TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-03-30, n. 201100790

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-03-30, n. 201100790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201100790
Data del deposito : 30 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00695/1998 REG.RIC.

N. 00790/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00695/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 1998, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B Stefano, L A M, rappresentati e difesi dall'avv. F C, con domicilio eletto presso F C in Catania, via Monfalcone, 22;
e successivamente, quanto a L A M, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso P C in Catania, via Umberto, 296;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

con ricorso originario:

- del provvedimento del Direttore generale del Ministero dell’Interno 17.10.1997, prot. n. 97/1834/E-B/1267/VT, notificato il 21.11.1997;

- del parere 10.10.1997 della commissione consultiva ex D.M. 30.10.1980 modificata dal DPR n. 364 del 19.4.1994, sconosciuta;

per il riconoscimento del diritto dei coniugi B - Lombardo alla speciale elargizione per le vittime di terrorismo e criminalità organizzata ex legge n. 302/1990;

con motivi aggiunti depositati il 16.7.2010:

- del provvedimento della Prefettura di Catania del 30.4.2010, comunicato il 6.5.2010;

con motivi aggiunti depositati il 29.10.2010:

- del provvedimento del Dirigente dell’Area Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’Interno del 5.8.2010, notificato il 31.8.2010 di diniego di integrazione della elargizione già percepita e dello speciale assegno vitalizio;

- della sconosciuta nota della Prefettura di Catania 2.3.2010;

- delle sconosciute note della Questura di Catania 6.11.2009 e 11.2.2010;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - I coniugi B - Lombardo impugnano il provvedimento, meglio precisato in epigrafe, con il quale il Direttore generale del Ministero dell’Interno ha denegato in parte la speciale elargizione prevista dalla legge n. 302 del 1990 in favore di familiari di vittima innocente della criminalità organizzata. La motivazione del diniego - che ha escluso dal beneficio il signor B - si riferisce alla mancanza di prova obiettiva della completa estraneità del medesimo agli ambienti ed ai rapporti criminali.

Avverso detto provvedimento in ricorso si deducono le censure di violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 302 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti, per carenza assoluta di presupposto, violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 3 DPR n. 364 del 1994, eccesso di potere per difetto di istruttoria (primo motivo di gravame), violazione degli articoli 7, 8, 10 e 11 della legge n. 141 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria (secondo motivo di gravame).

L'amministrazione resistente ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 1475 del 1998 la terza sezione di questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare avanzata in ricorso, per ritenuta fondatezza delle censure di violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 302 del 1990, di eccesso di potere per difetto di motivazione, tenuto anche conto della sentenza del Tribunale penale di Catania, sezione seconda, esecutiva in data 1.4.1998 - prodotta in giudizio dal difensore dei ricorrenti - con la quale il ricorrente B Stefano è stato assolto dai reati posti a base del diniego impugnato. Pertanto, si ordinava al Ministro dell’Interno di " elargire ai ricorrenti, con riserva dell'esito del giudizio di merito, l'indennità speciale per vittime del terrorismo ".

Con ordinanza n. 866 del 1998 il Cga ha riformato la predetta decisione cautelare, ritenendo sussistenti presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare avuto riguardo anche alla sentenza del Tribunale di Catania su menzionata, e limitando la misura cautelare all'obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza di elargizione del B " alla luce della sentenza sopravvenuta ".

La misura cautelare veniva eseguita in data 23.7.1999, come si evince dagli atti e come affermato dalla stessa ricorrente signora Lombardo nel primo atto di motivi aggiunti.

