TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-11-04, n. 202214388

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-11-04, n. 202214388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214388
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2022

N. 14388/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02418/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2418 del 2018, proposto da
S vita s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina d’Orsogna, S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. S G in Roma, via Monte di Fiore, n. 22;

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati N G, D A M Z ed A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via del Quirinale, n. 21;

per l’annullamento

dell’ordinanza prot. n. 0231607/17 del 21 dicembre 2017, notificata via pec in pari data, con la quale è stato ordinato ed ingiunto alla società ricorrente «di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005, per la violazione accertata la somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ai diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell’Ivass per euro 30,70, per complessivi euro 2.030,70 (duemilatrenta/70)» per la «violazione dell’art. 183, Co. 1, lettera a) (mancato rispetto delle regole di comportamento)» relativamente al riscatto di una polizza vita;
nonché nei confronti di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ed in particolare dell’atto di contestazione Ivass prot. n. 134120/16 del 06 luglio 2016 notificato via pec in pari data, degli atti istruttorî del servizio tutela del consumatore dell’Ivass, della relazione motivata del servizio sanzioni dell’Ivass, nonché della nota del soggetto delegato dal direttorio alla funzione decisoria, tutti di estremi e data sconosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 ottobre 2022 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugna un’ordinanza sanzionatoria adottata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) per violazione dell’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.a.p.) avendo liquidato un indennizzo per scadenza di una polizza vita oltre il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni generali di contratto.

2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.

3. Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2022 il Collegio tratteneva la causa per la decisione.

4. Esaurita l’esposizione dello sviluppo processuale, è possibile passare allo scrutinio delle doglianze spiegate nel ricorso.

4.1. Con un primo motivo, si deduce la violazione del ridetto art. 183, comma 1, lett. a) c.a.p. atteso che esso, stante la sua genericità, non potrebbe assurgere a precetto cogente per l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

4.2. A mezzo della seconda censura, invece, si osserva che la condotta sanzionata concerne la fase dell’esecuzione del contratto di assicurazione, non quella di commercializzazione : conseguentemente, essendo il potere sanzionatorio (art. 319 c.a.p.) collegata solo a quest’ultima, il provvedimento sarebbe illegittimo.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Quanto al primo motivo va rilevato che l’art. 183, comma 1, lett. a) c.a.p. dispone che le imprese assicurative, nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti, debbano « comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati »: trattasi, con ogni evidenza, di disposizione di immediata precettività, che non necessita di ulteriori precisazioni mediante i regolamenti Ivass di cui al secondo comma. L’utilizzo, nel testo di legge, di elementi non rigidi (diligenza, correttezza e trasparenza), non contrasta con il principio di legalità né con i suoi corollari in tema di tassatività e precisione: difatti, trattasi di una tecnica redazionale che consente di sintetizzare con un vocabolo condotte che altrimenti avrebbero richiesto lunghi elenchi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2020, n. 5468, oppure Tar Lazio, sez. II- ter , 9 febbraio 2018, n. 1598). Tale ermeneusi è, altresí, confermata dall’art. 319 c.a.p. ( ratione temporis applicabile) che chiariva come « l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all’art. 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all’art. 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila »: l’aver precisato che la sanzione è dovuta sia per violazione dell’art. 183, sia per contrarietà alle relative disposizioni di attuazione, conferma ulteriormente la cogenza della disposizione applicata dall’amministrazione (in termini, Tar Lazio, sez. II- ter , 21 marzo 2022, n. 3221).

5.2. Quanto al secondo motivo, va rilevato che l’interpretazione restrittiva avanzata dalla parte ricorrente del lemma commercializzazione impiegato dall’art. 319 c.a.p. non può essere accolta, dato che limiterebbe l’intervento sanzionatorio solamente alle ipotesi di illeciti commessi nella fase precontrattuale: una simile conclusione appare paradossale dato che impedirebbe di reprimere tutte quelle condotte successive alla stipula del contratto di assicurazione, vanificando, in buona sostanza, la vigilanza da parte dell’Ivass. Si deve pertanto preferire un’ermeneusi estensiva della disposizione che ricomprenda nella commercializzazione tutte le attività legate all’ offerta ed esecuzione (endiadi impiegata anche dall’art. 183 c.a.p.) dei contratti di assicurazione (v. Tar Lazio, sez. II- ter , 21 gennaio 2019, n. 794). A corroborare tale soluzione può osservarsi come il legislatore, nel recepire la dir. Ue, 20 gennaio 2016, n. 97 (v. art. 1 d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68), abbia – con disposizioni non avente carattere innovativo – previsto il potere dell’Ivass di irrogare sanzioni amministrative pecuniaria per la violazione dell’art. 183 c.a.p., senza ulteriori specificazioni (cfr. nuovo testo art. 310 c.a.p.).

6. L’infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso.

7. Le spese, stante la natura del contenzioso, possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi