TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-01-14, n. 201100300
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Testo completo
N. 00300/2011 REG.PROV.COLL.
N. 17814/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17814 del 1996, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L G, con domicilio eletto presso L G in Roma, via G. Debenedetti, 45;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del congedamento a seguito del proscioglimento d'autorita' dalla ferma triennale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente, incorporato nella Aeronautica militare:
-di avere commutato la ferma di leva obbligatoria in quella prolungata triennale (determinazione del 21/4/1994);
-successivamente, al compimento del terzo mese di ferma di leva, di avere conseguito il grado di Aviere Scelto;
-di essere stato ammesso, solo in data 5 luglio 1996, alla valutazione di avanzamento al 1^ grado di Aviere e di Sergente a decorrere, rispettivamente, dal 2 ottobre 1994 e dal 3 maggio 1995 essendo venuto a cadere l’impedimento per l’avanzamento segnalato dall’amministrazione (esistenza di carichi pendenti);
-di essere stato valutato, in data 8 luglio 1006, e così promosso al grado di 1^ Aviere con effetti dal 2 ottobre 1994;
-di non essere stato dichiarato idoneo, contestualmente, al grado di sergente che sarebbe maturato il 3 maggio 1995.
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato:
-il foglio n. 82311 del 19 settembre 1996 e la determinazione ministeriale n. 0755 in pari data, con cui il ministero della difesa lo ha collocato in congedo dal 20 settembre 1996 a seguito di proscioglimento d’autorità dalla ferma triennale a decorrere dall’8 luglio 1996;
-il presupposto giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore pronunciato dalla commissione d’avanzamento in pari data;
chiedendo, in subordine, di percepire il premio di congedamento.
Ha al riguardo dedotto, con i motivi di ricorso, violazione dell’art. 9 della L. n. 212/1983, eccesso di potere, violazione dell’art. 40, c. 1°, lett. e) del D.Lvo n. 196/1995, mancata applicazione dell’art. 36, c. 4°, L. n. 958/1986 nonché violazione dell’art. 40, 1° e 3° comma della L. n. 958/1986 lamentando quanto segue:
a)le pendenze penali imputate al ricorrente, tutte di lieve entità e risoltesi con l’archiviazione o non luogo a procedere, erano preesistenti all’arruolamento e già note all’amministrazione, per cui non potevano assolutamente condizionare ex post i giudizi di idoneità all’avanzamento;
b)le motivazioni della commissione di avanzamento circa l’inidoneità al grado di sergente si fondano su fatti disciplinari ed ammonimenti che non sussistevano alla data di riferimento della valutazione di promozione a Sergente del 3 maggio 1995, ma che sono tutti successivi a questa data e perciò ultronei;
c)illegittimamente l’amministrazione non ha ammesso il ricorrente al compimento della ferma contratta violando il suo diritto permanere in servizio fino al 2 marzo 1997;
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei primi due motivi di ricorso (proscioglimento d’autorità; mancato compimento della ferma contratta), il ricorrente chiede la corresponsione del premio di congedamento.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione.
Con ordinanza collegiale n. 303 del 27 gennaio 1997 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione fino al 3 marzo 1997, limitatamente alla richiesta in via subordinata avanzata in camera di consiglio dal difensore del ricorrente.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2010 il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
DIRITTO
Con il gravame in esame il ricorrente reclama l’annullamento del provvedimento con cui il medesimo è stato prosciolto d’autorità dalla ferma triennale per inidoneità al grado superiore, lamentandone, in sostanza, il difetto di motivazione, la violazione di legge, la carenza dei presupposti nonché il travisamento dei fatti.
L’amministrazione ha adottato l’impugnata determinazione n. 0755/1996 sulla base del verbale della competente commissione di avanzamento “dal quale si evince che la S.V. (id est, il ricorrente) è stata giudicata non