TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2015-01-15, n. 201500040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2015-01-15, n. 201500040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500040
Data del deposito : 15 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06140/2014 REG.RIC.

N. 00040/2015 REG.PROV.CAU.

N. 06140/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 6140/ 14 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Spa Ctp - Compagnia Trasporti Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio in Napoli, piazza Municipio, 64, presso la Segreteria del T.A.R. Campania,;


contro

Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L B, con domicilio eletto in Napoli, Via S.Lucia,81, presso gli uffici dell’Avvocatura regionale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dirigenziale n.379 del 2014 con il quale è stata indetta la gara porc. 1569r2014 procedura ristretta per l'affidamento in concessione in 5 lotti dei servizi minimi tpl su gomma di interesse regionale;

- di tutti gli altri atti e provvedimenti, impugnati anche con motivi aggiunti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


- considerato che nella controversia, così come in altri giudizi pendenti ed aventi identico oggetto, sono dedotti profili di illegittimità, anche di rilievo costituzionale, che, ove fondati, determinerebbero la caducazione sostanziale dell’intero assetto dell’organizzazione del servizio di trasporto regionale, di cui gli atti di gara impugnati costituiscono applicazione in parte qua;

- considerata, pertanto, l’opportunità di sospendere il procedimento di selezione, non ostando tale forma di cautela alla prosecuzione del servizio pubblico, in ragione del bilanciamento di interessi rispetto al rischio di annullamento degli atti introduttivi del nuovo assetto organizzativo;

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