Dopo l'emanazione della legge n. 244 del 2007 la signora Lombardo chiedeva, ai sensi dell'articolo 2, comma 105, della predetta legge, l'integrazione della elargizione di cui alla legge n. 302 del 1990 nella misura stabilita dalla legge n. 206 del 2004, al netto della somma già percepita, nonché la concessione dello speciale assegno vitalizio di € 1033,00. La Prefettura di Catania, in data 13.10.2010, comunicava che il Ministero aveva rilevato l’insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e concedeva i termini di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 per la presentazione di osservazioni. Osservazioni che venivano proposte con lettera del 23.4.2010 in cui si faceva presente che presupposti erano stati già accertati da questo Tribunale. Seguiva il provvedimento prefettizio di comunicazione del nuovo diniego impugnato con i motivi aggiunti, con i quali sono state dedotte le censure di incompetenza, violazione della legge n. 302 del 1990 e dell'articolo 2 del DPR n. 510 del 1999 (primo dei motivi aggiunti), violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, violazione dell'articolo 3 della medesima legge (secondo dei motivi aggiunti), violazione dell'articolo 2 quinquies, comma primo, lettera a) del decreto legge n. 151 del 2008 come convertito e modificato dalla legge n. 94 del 2009, eccesso di potere per difetto di istruttoria (terzo dei motivi aggiunti), incostituzionalità della predetta norma per violazione del principio di irretroattività della legge e di certezza dei rapporti, nonché degli articoli 27 e 25 della Costituzione (quarto dei motivi aggiunti).

L'amministrazione resistente ha esplicato difese, fra l’altro rilevando (nel rapporto informativo) che con motivi aggiunti depositati il 16.7.2010 era stata impugnata la nota recante preavviso di rigetto dell’istanza di integrazione dell’elargizione, rigetto ancora non emanato e successivamente adottato con atto dirigenziale 5.8.2010, oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 29.10.2010.

Con i predetti motivi aggiunti la ricorrente deduce violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 3 della medesima legge (primo dei motivi aggiunti), violazione degli articoli 3, 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 (secondo dei motivi aggiunti), violazione degli articoli 1 e 9 bis della legge n. 302 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sul presupposto (terzo dei motivi aggiunti), violazione dell'articolo 2 quinquies, comma primo, lettera a), del decreto legge n. 151 del 2008 come convertito e modificato dalla legge n. 94 del 2009, eccesso di potere per difetto di istruttoria (quarto dei motivi aggiunti), incostituzionalità della predetta norma per violazione del principio di irretroattività della legge e di certezza dei rapporti, nonché degli articoli 27 e 25 della Costituzione (quinto dei motivi aggiunti).

2. - La vicenda oggetto del ricorso principale ha avuto un esito favorevole ai ricorrenti, e ciò, come si è esposto nel paragrafo precedente, a seguito dell'accoglimento cautelare di primo grado e della parziale conferma di esso in secondo grado. Evidentemente le ragioni dei ricorrenti sono state apprezzate dall'amministrazione, la quale ha puntualmente eseguito quanto disposto dal giudice d'appello, come pure si è precisato nel paragrafo precedente. Va dunque dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendosi l'amministrazione determinata sulla base della sopravvenuta sentenza del Tribunale penale di Catania, sezione seconda, esecutiva in data 1.4.1998, prodotta in giudizio dal difensore dei ricorrenti, con la quale il ricorrente B Stefano era stato assolto dai reati posti a base del diniego impugnato.

3. - Devono adesso essere esaminati i motivi aggiunti.

I motivi aggiunti depositati il 16.7.2010 hanno ad oggetto un preavviso di rigetto, atto a contenuto non provvedimentale, di per sé non lesivo;
essi devono pertanto ritenersi inammissibili.

I successivi motivi aggiunti hanno ad oggetto il diniego di una ulteriore erogazione dell'elargizione di cui alla legge n. 302 del 1990 nella misura stabilita dalla legge n. 206 del 2004, al netto delle somme già percepita, nonché dello speciale assegno vitalizio di € 1033,00.

Si esamina la prima doglianza, con la quale parte ricorrente si duole di non essere stata messa in grado di partecipare al procedimento, in quanto i motivi ostativi non sono stati esplicitati nella nota con la quale si concedeva termine per osservazioni.

La censura è infondata, atteso che, sia pure in risposta a richiesta della ricorrente del 23.4.2010, l’amministrazione faceva riferimento all’art. 2 quinquies, comma primo, lettera a, del decreto legge n. 151/2008, sicché con l’amministrazione si avviava un dialogo – nonostante la ricorrente ne lamenti l’insufficienza – con l’invito a un incontro presso l’ufficio (nota 10.5.2010).

