TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2022-12-27, n. 202201535

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2022-12-27, n. 202201535
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201535
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 01535/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01574/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati N C, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- del decreto prot. -OMISSIS- a firma del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia del 4 ottobre 2022 notificato il 6 ottobre 2022 con cui è irrogata alla ricorrente “la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio dal 4 dicembre 2019, data della notifica del decreto n.-OMISSIS-” con cui l'odierna ricorrente era stata sospesa dal servizio;

- della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di -OMISSIS- del 16 settembre 2022 che “dichiara -OMISSIS- -OMISSIS-, assistente capo coordinatore del Corpo, responsabile degli illeciti contestatile e per l'effetto delibera di proporre al Capo del Dipartimento di irrogare all'incolpato la sanzione della destituzione” nonché dei verbali di trattazione orale del procedimento disciplinare del 5 maggio e 1 luglio 2002;

- della contestazione di infrazione disciplinare elevata, ai sensi degli artt.12 e 15 comma 4 del d.lvo 30 ottobre 1992 n.449, nei confronti della ricorrente di cui all'atto Prot. -OMISSIS- del 11 marzo 2022 a firma del funzionario istruttore;

- nonché di ogni ulteriore provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché incognito alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, la ricorrente (Vice Sovrintendente del Corpo di -OMISSIS-) impugna il provvedimento emanato dal Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria-Ufficio XI Disciplina Corpo di -OMISSIS- che ne ha disposto la destituzione dal servizio a seguito della sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal G.I.P. di -OMISSIS- in data 17 novembre 2021, per il reato di cui all’art. 314 c.p. ed a decorrere dal 4 dicembre 2019 (data dell’intervento di un provvedimento di sospensione dal servizio);
in particolare, a base del provvedimento disciplinare erano posti numerosi comportamenti di appropriazione di denaro ed altri beni affidati in custodia alla ricorrente per ragioni di servizio (da avvocati ed altri ospiti della Casa circondariale di -OMISSIS-) posti in essere dalla ricorrente nel periodo aprile-agosto 2018.

Le censure proposte con il ricorso appaiono del tutto infondate;
a questo proposito, risulta, infatti, del tutto sufficiente rilevare:

a) come, con riferimento al primo motivo di ricorso, non possa trovare accoglimento la censura relativa alla presunta discrasia tra la positiva valutazione della condotta della ricorrente effettuata in sede penale (ai fini della determinazione della pena e della concessione delle attenuanti) e la valutazione più rigoristica emersa in sede amministrativa, alla luce del tradizionale principio di autonomia della valutazione disciplinare e della necessità di riportare le valutazioni penalistiche alla problematica della commisurazione della pena e non alle autonome valutazioni espresse in sede amministrativa in ordine al disvalore della condotta ai fini disciplinari;

b) come le certificazioni sanitarie depositate in giudizio dalla ricorrente ai fini della prova di uno stato di (presunta) ludopatia, risultino irrilevanti essendo, per una parte, genericamente riferite ad attacchi di panico e non ad altre più specifiche patologie e, per la residua parte, essendo riferite (come per l’unica certificazione specificamente riferita a problemi di ludopatia) al periodo 6/8/2010-7/2/2014, ovvero ad un periodo di molto antecedente all’epoca (aprile-agosto 2018) dei comportamenti delittuosi posti a base del giudizio disciplinare;

c) come, del pari, irrilevante risulti la certificazione del S.E.R.T. del 2021 (che, oltre a riferirsi ad un periodo successivo a quello in riferimento, si limita a riferire del fatto che la ricorrente si sia rivolta al servizio per problemi di ludopatia, senza articolare una diagnosi in ordine all’effettiva esistenza della patologia) o la certificazione della prof.ssa Dell’Osso che è successiva all’intervento del provvedimento impugnato e si limita a riepilogare le certificazioni sopra richiamate, non evidenziando un qualche nuovo elemento che possa portare a concludere, con sufficiente grado di approssimazione, per la sussistenza di uno stato di ludopatia nel periodo aprile-agosto del 2018;

d) come la deliberazione della Commissione di disciplina ed il provvedimento impugnato (che, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, non si limita a richiamare la deliberazione dell’organo collegiale, ma reca autonome considerazioni in ordine alla contrarietà ai doveri d’ufficio dei comportamenti della ricorrente) risultino essere congruamente motivati e ben evidenzino le ragioni per cui i comportamenti di appropriazione posti in essere dalla ricorrente risultino in grave contrasto con i doveri del pubblico dipendente ed incidano notevolmente sull’immagine dell’Amministrazione e sull’affidamento dei cittadini in ordine alla custodia dei beni temporaneamente (e necessariamente) affidati al Corpo di -OMISSIS-.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

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