TAR Perugia, sez. I, sentenza 2010-07-05, n. 201000399
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00399/2010 REG.SEN.
N. 00030/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' U
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 30 del 1998, proposto da:
M M L, I M, P S, P M, M G, F F, S A, R L, C F, G C, rappresentati e difesi dagli avv.ti C A F e M R, presso il primo dei quali sono elettivamente domiciliati in Perugia, via XX S, 76;
contro
Universita' degli Studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata, alla via degli Offici, 14;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il mantenimento del trattamento economico (stipendio ed indennità) rapportato a quello spettante per la qualifica dirigenziale (nella misura del 95 per cento), con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute e non corrisposte dal maggio 1996, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole rate al saldo effettivo, previo annullamento, ove occorra, degli atti e provvedimenti con cui l’Università di Perugia ha disposto la riduzione del trattamento economico in atto goduto dai ricorrenti, attribuendo ai medesimi gli emolumenti previsti per i dipendenti di nona qualifica funzionale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Perugia;
Visti i primi ed i secondi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti I e S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il Cons. S F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, inquadrati con decorrenza dal 13 luglio 1980 nelle qualifiche ad esaurimento di direttore amministrativo di prima classe, ispettore generale di ragioneria e bibliotecario capo presso l’Università degli Studi di Perugia, hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto alla conservazione del trattamento economico (stipendio ed indennità) rapportato a quello spettante per la qualifica dirigenziale (nella misura del 95%), percepito sino al luglio del 1996, momento dal quale sono stati illecitamente attribuiti loro gli inferiori emolumenti previsti per i dipendenti di nona qualifica funzionale.
Espongono che è loro dovuto il trattamento economico parametrato a quello previsto per la qualifica dirigenziale (oltre alle indennità spettanti per la qualifica di primo dirigente) ai sensi dell’art. 133, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Precisano che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, l’Università ha adottato, in data 30 luglio e 30 settembre 1993, decreti con cui è stata espressamente prevista la conservazione ad personam dello stato giuridico di direttore amministrativo di prima classe e di ispettore generale di ragioneria del ruolo ad esaurimento, dell’anzianità maturata, nonché il mantenimento del trattamento economico in godimento.
Con molteplici provvedimenti l’Università ha dunque riconosciuto ai ricorrenti il diritto a mantenere lo status derivante dall’inquadramento nelle qualifiche ad esaurimento di direttore amministrativo di prima classe, di ispettore generale di ragioneria e di bibliotecario capo, con contestuale attribuzione di compiti propri di tale qualifica, consistenti essenzialmente nelle funzioni vicarie del dirigente e nella direzione di uffici di particolare rilevanza.
Il contratto di comparto pubblicato in data 7 giugno 1996 non ha previsto nulla in ordine al trattamento del personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento;ciò significa che non si è inteso modificare il regime giuridico pregresso relativo al trattamento economico del personale che ha conservato ad personam la qualifica ad esaurimento.
Ne consegue l’illegittimità del comportamento e dei presupposti provvedimenti, non conosciuti, dell’Ateneo perugino che, in violazione della ricordata disciplina, hanno attribuito ai ricorrenti un trattamento economico diverso ed inferiore rispetto a quello loro spettante, per violazione dell’art. 133 della legge n. 312 del 1980, degli artt. 15 e 22 della legge n. 23 del 1986, dell’art. 25 del d.lgs. n. 29 del 1993, nonché del contratto collettivo di lavoro di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1996.
Resta da osservare che la norma transitoria di cui all’art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, abrogativa delle disposizioni recanti automatismi, non può giustificare la riduzione dello stipendio di categorie di dipendenti, con qualifiche del ruolo ad esaurimento, che, nello stesso testo legislativo, hanno trovato un’apposita ed autonoma disciplina (cfr. art. 25, comma 4, ed art. 28, comma 9);la norma transitoria può operare nei casi in cui il decreto legislativo non abbia diversamente disposto.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Perugia chiedendo la reiezione del ricorso.
Con atto depositato in data 10 giugno 2004 i ricorrenti, ad eccezione della dr.ssa I e del dr. S, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, dal momento che hanno ottenuto tutela per effetto della sentenza n. 2342 del 1998 del T.A.R. Lazio, Sez. III, adottata su di un analogo ricorso collettivo proposto unitamente all’Associazione Nazionale Personale Direttori Amministrativi del ruolo ad esaurimento, cui hanno fatto seguito pronunce intervenute in sede di esecuzione del giudicato.
La controversia rimane dunque pendente per la dr.ssa I e il dr. S.
