TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2020-05-06, n. 202004757

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2020-05-06, n. 202004757
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004757
Data del deposito : 6 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2020

N. 01962/2020 REG.RIC.

N. 04757/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01962/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2020, proposto da


Soc. Arcadia 2007 R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M G in Roma, via Toscana n. 30;


contro

Comune di Ladispoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari

dell’Ordinanza n. 19 del 18.2.2020, notificata in data 18.2.2020, con la quale si ordina alla Società ricorrente di procedere alla demolizione di una porzione del fabbricato realizzato in Ladispoli a Via Ancona 42/44 a pena di acquisizione del “sedime dei manufatti e loro pertinenze”;
di ogni altro atto, connesso ivi compreso il verbale di sopralluogo del 6.2.2020;

della nota a firma del funzionario responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Ladispoli, del 6.2.2020, ricevuto nella stessa data, di diniego dell’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380del 2001 s.m.i., relativo ad un intervento di variante del permesso di costruzione n. 3 del 2018 e voltura n. 8 del 13.2.2018.

Di ogni altro atto comunque connesso e coordinato e, per quanto possa occorrere, del preavviso di diniego prot. 3028 del 20.1.2020 ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 s.m.i..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, d.l. 18/2020;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ladispoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020 la dott.ssa Floriana Rizzetto;


Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., conferendo l’incarico al Dirigente responsabile della Direzione Generale Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio, con facoltà di delega, per rispondere ai seguenti quesiti:

1. quale sia l’attuale stato dell’area ove si trova il fondo per cui è causa e se la stessa possa dirsi “integralmente urbanizzata”;

2. se l’area in questione abbia o meno le caratteristiche del lotto intercluso;

3 se i lotti interessati siano o meno contigui;

4 e, in caso positivo, quale sia la superficie e/o cubatura realizzabile grazie agli stessi.

La verificazione dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità:

- il verificatore avrà accesso al fascicolo di causa presso la Segreteria di questa Sezione;

- il Comune dovrà consentire al verificatore l’accesso, anche mediante estrazione di copie, al fascicolo in originale relativo alla pratica in questione;

- la verificazione avrà luogo entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dal ricevimento, da pare del verificatore del pagamento del compenso, anticipatamente posto a carico della parte ricorrente, la quale provvederà a corrispondere le relative somme, entro 30 giorni dalla comunicazione del nominativo del funzionario indicato dalla Direzione Generale Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio e secondo le modalità da questa specificate;

- la verificazione dovrà essere espletata in contraddittorio tra le parti, previa convocazione, e le parti hanno la facoltà di farsi assistere da propri tecnici di fiducia;

- la relazione conclusiva sarà depositata entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni;

- fissa un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), a carico di parte ricorrente;
il pagamento delle relative somme costituisce condizione sospensiva per l’attivazione del verificatore.

- il verificatore dovrà provvedere al deposito di cui al precedente punto in forma telematica con firma digitale ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, nonché dell’art. 9, comma 1, del relativo Allegato A, ossia nei formati di cui all’art. 12 del medesimo Allegato A e con le modalità ivi descritte negli artt. 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF, scaricabili dal Sito istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), in cui deve essere indicato il numero del ricorso (R.G. n. 1962/2020);

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