TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-07-22, n. 202201991
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01991/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. F V, M V, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. C E, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avv. G F, S M, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
• del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2009, notificato il -OMISSIS- 2009, con il quale l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ha annullato solo parzialmente la concessione edilizia n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2007, illegittimamente rilasciata ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-;
• di ogni provvedimento presupposto e/o conseguente a quello impugna-to, e tra questi l’eventuale e non conosciuto provvedimento di revoca delle ordinanze di sospensione dei lavori, già disposta dal Comune di -OMISSIS- con ordinanza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2008 e dall’ARTA con nota del -OMISSIS- 2008 prot. -OMISSIS-.
Con motivi aggiunti.
• dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2009, non notificata e conosciuta dai ricorrenti solo in data -OMISSIS- 2009, all’atto della produzione da parte del Comune di -OMISSIS- nell’ambito del giudizio portante il n.ro R.G. -OMISSIS-, con la quale è stata revocata solo parzialmente la concessione edilizia n. -OMISSIS-/2007, ed è stata implicitamente revocata la sospensione dei lavori già disposta dal Comune di -OMISSIS- con ordinanza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2008 e dall’ARTA con nota del -OMISSIS- 2008 prot. -OMISSIS-;
• di ogni provvedimento presupposto e conseguente quello impugnato,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, del Comune di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 giugno 2022 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti sono proprietari di un appezzamento di terreno, posto a cento metri dalla battigia, nel Comune di -OMISSIS-, Frazione -OMISSIS-, contrada -OMISSIS-, riportato in catasto al -OMISSIS- particelle -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, su cui insiste una villa di antica costruzione annotata al NCEU di -OMISSIS- al -OMISSIS-, particelle -OMISSIS-, -OMISSIS- sub. 3 e -OMISSIS- sub 4, con ampia corte, classificato nel vigente Piano Regolatore del Comune di -OMISSIS- come “immobile di interesse storico e/o monumentale e/o ambientale”.
Il fondo dei ricorrenti confina, a nord, col terreno di proprietà dei controinteressati.
Questi ultimi, hanno ottenuto, nel predetto terreno, il permesso di costruire n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2007, relativo alla edificazione di un fabbricato di tre elevazioni fuori terra, attualmente in corso di costruzione.
Sul presupposto che la fascia di terreno compresa tra la proprietà dei controinteressati e il mare sarebbe assolutamente inedificabile, con esposto del -OMISSIS- 2007, i ricorrenti hanno chiesto all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana la verifica della regolarità del detto permesso di costruire, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 53 L.Reg. 71/1978.
Il procedimento in questione si è concluso con il decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2009, notificato il -OMISSIS- 2009, con il quale l’Assessorato, pur ritenendo illegittima la concessione edilizia n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2007, l’ha annullata solo parzialmente.
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, nell’impugnare siffatto provvedimento, si sono affidati alle seguenti censure:
1.- Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato, pur avendo espressamente riconosciuto l’illegittimità della concessione edilizia n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2007, rilasciata in favore dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, con puntuale ed attenta analisi del quadro urbanistico di riferimento avrebbe immotivatamente ritenuto che “tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in relazione alle considerazioni sopra riportate, non sussistono presupposti tali da condurre a valutare, in concreto, prevalente ed attuale interesse pubblico all’annullamento dell’atto impugnato, se non quelli del «mero ripristino della legalità violata” e che “la concessione edilizia n. -OMISSIS-/2007 … seppur viziata da illegittimità, in relazione al mancato rispetto della norma vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione debba essere solo in parte annullata, per le parti che si pongono in contrasto con le norme che regolano le distanze minime tra i confini e gli edifici … non sussistendo presupposti tali da condurre a valutare il concreto, prevalente ed attuale interesse pubblico all’annullamento”.
Assume parte ricorrente che il provvedimento impugnato, pur eminentemente discrezionale, avrebbe omesso di bilanciare gli interessi in gioco, consentendo il definitivo deturpamento della costa (la costruzione disterebbe soli ml 93 dalla battigia), con grave pregiudizio per l’intera collettività, privata degli spazi pubblici previsti dagli standard di cui al D.M. 1444/1968.
2.- Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione sulla comparazione degli interessi del ricorrente con quelli dei controinteressati.
La concessione edilizia n. -OMISSIS-/2007, della quale sarebbe stata pacificamente riconosciuta la illegittimità, sarebbe affetta da ulteriori vizi non riconosciuti dal provvedimento impugnato.
Sotto il profilo dell’interesse, la proprietà del