TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-07-23, n. 202100512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-07-23, n. 202100512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202100512
Data del deposito : 23 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2021

N. 00512/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00157/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2017, proposto dalla Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A C P, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

nei confronti

Rockhopper Italia S.p.a. (già Medoilgas Italia S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Leccese, Andrea Marega e Giovanna De Santis, con domicilio eletto in Potenza Piazza Mario Pagano n. 118 presso lo studio dell’avv. Francesco Matteo Pugliese;

per l'annullamento

del provvedimento n. 29244 dell’1.12.2016, con il quale il Dirigente della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dopo aver richiamato le Sentenze del TAR Basilicata n. 617 dell’8.9.2014 e n. 623 del 7.10.2015 e della V^ Sezione del Consiglio di Stato n. 3058 dell’11.7.2016, ha prorogato per 5 anni, cioè fino al 21.8.2017, la validità temporale della Determinazione dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 1107 del 21.8.2009, di esenzione dalla V.I.A., del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi su un’area di 1.304 ettari, sita nei Comuni di Brindisi di Montagna e di Potenza, confermando le prescrizioni indicate in tale provvedimento regionale;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Rockhopper Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’Udienza del 20 luglio 2021 il Cons. P M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella L. n. 21/2021 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. n. 44/2021 conv. nella L. n. 76/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver sentito gli avv.ti A C P, Giovanna De Santis, Roberto Leccese e Andrea Marega, considerati presenti ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, D.L. n. 28/2020 conv. nella L. n. 70/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con domanda del 7.8.1997 Fina Italiana S.p.A. (a cui subentrava Total Italia S.p.A., poi trasformatasi in Total E&P S.p.A.), Lasmo Italia Sud S.p.A. (a cui subentrava ENI S.p.A.), Enterprise Oil Italiana S.p.A. e Mobil Oil Italiana S.p.A. (queste ultime due società in seguito si ritiravano) chiedevano al Ministero dello Sviluppo Economico il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi su un’area di 1.304 ettari, sita nei Comuni di Brindisi di Montagna e di Potenza.

In data 23.12.1997, la British Gas RIMI S.p.A. (alla quale subentrava prima Gas della Concordia S.p.A. e poi Intergas Più S.r.l., successivamente trasformatasi nell’attuale Medoilgas Italia S.p.A.) e l’Agip S.p.A. (a cui subentrava ENI S.p.A.) chiedevano al Ministero il permesso di ricerca di idrocarburi per la stessa area.

Il Ministero esprimeva parere favorevole, ma chiedeva alle predette società di condurre in associazione la ricerca degli idrocarburi e perciò veniva costituita la joint venture tra Medoilgas Italia S.p.A. (30%), Total E&P S.p.A. (35%) e ENI S.p.A. (35%), con la designazione della Medoilgas Italia come mandataria.

Con nota del 19.10.2007 il Ministero invitava la joint venture a presentare alla Regione Basilicata la documentazione necessaria per la valutazione della compatibilità ambientale.

Con Determinazione n. 1107 del 21.8.2009 il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata escludeva, ai sensi dell’art. 15, comma 1, L.R. n. 47/1998, dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale il predetto permesso di ricerca, con l’obbligo di rispettare alcune prescrizioni, stabilendo la validità di 3 anni di tale giudizio.

Con note del 22.2.2011 e del 10.7.2012 il Ministero chiedeva alla Regione di esprimere l’intesa al conferimento del suddetto permesso di ricerca di idrocarburi.

Con istanza del 27.7.2012 la Medoilgas Italia chiedeva la proroga del provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A., allegando la documentazione, attestante l’invarianza delle componenti ambientali: tale istanza veniva formalmente respinta dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale con la nota prot. n. 160429 del 17.9.2012 (ricevuta il 21.9.2012), in quanto “il ristretto tempo intercorrente fino alla scadenza del 20.8.2012 non poteva consentire il completamento del procedimento istruttorio ed emanare un nuovo provvedimento in tempo utile, venendo meno le condizioni giuridiche sottese ad un provvedimento di proroga”, per cui risultava necessario avviare “una nuova procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.Lg.vo n. 152/2006”.

Successivamente, con Del. G.R. n. 1288 del 2.10.2012 (pubblicata nel BUR del 16.10.2012) la Regione non rilasciava l’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998, in conformità all’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 24.4.2001, attesochè ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 16/2012 era stato stabilito che dall’8.8.2012 non potevano più essere rilasciati nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, anche con riferimento ai procedimenti amministrativi già iniziati, evidenziando anche che i titoli minerari “vigenti e previsti” occupavano più della metà del territorio regionale e, per quanto riguarda il Comune di Brindisi di Montagna, erano già stati rilasciati i permessi di ricerca “Serra San Bernando” e “Tempa Moliano”, per cui risultava condizionata la programmazione ed il governo del territorio, ricco di risorse idriche ed ambientali.

