TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-01-30, n. 202301586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-01-30, n. 202301586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301586
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 01586/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00109/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2023, proposto da
A C, B C, E L, M D B, rappresentati e difesi dagli avvocati F G S, M C S, S S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del bando del “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano ”, indetto dalla Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –

IV

Serie speciale “ Concorsi ed Esami ” n. 88 dell’8.11.2022, nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del bando del “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano ”, indetto dalla Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –

IV

Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 88 dell’8.11.2022, e ciò nelle parti in cui: nella descrizione del profilo ricercato relativamente alla figura professionale indicata all’art. 1, comma 1, con Codice 03 – funzionario restauratore conservatore, e dei requisiti per la partecipazione, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) sub C), non sarebbero specificati i percorsi formativi professionalizzanti/settori di competenza interessati dalla procedura;
per lo svolgimento delle prove scritte (art. 6, comma 1, lett. a), sub C) e di riflesso per la prova orale (art. 7, comma 2), con riguardo ai 15 quesiti per il profilo di funzionario restauratore conservatore, nella parte in cui non si sarebbero previsti quesiti distinti e specifici in base al percorso formativo professionalizzante/settore di competenza previamente individuati;
nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

I ricorrenti – che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso oggetto del contendere per la qualifica di “ funzionario restauratore conservatore ” (Codice 03) – hanno premesso di vantare “ le seguenti specializzazioni: tre di essi (dott. C, dott.ssa C e dott.ssa L) sono restauratori abilitati ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in possesso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02), operanti nei settori di competenza 9 (materiale librario e archivistico e manufatti cartacei) e 10 (materiale fotografico, cinematografico e digitale), ricompresi nel percorso formativo professionalizzante 5 (materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale), su cui si è incentrata tutta la loro formazione;
uno solo di essi (dott. D B) è restauratore abilitato ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, oltre ad operare nei settori di competenza 9 e 10, ricompresi nel percorso formativo professionalizzante 5, opera anche nel settore 6 (materiali e manufatti tessili, organici e pelle), ricompreso nei percorsi professionalizzanti 3 (materiali e manufatti tessili e in pelle) e 4 (materiali e manufatti ceramici, vitrei e organici, materiali e manufatti in metallo e leghe)
” (cfr. pagg. 2 – 3).

Hanno lamentato, in particolare, che “ la previsione dei quesiti delle prove scritte – in particolare, del gruppo dei 15 quesiti (per verificare la conoscenza del “restauro del patrimonio culturale complessivamente inteso (storico, librario, archivistico e archeologico)”) – così come formulata, non permette alcuna individuazione del profilo professionalizzante richiesto, ponendosi in contrasto con la normativa sottesa all’indizione della procedura concorsuale e, in particolare, con l’art.

1-bis del d.l. n. 80/2021, conv. in l. n. 113/2021 (richiamato anche nelle premesse del bando), il quale stabilisce che il Ministero della Cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale “ad elevata specializzazione tecnica”
”;
ed hanno, quindi, prospettato che “ per superare tale limite, è necessaria la riformulazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) sub C) relativamente al contenuto dei 15 quesiti specifici per il funzionario restauratore conservatore, selezionando i percorsi formativi di interesse e sottoponendo agli aspiranti candidati quesiti specifici distinti in base al settore/percorso formativo professionalizzante di appartenenza di ciascuno, previamente individuati dal bando. Ciò consentirebbe la selezione di figure altamente specializzate e la conseguente assegnazione dei vincitori alle sedi disponibili in base alle effettive competenze proprie del settore di appartenenza ” (cfr. pag. 4).

A fondamento del ricorso hanno dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione dell’art. 182, comma 1 bis del d.lgs. 42/2004;
dell’art. 2, comma 2 del

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