TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-07-13, n. 202101206
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Pubblicato il 13/07/2021
N. 01206/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati V P e V R, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V R in Bari, corso Vittorio Emanuele II, n. 60;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dell’ordinanza di demolizione a firma del Dirigente Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari -OMISSIS-del 19/06/2020 (P.A.S. -OMISSIS-/2019), notificata il 05/08/2020, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il verbale di accertamento di violazione urbanistico - edilizia prot.-OMISSIS-/2019 del 05/09/19 e, ove occorra, l’avviso di avvio del procedimento -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. O C nell'udienza del giorno 8 luglio 2021, tenutasi in modalità telematica, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente, proprietaria dal 2014 dell’intero quarto piano di uno stabile sito in Bari, via-OMISSIS-- piano distinto in catasto al foglio 96, particella 25, sub 13, formato da due piccoli appartamenti (l’uno di mq 38, l’altro di mq 17), realizzato ai primi del ‘900 e ampliato prima del 1942 con due piccoli bagni, senza ulteriori modifiche - riceveva, in data 18/07/2019, il sopralluogo degli agenti della Polizia edilizia di Bari che, nel successivo verbale di accertamento del 05/09/2019 prot.-OMISSIS-, contestavano alla ricorrente la realizzazione “ in assenza di idoneo titolo abilitativo ”, sul rilievo che “ da planimetria catastale del 29/04/14 lo stato dei luoghi raffigurato risulta difforme sia rispetto alla precedente planimetria sia all’attuale stato dei luoghi ”, stante la realizzazione “ di due verande con struttura in alluminio delle dimensioni di m 1,25 x 0,95 circa, oltre a realizzazione di vano wc in muratura delle dimensioni di m 1,38 x 0,95 realizzando di fatto un ampliamento dell’intero balcone della porzione immobiliare salendo le scale a sx di m 2,75 x 0,95;di una ulteriore veranda sul balcone pertinenziale della porzione immobiliare situata a dx salendo le scale di m 2,70 x 1,50 circa e realizzazione di vano wc in muratura completo di impianti igienico sanitari delle dimensioni di m 1,50 x 1,50, realizzando di fatto un ampliamento dell’intero balcone di m 4,20 x 1,50 circa ”;nonché di una “ tettoia con pilastri e travi in legno lamellare e copertura in plexiglass delle dimensioni di m 3,60 x 1,50 ” ubicata “ sul terrazzino adiacente l’appartamento situato a dx salendo le scale ”;infine di “ una diversa distribuzione interna della porzione di immobile situata a sx con abbattimento di una parete di tramezzo, realizzando di fatto un ulteriore vano e innalzamento del solaio di calpestio portando l’altezza massima a m 2,50 inferiore all’altezza minima stabilita dal DM Sanità 1975 (modifiche già presenti nella planimetria catastale del 29/04/14 e pertanto precedenti all’acquisto da parte della sig.ra -OMISSIS-) ”.
Il verbale di accertamento concludeva nel senso che “ le predette opere abusive realizzate con strutture aventi carattere di stabilità, avendo comportato la chiusura di entrambi i balconi pertinenziali, hanno creato un aumento volumetrico non autorizzato ”.
Sulla scorta del verbale di accertamento, il Dirigente della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari, con ordinanza -OMISSIS-del 19/06/2020, notificata il successivo 05/08/2020, ingiungeva alla sig.ra -OMISSIS- la demolizione entro 60 giorni di tutte le opere riportate nel verbale di accertamento ai sensi dell’art. 33, c. 1, D.P.R. n. 380/2001, in quanto realizzate “ in assenza di permesso di costruire ” ed applicava la sanzione pecuniaria di €. 1.032,00.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 29.10.2020 e depositato il 19.11.2020, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza o erroneità della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, D.P.R. n. 380/2001;2) violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, anche sotto ulteriore profilo, violazione artt. 6 e 22 D.P.R. n. 380/2001 (norme in materia di edilizia libera e SCIA), violazione art. 50 delle N.T.A. del P.R.G. comunale, violazione ed errata applicazione art. 1 D.M. 5 Luglio 1975, erroneità della motivazione e contraddittorietà con verbale di accertamento.
Si costituisce il Comune di Bari, per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del ricorso del quale chiede la reiezione.
Con ordinanza collegiale-OMISSIS-del 4.12.2020, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, “ anche al fine di consentire il doveroso esame della domanda di permesso di costruire in sanatoria (sul punto: Consiglio di Stato, sez. VI, 28/09/2020, n. 5669) ”.
Con atto depositato il 14.6.2021, la ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso, a seguito del permesso in sanatoria datato 08/06/2021 rilasciato dallo Sportello Unico Edilizia del Comune di Bari, nonché del provvedimento datato 11/06/2021 di revoca dell’ordinanza di demolizione impugnata.
All’udienza dell’8 luglio 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 25 D.L. n. 137/2020, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il dichiarato sopravvenire del difetto di interesse. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.