TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202400454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202400454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400454
Data del deposito : 7 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2024

N. 00454/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio D Ranallo S. Domenico;
Agenzia Entrate Direzione Centrale, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate dell'Abruzzo - Ufficio Servizi e Consulenza- registrato il -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-nonché del Verbale del controllo agenti Audit area centro del -OMISSIS-; nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.§. Con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento emesso dalla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo - Ufficio Servizi e Consulenza- registrato il -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-nonché del Verbale del controllo agenti Audit area centro del -OMISSIS-.

Con il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate disponeva, nei confronti della ricorrente, professionista iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di -OMISSIS-:

· la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità a l’asseverazione di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 per un periodo di tre anni, con cancellazione per il medesimo periodo dell’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati;

· la sospensione dell’attività di assistenza ai sensi dell’art. 25, comma 3 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164;

· la revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’art. 3, comma 4 del DPR n. 322 del 1998;

· la revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel, rilasciata in data -OMISSIS- dal soppresso Ufficio delle Imposte Dirette di -OMISSIS-;

· la comunicazione del provvedimento all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Con il gravame in epigrafe, la ricorrente censura le motivazioni che hanno determinato l’adozione dell’atto impugnato sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo collegio respingeva la domanda di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente.

All’udienza del 23 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. In primo luogo il collegio rileva che il provvedimento impugnato è un atto amministrativo “plurimotivato”, a fronte del quale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, il che comporta che il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento

In definitiva, dunque, a fronte di un provvedimento amministrativo il quale si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali risulterebbe di per sé idonea a sostenerlo, l’impugnativa svolta in sede giurisdizionale non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi ostativi resista alle censure mosse.

In altre parole, il provvedimento plurimotivato non è suscettibile di annullamento qualora anche uno solo dei motivi posti a fondamento dello stesso fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata.

Nel caso di specie il collegio riscontra una pluralità di motivazioni idonee a sostenere il provvedimento impugnato.

3.§. Sulla sospensione in capo alla ricorrente della facoltà di rilasciare il visto di conformità per asserita mancanza del requisito della “onorabilità”.

Sono stati contestati alla ricorrente “numerosi atti, adottati nei suoi confronti, di accertamento, di contestazione e di recupero crediti, elencati nel par. 1.3 del PV, resisi definitivi, nella maggior parte dei casi per inutile decorso del termine di impugnazione”.

Nel ricorso si afferma che la ricorrente “avrebbe sanato l’intera situazione” “provvedendo a rateizzare quanto dovuto”.

Le affermazioni della ricorrente non risultano provate, anzi, dai prospetti depositati dall’Amministrazione pubblica la ricorrente, contrariamente a quanto affermato in ricorso, sta godendo di sospensioni post-sisma e le rateazioni che, secondo la stessa, le avrebbero consentito di definire “tutte le pendenze”, si riferiscono solo ad alcune iscrizioni a ruolo, di importo, tra l’altro, minino.

Più in dettaglio, la ricorrente risulterebbe attualmente debitrice di € -OMISSIS- a fronte di un importo pagato di € -OMISSIS-.

In ogni caso, anche a voler prescindere dai report depositati, la ricorrente ritiene sanante, ai fini del requisito della “onorabilità”, l’eventuale rateazione di quanto dovuto ma in realtà la perdita della

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