TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-08-30, n. 202200602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-08-30, n. 202200602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200602
Data del deposito : 30 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2022

N. 00602/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00430/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati N P e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Silvana Congiu in Cagliari, Vico II Merello n. 1;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Carlo Cuccu in Cagliari, via Sonnino n. 37;

-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-- del permesso di costruire n. 264/2014 del 25 novembre 2014, per la realizzazione di “piscina con annesse pergole”;

- con i motivi aggiunti depositati in data 3.10.2015:

-- dell’autorizzazione ex art. 146 del Codice in materia di beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 22.1.2004) per la variante in corso d’opera nella realizzazione di una piscina con annesso locale tecnico e sistemazione degli accessi principali in loc. -OMISSIS-, Foglio 21 mappali 378 – 379, Zona F/3 del Piano di Fabbricazione, a firma del Dirigente del Settore n. 2 LL.PP. del Comune di -OMISSIS-, rilasciata al sig. -OMISSIS-in data 4.6.2015 e conosciuta dai ricorrenti il 22.7.2015;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.1.2019:

-- del permesso di costruire in sanatoria n. 153/2016 del 28 settembre 2016, rilasciato in favore del sig. Pier Paolo -OMISSIS-, “mai notificato e/o comunicato ai ricorrenti”;

-- dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 22837 del 13 giugno 2017, rilasciata in favore del sig. Pier Paolo -OMISSIS-, “mai notificata e/o comunicata ai ricorrenti”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 giugno 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. -OMISSIS-e la sig.ra -OMISSIS-, odierni ricorrenti, sono comproprietari di un’unità abitativa su due piani, con annesse cantine e giardino pertinenziale in proprietà esclusiva, nel Comune di -OMISSIS-, località -OMISSIS-di -OMISSIS-, via della Pernice n. 13, meglio distinti nel Catasto Fabbricati al foglio 21 mappale 1177, subalterni 11, 8 e 10, e al foglio 21, mappale 1187 e mappale 1177 subalterno 5, unità inserita in un contesto residenziale costituito da tre villette a schiera, di cui fanno parte, oltre all’unità dei ricorrenti (che costituisce nel trittico la villetta di testa verso Sud -Est), altre due unità, con annessa area cortilizia, di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, distinte al foglio 21, mappale 1177, subalterni 6, 7 e 9 e al foglio 21, mappale 1186 e mappale 1177, subalterni 2 e 3.



1.1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n. 264/2014 del 25 novembre 2014, rilasciato dal Comune di -OMISSIS- al sig. -OMISSIS-, coniuge della sig.ra -OMISSIS-, per la realizzazione di una “piscina con annesse pergole”, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi.

1) Violazione dell’art. 11, I comma, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e del combinato disposto degli artt. 831 e 840 c.c.;
violazione dell’art. 873 c.c. e del combinato disposto degli artt. 61 e 64 del Regolamento Edilizio e Norme di Attuazione dello strumento urbanistico del Comune;
violazione degli artt. 905 e 907 c.c.

I ricorrenti contestano il permesso di costruire rilasciato ai vicini in quanto, a loro dire, consentirebbe la realizzazione di interventi (una modifica della copertura del ballatoio di ingresso dell’unità -OMISSIS---OMISSIS- sul lato Ovest, la realizzazione di una scala in cemento armato sul lato Est e l’ampliamento del terrazzo sul lato Nord Est) contrastanti con la normativa civilistica e regolamentare in tema di distanze, affacci e vedute.

Nello specifico, quanto alla modifica della copertura del ballatoio di ingresso (lato ovest) dell’unità -OMISSIS- – -OMISSIS- (con modificazione della falda e allungamento dell’aggetto della stessa), i ricorrenti lamentano che la copertura in questione viene sostenuta da due nuovi pilastri, verosimilmente in calcestruzzo armato, l’uno (quello anteriore) insistente sulla proprietà -OMISSIS- - -OMISSIS-, l’altro (quello posteriore) insistente sulla proprietà dei ricorrenti.