La Medoilgas Italia S.p.A. e la Total E&P S.p.A. impugnavano la suddetta nota prot. n. 160429 del 17.9.2012 e la predetta Del. G.R. n. 1288 del 2.10.2012 con Ric. n. 470/2012, che veniva accolto da questo Tribunale con Sentenza n. 617 dell’8.9.2014, di annullamento di entrambi i provvedimenti impugnati e di statuizione dell’obbligo della Regione Basilicata di pronunciarsi espressamente sull’istanza di proroga del 27.7.2012 e sul rilascio dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998, in conformità all’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 24.4.2001, attesoché:

1) con riferimento alla nota prot. n. 160429 del 17.9.2012, veniva rilevato che: a) sussistevano i presupposti per la proroga del provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A., in quanto le società ricorrenti avevano compiuto tutte le attività di loro spettanza, mentre la situazione di stallo era imputabile esclusivamente alla Regione, che doveva rilasciare o meno l’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998, in conformità all’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 24.4.2001, e con la documentazione allegata all’istanza di proroga del 27.7.2012 avevano dimostrato l’invarianza delle componenti ambientali;
b) la normativa vigente non prevedeva un termine massimo entro cui la domanda di proroga doveva essere richiesta, per cui poteva ritenersi sufficiente la presentazione dell’istanza di proroga prima della scadenza di efficacia del relativo provvedimento;

2) per quanto riguarda la Del. G.R. n. 1288 del 2.10.2012, veniva evidenziato che aveva applicato l’art. 37 L.R. n. 16/2012, era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 117 del 5.6.2013, in quanto, dopo aver premesso che la norma censurata ricadeva nell’ambito delle materie di potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e del “governo del territorio” e che l’art. 1, comma 7, lett. n), L. n. 239/2004 aveva individuato lo strumento dell’intesa, per risolvere i possibili conflitti tra Stato e Regioni in relazione alle “determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”, veniva statuito che il diniego preventivo e generalizzato di addivenire, in tutti i casi concreti, ad un accordo, sancito dall’art. 37 L.R. n. 16/2012, costituiva una violazione del principio di leale collaborazione, che imponeva “il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative”.

Pertanto, la Rockhopper Italia S.p.a. (subentrata alla Medoilgas Italia S.p.A.) e la Total E&P S.p.A. con Ric. n. 623/2015 chiedevano a questo TAR l’esecuzione della Sentenza del TAR Basilicata n. 617 dell’8.9.2014, finalizzato ad ottenere: 1) in via principale, la diretta adozione da parte del Tribunale adito della proroga del precedente provvedimento ex art. 15, comma 1, L.R. n. 47/1998, di esenzione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominato “Masseria La Rocca”, con il contestuale ordine alla Regione di rilasciare l’intesa sull’assentibilità del predetto progetto nel termine massimo di 20 giorni;
2) in via subordinata, l’ordine alla Regione di emettere il suddetto provvedimento di proroga entro 20 giorni e di rilasciare l’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998 entro i successivi 20 giorni, nominando fin d’ora un Commissario ad acta “che si sostituisce alla Regione e provveda ad adottare i menzionati provvedimenti”;
3) in via ulteriormente subordinata, “la determinazione delle corrette modalità di ottemperanza della sentenza, anche mediante la determinazione del contenuto dei provvedimenti amministrativi” sopra indicati;
4) “in ogni caso, qualunque sia la soluzione adottata”, la condanna della Regione al pagamento delle penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari ad “un’adeguata somma di denaro”, “per ogni violazione o inosservanza successiva della sentenza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della stessa sentenza”.

Con Sentenza n. 623 del 7.10.2015 questo Tribunale:

1) respingeva le domande sopra indicate ai nn. 1), 3) e 4), in quanto, poiché i provvedimenti di proroga dell’esenzione dalla V.I.A. e di rilascio dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998 sono di natura discrezionale, il Tribunale non poteva adottarli direttamente, in sostituzione delle competenti Amministrazioni, oppure determinare le corrette modalità di ottemperanza della Sentenza TAR Basilicata n. 617 dell’8.9.2014 o addirittura il contenuto di tali provvedimenti, come richiesto dalle ricorrenti, tenuto pure conto della circostanza che la predetta Sentenza non era ancora passata in giudicato e di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 15 del 25.6.2014, secondo cui il Giudice dell’ottemperanza è dotato di un ampio potere discrezionale nella valutazione, oltre che del limite negativo della manifesta iniquità, anche della sussistenza delle “altre ragioni ostative”;

