TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-03-13, n. 202405185
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2024
N. 05185/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04697/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4697 del 2023, proposto da
VA IA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli e Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente Amministrazione sull'istanza del 12.07.2022 con cui parte ricorrente domandava, ai sensi della legge n. 148 del 2002, il riconoscimento del proprio titolo accademico rilasciato dall’Universidad Antonio de Nebrija, Spagna in data 01.07.2022;
e per la condanna
della resistente Amministrazione a provvedere sull'anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art. 3 della legge n. 148 del 2002, pari a giorni 90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Premesso che con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente si duole del silenzio asseritamente formatosi sulla istanza in oggetto;
Considerato che la legge n. 148/2002, ad oggetto “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, dispone:
- all’articolo 2 che “La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia” ;
- all’articolo 3 che “Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse” ;
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