A loro volta, questi ultimi, con successive memorie del 17 settembre 2004 danno atto che l’Ateneo ha restituito, seppure in modo parziale, il trattamento commisurato a quello dirigenziale, mentre non è stato loro riconosciuta l’indennità di posizione, da corrispondere fino alla data del collocamento a riposo che per la prima interessata è il 1° luglio 1999, e per il secondo il 3 gennaio 2003.
Con i primi motivi aggiunti la dr.ssa I ed il dr. S hanno separatamente rinnovato la domanda di corresponsione della retribuzione di posizione (nelle misure specificate nei rispettivi atti), od in subordine nella misura prevista dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 5 giugno 2001, impugnando, per quanto possa occorrere, la deliberazione del C.d’A. dell’Ateneo n. 22 del 28 settembre 2004, determinativa delle retribuzioni di posizione dei ricorrenti, conosciuta a seguito di accesso ai documenti;il dr. S ha altresì impugnato il decreto direttoriale n. 328 del 29 aprile 2005, di ricostruzione della carriera in applicazione del ccnl 1998/2001.
La dr.ssa I, da parte sua, ha impugnato l’analogo decreto del Direttore Amministrativo n. 327 del 29 aprile 2005 con un secondo atto di motivi aggiunti.
All’udienza del 14 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti dei sigg.ri M dr.ssa Maria Luisa, P S, P d M, M d G, F d F, R L, C F e G C.
2. - Con riferimento, poi, alle posizioni della dr.ssa M e del dr. S,, occorre osservare in via preliminare che la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Perugia n. 22 del 28 settembre 2004, che è stata fatta oggetto dei motivi aggiunti del maggio/luglio 2005, come pure gli atti consequenziali, concernono la determinazione della retribuzione di posizione, e dunque una pretesa meramente patrimoniale.
Si tratta pertanto di un atto paritetico, incidente su posizioni di diritto soggettivo, che dunque appare impugnato solo a fini tuzioristici, nell’ambito dell’azione di accertamento di diritti già esercitata con il ricorso introduttivo e rispetto alla quale non vengono proposte domande nuove – a parte la suddetta impugnazione meramente tuzioristica, ed a parte le precisazioni di fatto riguardo alla quantificazione della pretesa le quali peraltro non possono essere considerate domande nuove in senso proprio.
Ciò posto, poiché il ricorso introduttivo è stato. depositato il 15 gennaio 1998, quindi ben prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 80/1998, non si pongono problemi riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo..
3. - Nel merito, secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi nell’analoga controversia instaurata dinanzi al T.A.R. del Lazio (cfr. Sez. III, 14 settembre 1998, n. 2342), occorre ritenere che l’inquadramento, disposto dall’art. 15, comma 6, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nella nona qualifica funzionale dei dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento (di cui al titolo III del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748) era finalizzato alle “attribuzioni” ed allo “esercizio delle relative mansioni”, tanto che si imponeva «il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste».
L’art. 25, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha poi previsto la contrattualizzazione delle ex qualifiche ad esaurimento (e dunque anche la definizione del relativo trattamento economico), ma tale condizione non si è verificata per il comparto delle Università con il contratto del 21 maggio 1996.
Ne discende che ai ricorrenti I e S è applicabile la disposizione di salvaguardia di cui al predetto art. 15, comma 6, della legge n. 23 del 1986, ragion per cui gli stessi non possono essere semplicemente considerati di nona qualifica funzionale ad ogni fine giuridico ed economico, ovvero anche ad effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge;sotto il profilo retributivo deve dunque continuare ad essere applicato loro l’art. 133, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con un trattamento in misura pari al 95% della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.
In particolare, ai fini della retribuzione tabellare, per il computo dell’anzianità pregressa può trovare applicazione, in via analogica, stante la mancanza di un’apposita norma regolatrice della ricostruzione economica del personale in esame, l’art. 4 del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869, come è avvenuto nella fase esecutiva dell’analogo contenzioso svoltosi dinanzi al T.A.R. del Lazio, con attribuzione della metà dell’incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa all’anzianità di servizio prestato nella qualifica di provenienza (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2003 n. 649).
Per quanto concerne, poi, l’indennità di posizione, la giurisprudenza ha ritenuto che la medesima vada rapportata alle mansioni svolte;e pertanto, se il personale ad esaurimento svolge funzioni dirigenziali riconducibili alla descrizione dell’art. 41 del C.C.N.L. 1996/1999, gli compete l’indennità di posizione delle corrispondenti qualifiche funzionali, mentre se non svolge dette funzioni dirigenziali, va parametrata all’indennità di posizione di fascia più bassa secondo il contratto collettivo applicabile all’Università, e nella misura concreta fissata per tale fascia dall’Ateneo (così Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2007, n. 333).
