TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2009-11-10, n. 200911019

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2009-11-10, n. 200911019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200911019
Data del deposito : 10 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04449/2006 REG.RIC.

N. 11019/2009 REG.SEN.

N. 04449/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4449 del 2006, proposto da:
A L M, rappresentata e difesa dall’avv. C S ed elett.te dom.to in Roma, via Varone n. 9 presso lo studio Pannicelli e Cinquemani;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
- il Commissario del Governo della Provincia di Trento;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Ministero dell’Interno K10C/166253 del 18 gennaio 2006, notificato in data 21 febbraio 2006, con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/10/2009 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato in data 21 aprile 2006 e depositato il 17 maggio 2006, la ricorrente indicato in epigrafe espone che:

- in data 7 novembre 2002 presentava una istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91;

- in data 21 febbraio 2006 riceveva la notifica del provvedimento n. K10C/166253 del 18 gennaio 2006, con il quale è stata respinta la menzionata istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Ciò esposto, ha chiesto l'annullamento del predetto diniego, deducendo al riguardo i seguenti motivi:

- violazione di legge per violazione dell’art. 10 Costituzione;

- violazione di legge per violazione dell’art. 6 L. n. 91/92;

- violazione di legge per violazione dell’art. 6 L. n. 241/1990;

- violazione di legge per violazione degli artt. 2 L. n. 241/1990 e dell’art. 3 D.P.R. n. 362/1994;

- violazione di legge per violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990;

- violazione di legge per violazione della norma sulla trasparenza che regolamenta i rapporti tra P.A. e privato.

La difesa erariale si è costituita in giudizio depositando atti e documenti.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla udienza pubblica del 7 ottobre 2009.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1355 e 11 agosto 2005, n. 4334;
sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6707) “delle cause che precludono l'acquisto della cittadinanza italiana ‘iuris communicatione’ da parte del coniuge - straniero o apolide - di un cittadino italiano, è demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione solo quella prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992, relativa all'esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che ostino a detto acquisto, affievolisce il diritto soggettivo del richiedente di acquisire la cittadinanza a interesse legittimo. Siffatta valutazione, invece, non ha ragione di essere per quanto attiene alle altre cause preclusive dell'acquisto della cittadinanza”.

Nel caso di specie, si controverte, per l'appunto, di una causa preclusiva dell'acquisto di cittadinanza diversa da quella relativa all'esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica - e, in particolare, di quella di cui al disposto dell’art. 6, comma 1, lett. b) L. n. 91/1992 - con la conseguenza che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Ai fini della prosecuzione della lite dinanzi al giudice provvisto di giurisdizione, rileva il Collegio – ai sensi del disposto di cui all’art. 59 L. 18 giugno 2009, n. 69 – che qualora, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda venga riproposta al giudice provvisto di giurisdizione, nel successivo processo le parti resteranno vincolate a tale indicazione e saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

La domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporterà l'estinzione del processo impedendo la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Le spese della presente lite, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi