TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-14, n. 202214959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-14, n. 202214959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214959
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 14959/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02284/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2018, proposto da F A, D A, N A, S A, Tiziana Barilla', L B, C B, L C, C W C, D C, F C, G C, Salvatore D'Elia, V D, C D N, U D C, F D M, G D, C F, A F, O F, A F, M F, G F, C F, C G, F G, N I, P L, G L, L L, G M, M M, A M, N M, N M, R M, L M, G P, A P, Eia Palumbo, Vito Patrissi, Cosimo Perrone, Nicola Pertosa, Paola Pinto, Massimo Ricciardi, Francesco Salierno, Maria Piera Salvemme, Gianpaolo Donato Scalfi, Nicola Squarcio, Paolo Maurizio Tamburro, Cosimo Damiano Torraco, Costantino Tosto, Andrea Tursi, Gianluca Vadala', rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

dei provvedimenti assunti dal Ministero dell'Interno, nella parte in cui sono stati collocati in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 28 1. 668/1986 per la frequenza del corso da Vice Ispettore, con richiesta di accertamento del diritto a percepire, per il periodo di frequenza del corso, il trattamento economico di missione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti, in servizio presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, hanno partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 24.09.2013.

Risultati vincitori, sono stati avviati al 9° corso di formazione e, pertanto, collocati in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 28 L. 668/1986 con il trattamento economico più favorevole ai sensi dell'art. 59 L. 121/1981, senza però percepire per la durata del corso il trattamento economico di missione.

Con il ricorso in esame hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti assunti dal Ministero dell'Interno, nella parte in cui sono stati collocati in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 28 1. 668/1986 per la frequenza del corso in questione ed hanno altresì chiesto l'accertamento del diritto a percepire, per il periodo di frequenza del corso, il trattamento economico di missione.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto: Violazione, falsa applicazione e malgoverno dell’art. 28, l. n. 668/1986. Violazione, falsa applicazione e malgoverno dell’art. 7, d.p.r. n. 164/2002. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di adeguata istruttoria e travisamento dei fatti presupposti. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Nella sostanza deducono:

- l’abrogazione dell’art. 53 della l. 121/81, per come richiamato dall’art. 28 l. 668/1986;

- l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’istituto dell’aspettativa e la conseguente applicazione del regime più favorevole di cui all’art. 7 del d.p.r. 164/2022, atteso che non vi sarebbe una novazione del rapporto di lavoro a mezzo di un pubblico concorso ma ci si troverebbe di fronte ad una carriera unitaria nell’ambito della quale i ricorrenti avrebbero superato un concorso interno a loro riservato.

2.- Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con comparsa di stile;
con separata nota, ha poi depositato documentazione, tra cui la relazione dell’Amministrazione, che ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, in quanto la maggioranza dei ricorrenti presterebbe servizio presso una sede diversa da quella di Roma nonché profili di inammissibilità del ricorso in relazione all’azionato ricorso collettivo.

In ogni caso l’Amministrazione si è opposta al gravame richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia che hanno respinto ricorsi del tutto analoghi a quello in esame.

Secondo la resistente non sarebbe ammesso il riconoscimento del trattamento economico di missione nel caso di specie in considerazione delle caratteristiche proprie dell’istituto inteso a compensare il disagio sofferto dal lavoratore per la prestazione di attività di servizio presso una sede diversa da quella ordinaria, ipotesi diversa dalla frequenza di corsi di addestramento concorsuali, periodo nel quale il rapporto di servizio risulterebbe interrotto (art. 28 della legge 10/10/1986, n. 668), con collocamento in aspettativa.

3.- Con ordinanza presidenziale n. 4952/2022 del 30.06.2022, sono stati disposti incombenti istruttori.

All’udienza del 28.10.2022, in vista della quale venivano presentate memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.- Il ricorso è infondato.

4.1- Preliminarmente non si condivide l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale avanzata dalla resistente Amministrazione di cui all'art. 13, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale per le controversie riguardanti i pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

Risulta al riguardo dirimente l'inapplicabilità nel caso di specie dell'invocato criterio di competenza territoriale in quanto l’'impugnativa in esame non è relativa ad una controversia individuale di lavoro (non riguardando specificamente il rapporto di servizio del singolo ricorrente) bensì alla fase conclusiva della procedura concorsuale e, in particolare, al collocamento in aspettativa speciale dei ricorrenti, vincitori del concorso interno e ammessi alla frequenza al corso di addestramento, con provvedimento adottato dal Ministero dell’interno - quale Autorità centrale competente nell’ambito della procedura concorsuale in questione - atto avente efficacia nazionale e nei limiti del collocamento in aspettativa speciale e per il riconoscimento agli stessi del trattamento economico relativo alla indennità di missione, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute. Ne deriva quindi l'applicabilità del criterio generale della sede dell'organo emanante ex art. 13, comma 1, c.p.a. e, in ogni caso, quello residuale per gli atti statali di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, che individuano la competenza territoriale in capo all'adito Tar Lazio, sede Roma.

Ed infatti, l'art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede il criterio del "foro speciale del pubblico impiego" o della sede di servizio tra quelli individuati per fissare la competenza territoriale inderogabile, non può essere interpretato alla lettera nel senso che tale criterio speciale si applichi ogni volta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l'oggetto della controversia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., ord., 11 dicembre 2012, n.37).

Nelle controversie aventi ad oggetto procedure concorsuali riguardo agli atti selettivi valevoli su tutto il territorio nazionale, la competenza territoriale dell'organo giudicante va accertata sulla natura dell'organo emanante e degli effetti dell'atto, i quali trascendono la singola persona dei ricorrenti e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente una pluralità di soggetti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2019, n.4273;
Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 12 marzo 2015, n.4116;
id. I bis, 13 agosto 2020, n. 9204).

Ne consegue quindi la competenza territoriale di questo Tribunale.

4.2- Nel merito, rileva il Collegio che la questione è già stata affrontata in giurisprudenza e vi un orientamento consolidato, di seguito indicato, che ha ritenuto che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio, trovando applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo.

Non spetta, quindi, l’indennità di missione quando il dipendente è collocato in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso, al quale ha volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, l’assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendente della Polizia di Stato (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 5 gennaio 2018, n.76;
29 marzo 2021 n. 3780).

Ed invero il regime di missione, previsto dalla norma invocata in ricorso - art. 28 della legge n 668 del 1986 - trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo invece, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso interno, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, l’assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, cit n. 7236 del 2010), dovendosi escludere espressamente che a diversa conclusione si possa pervenire sulla base dell’art. 7, comma 10, d.P.R. n. 164 del 2002, anche questo invocato, che prevede la corresponsione dell’indennità di missione per la partecipazione a corsi addestrativi e formativi, avuto conto che questi ultimi “non possono essere che quelli destinati a dipendenti in servizio….. mentre nella fattispecie in esame la frequenza del corso non può essere riconosciuta come attività di servizio e comporta, in caso di esito positivo, l’assegnazione nei ruoli della Polizia, con conseguente novazione del rapporto per coloro che già ne fossero dipendenti” (cfr.Cons. Stato, Sez. VI, cit. n. 7236 del 2010).

Ne consegue l'inapplicabilità della disposizione citata di cui all’art. 28 della legge n 668 del 1986, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione.

4.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

5.- La complessità dei fatti di causa giustifica la compensazione delle spese.

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