In secondo luogo i ricorrenti contestano la realizzazione, lungo il confine Est, di una scala in cemento armato per il collegamento dell’area cortilizia al piano terra dei vicini con l’unità al piano primo, in quanto la scala in questione si colloca ad una distanza di 114 cm dal confine e si presenta, verso la proprietà dei ricorrenti, come un muro che impedisce agli stessi di esercitare in parte qua la servitù di veduta sulla proprietà -OMISSIS- – -OMISSIS- e verso il mare (tenuto conto che le aree cortilizie dei ricorrenti, da una parte, e dei signori -OMISSIS- – -OMISSIS-, dall’altra, sono sempre state tra loro separate da un muretto dell’altezza di un metro circa, che ha permesso il reciproco affaccio sulla proprietà limitrofa). In quest’ottica la realizzazione della scala violerebbe ad un tempo l’articolo 873 c.c., il Regolamento Edilizio comunale (artt. 62, 63 e 64) e gli articoli 905 e 907 c.c.

I ricorrenti lamentano, inoltre, che l’ampliamento del terrazzo al primo piano dell’unità dei vicini sul lato Est (fino a portarlo a filo del terrazzo dei ricorrenti e, verso Nord, in adiacenza allo stesso) pregiudicherebbe il loro diritto di inspicere e prospicere verso Nord sulla proprietà -OMISSIS---OMISSIS-, in violazione dell’articolo 907 c.c., considerato che i vicini non possono realizzare costruzioni a distanza inferiore a tre metri dal profilo esterno del terrazzo dei ricorrenti.

2) Eccesso di potere per carenza istruttoria.

I ricorrenti lamentano che il Comune ha omesso di rilevare il mancato rispetto delle distanze minime dalle proprietà limitrofe, nonostante tali violazioni emergano chiaramente, a loro dire, dalle tavole progettuali prodotte per il conseguimento dell’impugnato permesso di costruire.

Sul punto, la difesa dei ricorrenti richiama la giurisprudenza secondo la quale il permesso di costruire deve essere negato ogniqualvolta sia documentato già in sede istruttoria il mancato rispetto delle distanze minime dalle proprietà limitrofe (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, n. 4524/2010).



1.2. Si è costituito il controinteressato sig. -OMISSIS-, il quale, oltre a resistere nel merito, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto il pregiudizio paventato dai ricorrenti deriverebbe non già dalle opere costituenti oggetto dell’impugnato permesso di costruire n. 264/2014 (una “piscina con annesso locale tecnico e due pergole in Loc. -OMISSIS-”), ma dalle distinte lavorazioni oggetto di una successiva variante in corso d’opera richiesta dal sig. -OMISSIS- (costruzione di un pilastro sotto la copertura del ballatoio di ingresso, costruzione di una scala e ampliamento del terrazzo), peraltro già ultimate.



1.3. Si è costituito il Comune di -OMISSIS- per resistere al ricorso.



1.4. Alla camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 la causa è stata rinviata al merito su richiesta di parte ricorrente.



2. Con i primi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica che, nelle more del giudizio, il Comune ha rilasciato al sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, per la variante in corso d’opera relativa alla realizzazione della piscina con annesso locale tecnico e alla sistemazione degli accessi principali, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi.

1) Violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004.

I ricorrenti lamentano che gli interventi oggetto dell’autorizzazione paesaggistica sarebbero già stati ultimati al momento del rilascio dell’autorizzazione stessa (come ammesso dallo stesso controinteressato nella memoria depositata il 13.6.2015), in violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004.

L’Amministrazione, peraltro, non avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione ex post , in quanto nel caso di specie non ricorrerebbero neppure le ipotesi di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. Ciò in quanto, a dire dei ricorrenti, i lavori in questione avrebbero determinato un aumento di superficie utile e di volumi dell’unità del controinteressato.

2) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e della carenza di presupposti;
violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Secondo i ricorrenti l’Amministrazione, nonostante la notifica del ricorso introduttivo, non avrebbe svolto alcuna verifica circa il mancato inizio dei lavori oggetto di istanza. Il lamentato deficit istruttorio avrebbe impedito al Comune di rilevare che già all’8 marzo 2015 i lavori oggetto di istanza erano stati ultimati a livello strutturale, che al mese di maggio 2015 erano in corso lavori di finitura e che al mese di giugno 2015, prima del rilascio del provvedimento impugnato, gli stessi erano stati completamente ultimati.

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