TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2015-06-26, n. 201507923

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2015-06-26, n. 201507923
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201507923
Data del deposito : 26 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10707/2003 REG.RIC.

N. 07923/2015 REG.PROV.PRES.

N. 10707/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10707 del 2003, proposto da:
P C ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. D I, M C, con domicilio eletto presso M C in Roma, viale Liegi, 32;
B U, B G, B P, C M, D G L, D M, F P, F E, F F, G U, M M, P F, P R, P M, R M, S F, S A, S S, T E, T G, V C, V G;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Guardia di Finanza, Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per l'annullamento

riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennita' perequativa con rivalutazione monetaria ed interessi


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, fermo restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi