TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-15, n. 201505603

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-15, n. 201505603
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505603
Data del deposito : 15 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08836/2013 REG.RIC.

N. 05603/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08836/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8836 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Milizie, 114;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell’ordine di trasferimento d’autorità prot. n. 1555/07PCN/3133II/2 del 17.9.2013 con la quale il ricorrente è stato trasferito al 24° Reggimento di Manovra Alpino in Merano;

con motivi aggiunti;

- della nota prot. n. 39000 cod. id. SU/CS del 12.3.2014 con la quale è stata confermata l’assegnazione del ricorrente al 24° Reggimento di Manovra Alpino in Merano, nonché per il riconoscimento del diritto a prestare servizio presso il Raggruppamento Unità Difesa - distaccamento di Ladispoli o, in subordine, in altra sede ricadente nella provincia di Roma.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito con mansioni tecniche amministrative-contabili, impugna il provvedimento con il quale è stato trasferito dal Raggruppamento Unità Difesa di Ladispoli al 24° Reggimento di Manovra di Merano.

Nel ricorso ha prospettato la violazione di legge, l’eccesso di potere per carenza motivazionale, il difetto di istruttoria e lo sviamento e l’ingiustizia manifesta.

In sostanza lamenta che nell’ambito della procedura di pianificazione d’impiego dei sottufficiali appartenenti al Raggruppamento Unità Difesa egli è stato immotivatamente trasferito a Merano.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 7 ottobre 2013.

Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 4056/2013 ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 499/2014 ha poi accolto l’appello contro la predetta decisione cautelare di questo Tribunale.

Successivamente, l’intimata Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di trasferimento del ricorrente (prot. n. 3900 del 4.4.2014) alla luce del riesame imposto dalla richiamata ordinanza del Consiglio di Stato, confermando la sua assegnazione alla sede di Merano.

Con motivi aggiunti, depositati il 16 giugno 2014, il ricorrente ha quindi impugnato anche tale nuova determinazione dell’Amministrazione, prospettando: la violazione del giudicato cautelare, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Cost., la violazione del principio di proporzionalità, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere per carenza motivazionale, l’ingiustizia manifesta.

Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione nonostante la decisione cautelare del Consiglio di Stato ha reiterato lo stesso provvedimento sospeso e deduce altresì tutti quei profili di illegittimità già evidenziati in ordine al primo provvedimenti di trasferimento.

Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 2960/2014 ha respinto l’ulteriore domanda cautelare depositata contestualmente ai motivi aggiunti.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 9 gennaio 2015.

Ciò premesso, il Collegio preliminarmente rileva l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, stante il fatto che il provvedimento impugnato è stato poi sostituito dalla successiva determinazione dell’Amministrazione prot. n. 3900 del 4.4.2014, impugnata con i motivi aggiunti.

Pertanto nessuna utilità deriverebbe al ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato con il ricorso principale.

Quanto ai profili di censura dedotti invece con i motivi aggiunti, ritiene gli stessi infondati.

Innanzitutto, il provvedimento impugnato con questi ultimi (citato provv. n. 3900 del 12.3.2014) non appare elusivo dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 499/2014, tenuto conto che l’intimata Amministrazione si è rideterminata con ampia motivazione, evidenziando il carattere non punitivo ma organizzativo del trasferimento.

Ciò detto, il ricorrente, sottufficiale contabile, ha impugnato il trasferimento dal Centro di Ladispoli del Raggruppamento Unità di difesa di Roma (presso cui presta servizio da 30 anni - ente alla dirette dipendenze dell’Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna) alla sede di Merano in quanto lo ha ritenuto del tutto privo di motivazione.

Dalla relazione depositata dall’Amministrazione il 30 giugno 2014 si evince invece che la stessa ha chiesto allo stesso ricorrente di inoltrare istanza di gradimento per una sua eventuale assegnazione sia per sede di Roma, sia per altra sede.

A tale richiesta egli ha ritenuto di non dare riscontro, non indicando quindi alcuna sede.

Per questa ragione lo Stato Maggiore dell’Esercito, nell’ambito della generale procedura di reimpiego del proprio personale, lo ha assegnato a Merano dove c’erano esigenze di servizio (non indicate perché classificate), confermando il precedente trasferimento.

Da quanto rappresentato dall’intimata Amministrazione si evince perciò che:

- il ricorrente è stato ha confermato a Merano per un deficit di organico nella qualifica di contabile in quella sede;

- il provvedimento di trasferimento non ha avuto alcun connotato punitivo;

- nessuna lesione del contraddittorio vi è stata tenuto conto il ricorrente non ha presentato istanza con l’indicazione di sedi di preferenza.

D’altra parte, il provvedimento impugnato, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, è un trasferimento d’autorità, non un reimpiego a domanda, e dunque per esso non sussiste un onere motivazionale delle esigenze giustificative dell’amministrazione militare in ragione delle particolari condizioni in cui è tenuto ad operare il suo personale (cfr. anche art. 729 del d.lgs. n. 66/2010 e, ex multis , Consiglio di Stato, sezione IV, n. 4102/2010).

Per le ragioni sopra esposte va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale, vanno respinti i motivi aggiunti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio

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