TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2017-12-14, n. 201712328
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Pubblicato il 14/12/2017
N. 12328/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2006, proposto da:
I L, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G F, S T, A R D, con domicilio eletto presso lo studio S T in Roma, viale Regina Margherita, 262/264;
(Eredi Di L I) Ingletti Silvia-Danza Anna R., rappresentato e difeso dagli avvocati S T, T D, A S, con domicilio eletto presso lo studio S T in Roma, viale Regina Margherita, 262/264;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti di
Pettinati Pier Paolo, Mattei Renzo, Caramanica Antonio, Spagli Pietro Mario, Guglielmi Giuseppe, Zurlo Giovanni, Zanotto Claudio, Sarnicola Giuseppe, Ferrazzano Vincenzo, Ingria Marcello, Vidoni Andrea, Barozzi Massimo non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del giudizio di avanzamento al grado di colonnello per l'anno 2005 - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato al contro interessato GUGLIELMI – nei cui confronti si indirizzano le censure concernenti il lamentato “eccesso di potere in senso relativo”, cu sui la parte ricorrente incentra le proprie difese, in particolare negli ultimi scritti difensivo prodotti a seguito del deposito, da parte della PA, del libretto personale del controinteressato - presso la sede di servizio tramite servizio postale, anziché con le forme prescritte dall’art.146 c.p.c. per la notificazione degli atti processuali ai militari in attività di servizio, sostanzialmente coincidenti con quelle che erano già state specificamente dettate per il processo amministrativo dall’art.12 del r.d. n.642 del 1907, per cui se la notifica non è eseguita in mani proprie vanno osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 per procedere a mezzo pubblico ministero;
Ritenuto, pertanto, che debba essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del predetto Ufficiale secondo le modalità sopraindicate;