TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-05-15, n. 201700357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-05-15, n. 201700357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700357
Data del deposito : 15 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2017

N. 00357/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00837/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2008, proposto da:
Tretorri Invest s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di Ancona, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune in Ancona, piazza

XXIV

Maggio, 1;

nei confronti di

Cobar Soc. Coop. S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

delle note prot. n. 59644, notificata il 24 giugno 2008, e prot. n. 80838, notificata l’11 settembre 2008, entrambe a firma del Dirigente del Servizio Gestione Edilizia del Comune di Ancona, concernenti, rispettivamente, il diniego dell’autorizzazione all’installazione di un’insegna pubblicitaria e l’accertamento dell’inottemperanza a un precedente ordine di rimozione, con comminatoria di esecuzione in danno da parte dell’Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2017 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso in esame, la società ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Ancona, alla via Flaminia n. 245, ha impugnato le note prot. n. 59644, notificata il 24 giugno 2008 alla società cooperativa COBAR, che esercita attività di ristorazione, e prot. n. 80838, notificata alla stessa ricorrente in data 11 settembre 2008. La prima delle suddette note contiene il diniego dell’autorizzazione all’installazione di una insegna pubblicitaria delle dimensioni di cm 340 x cm 250 (richiesta da COBAR con nota assunta al protocollo comunale n. 53326 del 3 giugno 2008), da fissare sulla facciata esterna del predetto edificio, opposto dal Comune sull’assunto che l’intervento fosse incompatibile con le modalità di installazione previste dal Regolamento comunale sugli Impianti Pubblicitari e, in particolare, con quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, lettera a);
la seconda delle note impugnate dispone, invece, la rimozione in danno, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del suddetto Regolamento comunale, dell’insegna già installata in assenza di autorizzazione, avendo l’Amministrazione accertato l’inottemperanza della Tretorri Invest all’ordine di rimozione contenuto nel verbale di contestazione della Polizia municipale n. 28/27 del 29 maggio 2008, notificato a tale ultima società in data 11 luglio 2008.

In punto di fatto, la ricorrente assume che non si tratta di una installazione ex novo , bensì della sostituzione di una vecchia insegna pubblicitaria, relativa all’esercizio commerciale preesistente, con una nuova insegna, delle stesse tipologia e dimensioni, volta a pubblicizzare l’attività di ristorazione esercitata da COBAR;
assume, altresì, di aver agito in buona fede, non ritenendo necessaria alcuna preventiva autorizzazione per la mera sostituzione dell’impianto originario con quello attuale, tenuto conto dell’analogia tra le due insegne.

In diritto, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale sugli Impianti Pubblicitari, difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e contraddittorietà manifesta.

Più in dettaglio, con riferimento alla prima delle note impugnate (diniego di autorizzazione), la ricorrente contesta il difetto di motivazione (per non essere stato precisato il motivo per cui l’installazione sarebbe incompatibile con il Regolamento comunale sugli Impianti Pubblicitari) e l’erronea applicazione dell’art. 16, comma 1, lettera a), del citato Regolamento alla fattispecie in esame, trattandosi di impianto la cui tipologia sarebbe invece riconducibile a quella di cui all’art. 4, comma 2, lettera h), del medesimo. Inoltre, la stessa assume di aver rispettato tutte le modalità di installazione indicate all’art. 9 del medesimo Regolamento.

Con riferimento, poi, all’avviso di esecuzione in danno contenuto nella seconda delle note impugnate, la ricorrente ne sostiene l’illegittimità, per essere, esso, stato emanato in pendenza di un’istanza di sanatoria (tale dovendosi ritenere la richiesta di autorizzazione postuma inoltrata da COBAR e assunta al protocollo dell’ente n. 53326 del 3 giugno 2008).

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità del gravame nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione del diniego di autorizzazione di cui alla nota prot. n. 59644, notificata a COBAR il 24 giugno 2008, atteso che il ricorso risulta consegnato all’Ufficiale Giudiziario in data 13 ottobre 2008 e quindi oltre il termine di decadenza decorrente dalla predetta notifica. La stessa ha eccepito, altresì, la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, che è solo proprietaria dell’edificio e non anche titolare della società a cui l’insegna si riferisce, tanto da non essere stata la richiedente dell’autorizzazione, né la destinataria del relativo diniego.

Nel merito, il Comune, nel precisare che il riferimento normativo contenuto nella prima delle note impugnate è erroneo, in quanto avrebbe dovuto richiamarsi l’art. 12, lettera a), del Regolamento comunale sugli Impianti Pubblicitari, assume tuttavia l’irrilevanza di tale errore, data la quasi totale identità tra le due previsioni regolamentari;
conseguentemente, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto comunque essere diverso.

Con ordinanza n. 654 del 2008 è stata accolta l’istanza di sospensione contenuta in ricorso ai fini di un motivato riesame da parte dell’Amministrazione. Ad oggi, tuttavia, non risulta l’adozione di provvedimenti successivi da parte del Comune, né le parti hanno riferito di qualche attività posta in essere da quest’ultimo in ottemperanza al citato provvedimento cautelare;
neppure sono state presentate memorie difensive in vista dell’udienza pubblica del 10 febbraio 2017.

Nel corso degli adempimenti preliminari alla medesima pubblica udienza, i difensori hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, senza avvalersi della discussione orale.

II. Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso con riferimento all’impugnazione del diniego di autorizzazione di cui alla nota prot. 59644, notificata in data 24 giugno 2008. Ciò in quanto detto provvedimento non è stato notificato alla società Tretorri Invest s.r.l., bensì a COBAR, sicché non è dato sapere quando la ricorrente ne sia venuta a conoscenza. Non sono stati forniti, infatti, da parte della resistente Amministrazione che eccepisce l’irricevibilità, quei rigorosi riscontri oggettivi atti a dimostrare la conoscenza dell’atto gravato in capo alla ricorrente in un momento antecedente al termine decadenziale, riscontri che la giurisprudenza reputa necessari al fine di ritenere verificata la “piena conoscenza” dell’atto medesimo (T.A.R. Napoli Campania, sez. VIII, 16 dicembre 2016, n. 5808;
Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4900). L’Amministrazione, quindi, erroneamente sostiene l’irricevibilità del gravame, in parte qua , computando il decorso del termine decadenziale dall’avvenuta notifica dell’atto impugnato ad un soggetto diverso dalla ricorrente.

II.

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