2) accoglieva la domanda, proposta in via subordinata: a) ordinando, con riferimento alla domanda della proroga del provvedimento di esenzione dalla V.I.A., all’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione di trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della Sentenza, tutta la documentazione relativa alla domanda di proroga della Determinazione n. 1107 del 21.8.2009 alla Divisione sistemi di valutazione Ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il cui Dirigente o funzionario delegato doveva pronunciarsi sulla predetta domanda di proroga entro i successivi 60 giorni, in quanto l’art. 38 D.L. n. 133/2014 conv. nella L. n. 164/2014 con il comma 3 aveva attribuito alla competenza dello Stato la valutazione della sottoposizione a VIA anche dei progetti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi “sulla terraferma”, precisando al comma 4 che, dopo il 31.3.2015, le Regioni dovevano trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti istruttori di competenza;
b) concedendo alla Giunta Regionale il termine perentorio di 30 giorni dall’eventuale accoglimento della domanda della proroga del provvedimento di esenzione dalla V.I.A., per pronunciarsi sul rilascio dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998, con la puntualizzazione che, decorso infruttuosamente quest’ultimo termine, ai sensi dell’art. 1, comma 8 bis, L. n. 239/2004, come integrato dall’art. 1, comma 554, L. n. 190/2014, subentrava la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale doveva pronunciarsi entro i successivi 60 giorni.

La predetta Sentenza TAR Basilicata n. 623 del 7.10.2015 è stata confermata dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 3058 dell’11.7.2016.

Con provvedimento n. 29244 dell’1.12.2016 (notificato alla Regione il 2.12.2016) il Dirigente della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dopo aver richiamato le citate Sentenze del TAR Basilicata n. 617 dell’8.9.2014 e n. 623 del 7.10.2015 e della V^ Sezione del Consiglio di Stato n. 3058 dell’11.7.2016, ha prorogato per 5 anni, cioè fino al 21.8.2017, la validità temporale della suindicata Determinazione dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 1107 del 21.8.2009, confermando le prescrizioni indicate in tale provvedimento regionale.

La Regione Basilicata con Ric. n. 964/2017 ha tempestivamente impugnato dinanzi al TAR Lazio il predetto provvedimento ministeriale n. 29244 dell’1.12.2016, deducendo con un unico motivo di impugnazione le seguenti due censure:

1) la violazione dell’art. 38, comma 3, lett. a) e c), del D.L. n. 133/2014 conv. nella L. n. 164/2014, in quanto tali norme avevano prescritto l’obbligo della VIA anche per i permessi di ricerca di idrocarburi sulla terraferma, mentre la normativa previgente contemplava per tali permessi la verifica di assoggettabilità alla VIA, per cui il Ministero dell’Ambiente, invece di prorogare il precedente provvedimento regionale di esenzione dalla VIA, avrebbe dovuto attivare il diverso procedimento di VIA, tenuto pure conto della circostanza che la Sentenza della V^ Sezione del Consiglio di Stato n. 3058 dell’11.7.2016 non prevedeva l’obbligo del Ministero di emanare il provvedimento di proroga;

2) poiché la precedente Determinazione dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 1107 del 21.8.2009, di esenzione dalla VIA, aveva stabilito la validità di 3 anni fino al 21.8.2012, il Ministero dell’Ambiente poteva disporre la proroga di altri 3 anni, ma non di 5 anni, come illegittimamente statuito.

Con Ordinanza n. 3785 del 22.3.2017 la Sezione II bis del TAR Lazio ha dichiarato la competenza del TAR Basilicata, in quanto esplicava i suoi effetti esclusivamente nell’ambito territoriale della Basilicata, e, pertanto, la Regione con atto, notificato il 13.4.2017 e depositato il 19.4.2017, ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Si è pure costituita in giudizio la Rockhopper Italia S.p.a., la quale, oltre a dedurre l’infondatezza del gravame, ha anche eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, in quanto la Rockhopper prima con istanza del 21.7.2017 aveva chiesto un’ulteriore proroga del giudizio di esclusione dalla VIA di 1 anno, cioè fino al 21.8.2018, e poi in data 12.4.2018 ha presentato una nuova istanza di esenzione dalla VIA, allegando un programma di lavori aggiornato, la cui prima fase non prevedeva attività sul territorio, ma una mera elaborazione e studio di dati, che è stata accolta dal Dirigente della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con provvedimento prot. n. 10452 del 7.5.2018, specificando che il progetto (come già anticipato nella precedente nota prot. n. 6684 del 20.3.2018) non poteva essere escluso dalle procedure valutative ambientali per le attività, elencate negli Allegati II e/o II bis della Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006.

Con memoria del 21.1.2021 la Regione Basilicata ha chiesto a questo Tribunale di valutare “la legittimità dell’operato della Regione, dal quale sono derivati provvedimenti successivi, oggetto di una serie di impugnazioni, alcuni dei quali ancora pendenti”.

