TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-25, n. 201800448
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Testo completo
Pubblicato il 25/06/2018
N. 00448/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2001, proposto da:
C G e P P, rappresentati e difesi dall'avvocato M G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Ancona, corso Mazzini, 7;
contro
Comune di Montemaggiore al Metauro, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A G in Ancona, via Goito, 2;
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. 17 del 13 giugno 2001, prot. n. 5025, con cui il Comune di Montemaggiore al Metauro ha intimato ai ricorrenti l’immediata sospensione delle opere edilizie eseguite in difformità alla concessione edilizia n. 936 del 28 luglio 2000 e all’autorizzazione paesaggistica prot. n. 6500 del 27 luglio 2000;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o collegato;
quanto ai motivi aggiunti:
- dell’ordinanza n. 21 del 26 luglio 2001, prot. n. 6330, con cui il Comune ha intimato ai ricorrenti di indicare la discarica autorizzata dove trasportare il materiale di risulta e di ripristinare, con il materiale precedentemente asportato, le scarpate dello scavo e le distanze tra il limite dello stesso e il fabbricato esistente, conformemente alla concessione edilizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montemaggiore al Metauro, della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con ordinanza n. 71 del 2001 il Comune di Montemaggiore al Metauro intimava ai ricorrenti la sospensione dei lavori per la realizzazione di un lago artificiale in località Piano di S. Antonio - San Liberio, assentiti con concessione edilizia n. 936 del 28 luglio 2000 e con autorizzazione paesaggistica prot. n. 6500 del 27 luglio 2000, in quanto eseguiti in difformità dagli atti autorizzatori. In particolare, da accertamenti effettuati in loco , era stato riscontrato che il materiale ghiaioso estratto non veniva trasportato in una discarica autorizzata e che le scarpate dello scavo del lago erano verticali e senza pendenza, anziché riportare l’angolo di scavo previsto in progetto, il che comportava un notevole incremento del materiale escavato ed era in contrasto con la tipologia di opera da realizzare.
Con successiva ordinanza n. 6152 del 19 luglio 2001 (non impugnata), il Comune provvedeva ad integrare la motivazione posta a sostegno del precedente ordine di sospensione dei lavori, avendo riscontrato, in sede di sopralluogo tecnico eseguito in data 17 luglio 2001, anche una violazione delle distanze tra il limite degli scavi e il fabbricato esistente, che, in alcuni punti, erano inferiori ai venti metri previsti negli elaborati progettuali allegati alla concessione edilizia.
Infine, con ordinanza n. 21 del 26 luglio 2001, prot. n. 6330, il Comune intimava ai ricorrenti di indicare la discarica autorizzata dove veniva trasportato il materiale di risulta e di ripristinare, con il materiale precedentemente asportato, le scarpate dello scavo e le distanze tra il limite dello stesso e il fabbricato esistente, in conformità a quanto assentito.
L’ordinanza n. 17 del 2001 e l’ordinanza n. 21 del 2001 sono state impugnate, rispettivamente, con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
In particolare, con riferimento all’ordinanza n. 17 del 2001 gravata con l’atto introduttivo, i ricorrenti lamentano eccesso di potere e violazione di legge per i seguenti motivi:
- erroneamente l’atto impugnato si fonda sull’applicazione della legge regionale n. 71 del 1997 disciplinante l’attività di cava, non ravvisabile nel caso in questione, in cui l’estrazione di materiale ghiaioso avviene in occasione di scavi effettuati per scopi diversi e regolarmente autorizzati;
- in ogni caso, il divieto di commercializzazione disposto dall’art. 2, comma 3, della suddetta legge regionale vieta la vendita al pubblico del materiale estratto, non anche lo scambio con altri prodotti o la cessione di esso agli esecutori delle opere a scomputo dei costi delle stesse;
- l’utilizzo del materiale estratto avverrebbe conformemente a quanto precisato nella nota prot. n. 186 del 12 maggio 1998 del Servizio legislativo della Regione Marche, contenente la risposta al quesito sull’applicazione della legge regionale n. 71 del 1997 (allegato n. 15 al ricorso introduttivo), come peraltro dichiarato dai ricorrenti con lettera al Comune del 17 maggio 2001, ricevuta dall’Amministrazione il giorno seguente;
- la concessione edilizia non conterrebbe alcuna prescrizione volta ad obbligare lo smaltimento del materiale di risulta in una discarica autorizzata;inoltre, dopo la concessione edilizia, ma prima dell’inizio dei lavori, è intervenuta la legge n. 93 del 2001, che ha escluso le terre e le rocce di scavo dal novero dei rifiuti e dal campo di applicazione del cosiddetto Decreto Ronchi;
- infine, non vi sarebbe alcuna difformità tra la realizzazione dello scavo e il progetto autorizzato, atteso che i lavori, ancora in itinere , si troverebbero in uno stato provvisorio, in vista di una futura e definitiva sistemazione conformemente a quanto assentito.
Con riferimento, invece, all’ordinanza n. 21 del 2001, impugnata con i motivi aggiunti, i ricorrenti, oltre a rinviare alle doglianze già espresse avverso l’ordinanza n. 17 del 2001, lamentano violazione di legge ed eccesso di potere soprattutto avuto riguardo all’insufficienza dell’istruttoria e all’illogicità della motivazione.
Si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Comune di Montemaggiore al Metauro, chiedendo il rigetto dei gravami;quest’ultimo ha altresì preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza dei motivi.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 401 del 26 luglio 2001 è stata respinta l’istanza di concessione di misure cautelari.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. In primo luogo, giova precisare che, con istanza congiunta del Comune di Montemaggiore al Metauro e dei ricorrenti, depositata nelle date del 16 febbraio 2018 e del 19 febbraio 2018, le predette parti hanno richiesto il differimento dell’udienza pubblica fissata per il 21 marzo 2018 a data da destinarsi, ovvero, alternativamente, la cancellazione della causa dal ruolo, sull’assunto che pendevano trattative di bonario componimento che, se avessero avuto esito positivo, avrebbero condotto ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere detta istanza di rinvio, sia perché la stessa non è stata sufficientemente motivata in relazione alle effettive e concrete esigenze che avrebbero giustificato il differimento dell’udienza (la motivazione era tanto più necessaria trattandosi di controversia risalente nel tempo), sia perché tale istanza contraddice la dichiarazione resa dagli stessi ricorrenti nel corso della pubblica udienza del 12 maggio 2017 (ruolo aggiunto) circa il permanere dell’interesse alla decisione e l’urgenza della definizione del giudizio in tempi brevi (a fronte della quale l’Ufficio, compatibilmente con lo stato dei ruoli, ha sollecitamente provveduto a fissare l’udienza di trattazione del merito).
III. Ciò posto, il Collegio reputa di poter esaminare congiuntamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune nella memoria di costituzione depositata il 24 luglio 2001, in ragione dell’infondatezza di entrambi i gravami.
III.