Ora, applicando tali coordinate ermeneutiche al dr. S, si tratta di definire se gli incarichi svolti siano riconducibili, come egli sostiene, nella fascia “b” (di ex lire 38.000.000) dell’art. 41 del C.C.N.L. 1996-99 (secondo quanto stabilito dalle delibere del C.d’A. del 18 dicembre 1997 e del 24 luglio 2001 «per le posizioni che comportano il coordinamento di più uffici di particolare complessità con responsabilità gestionali interne»), od, al contrario, secondo la tesi dell’Amministrazione, nella fascia “c” (di ex lire 14.000.000), prevista per il personale del ruolo ad esaurimento privo di incarichi dirigenziali.
A parere del Collegio è condivisibile l’assunto di parte ricorrente, che, d’altronde, corrisponde al’iniziale proposta della Commissione nominata con D.D.A. n. 456 del 4 ottobre 2000.
Ed infatti il dr. S ha ricoperto dal 3 marzo 1994 al 20 marzo 2001 l’incarico di responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in aggiunta ad altri pregressi, tra cui quello di «studiare e proporre l’organizzazione dell’”Ufficio documentazione e studio” che funzionerà all’interno della Divisione Affari Generali», di cui al decreto n. 39 in data 11 novembre 1991 del Rettore, ed a quelli successivi, come quello della “firma dei mandati di pagamento e delle riversali di incasso”, di cui al provvedimento del 2 luglio 1994;inoltre con decreto rettorale n. 66 del 28 gennaio 2002 al dr. S è stato conferito l’incarico di “Segretario amministrativo del Centro di Servizio Stabulario Centralizzato”, dandosi atto che «la complessità dell’attività svolta …, i numerosi servizi erogati e la gestione delle risorse economiche rendono necessaria l’assegnazione di una elevata professionalità per svolgere le funzioni …, secondo quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento del Centro di Servizio stesso».
Ad analoga soluzione, e dunque all’assimilazione con gli incarichi riconducibili all’art. 41, comma 1, lett. b), del C.C.N.L., deve pervenirsi con riguardo alla retribuzione di posizione della dr.ssa I, la quale con provvedimento del 19 giugno 1995 ha ricevuto l’incarico, mantenuto fino al momento di collocamento a riposo, di firmare «tutti i mandati di pagamento emessi dai competenti uffici di questa Università, per delega del Direttore Amministrativo», essendo tenuta a verificare la legittimità dei procedimenti contabili e dei terminali provvedimenti, in coordinamento con gli uffici di Ragioneria, e con assunzione delle connesse responsabilità;inoltre dal maggio del 1998 ha presieduto la Commissione incaricata dall’esame delle schede di autovalutazione dei dipendenti amministrativi dell’Ateneo ai fini del riparto del premio di produttività;tali incarichi, implicanti elevata specializzazione, riconducono ad una posizione lavorativa di fascia “b”, potendosi dunque prescindere dal valutare lo svolgimento delle funzioni, assolte dal marzo 1997 al maggio 1998, di responsabile della gestione amministrativo-contabile della Fondazione per l’Istruzione Agraria.
Tale approdo è, del resto, anche in tale caso, quello a suo tempo proposto dalla Commissione istruttoria nominata con D.D.A. n. 456 del 4 ottobre 2000.
4. - Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con riguardo a M M L, P S, P M, M G, F F, R L, C F, G C;deve invece essere accolto con riferimento ad I M e S A, con accertamento del loro diritto alla corresponsione del trattamento tabellare nella misura del 95% di quello spettante al primo dirigente, secondo i criteri di calcolo di cui all’art. 4 del d.l. n. 681 del 1982, convertito nella legge n. 869 del 1982, con gli accessori di legge, nonché alla corresponsione della retribuzione di posizione nella misura del 95% di euro 19.625,36 annui lordi dall’1 luglio 1996, e (per il solo dr. S, essendo la dr.ssa I stata collocata a riposo a decorrere dall’1 luglio 1999) nella misura del 95% di euro 25.822,84 annui lordi dall’1 gennaio 2001 fino al momento della cessazione dal servizio, con gli accessori di legge, e con conseguente condanna dell’Università degli Studi di Perugia al pagamento della differenza fra le somme spettanti, calcolate con i criteri di cui sopra, e quelle effettivamente versate.
Sul netto dovuto saranno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria peraltro tenendo conto che agli emolumenti per i quali il diritto alla percezione sia maturato dopo il 31 dicembre 1994, si applica il disposto della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 22, secondo periodo, che rinvia alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 16, comma 6. Dette norme stabiliscono il divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi, nel senso che «l'importo dovuto a titolo d'interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito»..
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese nei confronti di tutti i ricorrenti..