In data 20.7.2021 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella L. n. 21/2021 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. n. 44/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione.

Risulta fondata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla controinteressata Rockhopper Italia S.p.a., sia perché l’efficacia dell’impugnato provvedimento del Dirigente della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29244 dell’1.12.2016 è scaduta il 21.8.2017, sia perché dopo la proposizione del ricorso in esame il predetto Dirigente ministeriale ha emanato l’ulteriore provvedimento prot. n. 10452 del 7.5.2018.

Solo per inciso, tenuto conto della circostanza che con la memoria del 21.1.2021 la Regione Basilicata ha chiesto che fosse valutata “la legittimità” del suo operato, va rilevata l’infondatezza nel merito del ricorso in epigrafe, attesoché:

1) sebbene l’art. 38, comma 3, lett. a) e c), del D.L. n. 133/2014 conv. nella L. n. 164/2014, modificando rispettivamente il punto 7 dell’Allegato II ed abrogando la lett. g) dell’Allegato IV (entrambi della Parte Seconda del D.Lg.vo n. 152/2006), prevedendo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale anche per i permessi di ricerca di idrocarburi sulla terraferma, mentre la normativa previgente contemplava per tali permessi la verifica di assoggettabilità alla VIA, va rilevato che il previgente art. 20, comma 1, lett. b), dello stesso D.Lg.vo n. 152/2006 continuava a prevedere la Verifica di assoggettabilità alla VIA per le modifiche e/o le “estensioni” dei progetti indicati nel predetto Allegato II, “la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente”;
pertanto, poiché nell’ambito oggettivo delle “estensioni” rientravano pacificamente anche le proroghe, deve ritenersi che il Dirigente della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l’impugnato provvedimento n. 29244 dell’1.12.2016 aveva legittimamente concesso la proroga di esenzione dalla V.I.A. del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi di cui è causa;

2) la V^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3058 dell’11.7.2016 aveva confermato la Sentenza di questo Tribunale n. 623 del 7.10.2015 anche nella parte in cui aveva statuito la competenza del Ministero dell’Ambiente a pronunciarsi sulla domanda di proroga del provvedimento di esenzione dalla V.I.A., in quanto il Giudice di secondo grado aveva precisato che la censura della Regione, relativa alla violazione dell’art. 38, comma 3, lett. a) e c), del D.L. n. 133/2014 conv. nella L. n. 164/2014, riproposta anche con il ricorso in esame, oltre che inammissibile, “perché tende ad anticipare, in violazione del divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., valutazioni spettanti in via esclusiva al Ministero”, era anche infondata nel merito, in quanto “l’attribuzione della competenza in questione implica anche quella di preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale ex art. 20 D.Lg.vo n. 152/2006, trattandosi di attività non scindibile dalla valutazione di impatto vera e propria”;

3) risultava infondata anche la doglianza, relativa alla lunghezza del periodo di proroga, che secondo la Regione non poteva essere maggiore di quello iniziale di 3 anni, fissato dalla precedente Determinazione dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 1107 del 21.8.2009, attesoché il previgente art. 26, comma 6, D.Lg.vo n. 152/2006 stabiliva in 5 anni il periodo di validità dei progetti sottoposti alla fase di valutazione, prevedendo espressamente, oltre alla proroga, che “tenuto conto delle caratteristiche progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo”, per cui pure le proroghe potevano avere l’efficacia di 5 anni, e, poiché l’art. 20 dello stesso D.Lg.vo n. 152/2006 non precisava i termini di validità e/o efficacia dei provvedimenti di esenzione dalla VIA, deve ritenersi che il predetto art. 26, comma 6, si applicava anche a questa seconda tipologia di provvedimenti;
peraltro, doveva pure tenersi conto della circostanza che dall’emanazione dei provvedimenti regionali di diniego della proroga di cui alla citata nota del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale prot. n. 160429 del 17.9.2012 e del diniego dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998 di cui alla Del. G.R. n. 1288 del 2.10.2012, entrambi annullati da questo TAR con la citata Sentenza n. 617 dell’8.9.2014 e con la successiva emanazione, dopo la pubblicazione delle suindicate Sentenze TAR Basilicata n. 623 del 7.10.2015 e C.d.S. Sez. V n. 3058 dell’11.7.2016, della Del. G.R. n. 1528 del 29.12.2016, di ulteriore diniego al rilascio dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), D.Lg.vo n. 112/1998, anch’essa annullata da questo TAR con la Sentenza n. 387 del 26.5.2017, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 5471 del 20.9.2018, la ricorrente Rockhopper Italia S.p.a. non aveva potuto iniziare l’attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

A quanto sopra consegue la declaratoria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in esame.

Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il Contributo Unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, secondo periodo, DPR n. 115/2002, rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.

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