TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-12-20, n. 202207941
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 07941/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02491/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2017, proposto da
A G e L L, rappresentate e difese dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gragnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V C, A L G F ed A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A D, in Napoli, via Crispi n. 62;
nei confronti
Segipe Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Capuano, in Napoli, via A. De Pretis n. 19;
per l'annullamento,
previa adozione di adeguate misure cautelari,
- del provvedimento prot. registro ufficiale U.0007319 del 20 marzo 2017 a firma del responsabile del procedimento del Servizio Edilizia Privata del Comune di Gragnano, di rigetto della diffida a provvedere mediante l’esercizio del potere di autotutela per l’annullamento del permesso di costruire n. 9/2012 del 27/11/2012, per la ricostruzione del fabbricato per civile abitazione sito in Gragnano (Na) alla via Roma n. 171-173 individuato in catasto al foglio 15 mappale n. 207-208 ai sensi del vigente Piano di Recupero di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/80, redatto ai sensi della legge n. 219/81;
- di ogni ulteriore atto preliminare, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi la nota prot. 0001627 del 25 gennaio 2017, con cui il Comune di Gragnano ha comunicato l’avvio del procedimento di sospensione in autotutela dei lavori, nonché il permesso di costruire n. 9 del 27 novembre 2012 – prot. n. 24664, rilasciato dal Comune di Gragnano al dott. Sebastiano Sepe in qualità di amministratore unico della società Se.Gi.Pe. Costruzione s.r.l.;
nonché per l’accertamento
della avvenuta decadenza del permesso di costruire n. 9 del 27 novembre 2012 – prot. n. 24664, rilasciato dal Comune di Gragnano al dott. Sebastiano Sepe in qualità di amministratore unico della società Se.Gi.Pe. Costruzione s.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano e della Segipe Costruzioni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti, assumendo di essere proprietarie pro quota di diritti immobiliari sull’area di sedime sita in Gragnano, alla via Roma n. 171, individuati al catasto urbano al foglio 15, particella 207, sub 1 e 18, la prima e sub 9 la seconda, hanno chiesto al Comune di Gragnano l’esercizio del potere di autotutela per l’annullamento del permesso di costruire n. 9/2012 del 27/11/2012 rilasciato alla società Se.Gi.P.e., per la ricostruzione del fabbricato per civile abitazione sito in Gragnano (Na) alla via Roma n. 171-173 individuato in catasto al foglio 15 mappale n. 207-208 ai sensi del vigente Piano di Recupero di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/80, redatto ai sensi della legge n. 219/81, permesso che altresì, secondo le ricorrenti, non sarebbe né valido né efficace, essendo intervenuta la sua decadenza per intempestivo inizio dei lavori.
1.1. Avverso l’esito infausto della richiesta è diretto il ricorso, con cui si ribadiscono e dettagliano i motivi di illegittimità già prospettati con la richiesta di annullamento in autotutela. In particolare, le ricorrenti censurano la violazione degli art. 11 e 15 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e di motivazione, e denunzia l’illogicità e l’ingiustizia manifesta del provvedimento.
1.2. L’amministrazione comunale intimata e la società controinteressata si sono costituite in giudizio, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione, e concludono per la legittimità dei provvedimenti gravati.
1.5. Con ordinanza n. 1152 del 2017 il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare; all’udienza del 30 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITO
2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2.1. In via preliminare va rilevato che la carenza di