Inoltre, con nota 22.9.2010, la Prefettura faceva presente all’interessata che, in relazione alla richiesta di accesso da lei presentata il 16.9.2010, sarebbe stata consentita la visione della relazione prefettizia 2.3.2010, riproducente il contenuto delle note della Questura 6.11.2009 e 11.2.2010.

La ricorrente asserisce di non conoscere le citate note della Prefettura di Catania 2.3.2010 e della Questura di Catania 6.11.2009 e 11.2.2010, ma l’amministrazione le ha comunicato di consentirne la visione, sicché la mancata conoscenza di esse è imputabile alla medesima ricorrente. Ella, in ogni caso, attraverso il proprio legale, ha potuto rappresentare le proprie ragioni nel procedimento, affermando (nella già menzionata missiva del 23.4.2010, di risposta alla nota 13.4.2010 della Prefettura) che il diritto ai benefici riconosciutile per legge come madre di vittima innocente della criminalità organizzata è stato riconosciuto sin dal 1999.

4. Parimenti infondata è la doglianza di cui al secondo dei motivi aggiunti in esame, con il quale si censura il provvedimento impugnato per difetto di motivazione. Come si è chiarito al paragrafo precedente, l’amministrazione ha reso disponibili – quantomeno in visione – gli atti dell’istruttoria, puntualmente richiamati nel provvedimento del Dirigente dell’Area Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’Interno del 5.8.2010, sicché tutte le considerazioni sulla nozione di motivazione per relationem e sulla necessità che gli atti attraverso i quali viene integrata la motivazione siano resi disponibili non meritano adesione, in quanto dalle circostanze di fatto si desume che i principi richiamati in ricorso sono stati rispettati.

5. – Si esamina il terzo dei motivi aggiunti, inteso ad affermare l’incensuratezza della signora Lombardo e quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

Anche la censura in esame è infondata, atteso che la ratio della normativa di cui si chiede l’applicazione è quella di elargire un ristoro alle vittime innocenti della criminalità organizzata o ai familiari superstiti, laddove l’innocenza presuppone la completa estraneità ad ambienti malavitosi. Si è ritenuto quindi che l'amministrazione può utilizzare tutti gli elementi idonei a dimostrare la contiguità tra la vittima e i suddetti ambienti delinquenziali, non essendo tenuta a ricavare tali indizi dai soli accertamenti effettuati in sede penale (Cga, . 23 settembre 2008, n. 813). Orbene, nel caso di specie, come chiaramente emerge dagli atti di causa, non può certamente parlarsi di estraneità agli ambienti malavitosi (come richiesto dall’art. 2 quinquies del decreto legge n. 151/2008, convertito nella legge n. 94/2009), essendo invece palese una situazione non di semplice contiguità, ma addirittura di pieno inserimento in un noto clan mafioso catanese, integrandosi pertanto (vedi nota della Questura 11.2.2010, allegata dalla difesa erariale), i presupposti di cui al più volte citato art. 2 quinquies del decreto legge n. 151/2008, convertito nella legge n. 94/2009, rubricato “ Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata ”, che recita: “ 1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte.

È dunque legittimo il diniego opposto dall'amministrazione alla concessione di ulteriori benefici, essendo irrilevante il riconoscimento dell’elargizione dal 1999 (per altro mediato dall’intervento giurisdizionale del Tar e del Cga).

6. – Manifestamente infondati appaiono, infine, i rilievi di incostituzionalità mossi dalla ricorrente – col quinto dei motivi aggiunti - avverso l’art. 2 quinquies del decreto legge n. 151/2008, convertito nella legge n. 94/2009. L’introduzione legislativa di nuovi parametri di valutazione che l’amministrazione applica a fatti verificatisi nel passato non urta contro alcun principio costituzionale, e, nel caso di specie, per altro, si tratterebbe di questione irrilevante, atteso che la normativa del 2009 è stata applicata ad una nuova istanza, tendente ad ottenere benefici ulteriori rispetto a quelli già goduti, dandosi così impulso da parte del privato ad un nuovo procedimento amministrativo.

7. - In conclusione, il ricorso introduttivo deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il primo ricorso per motivi aggiunti deve dichiararsi inammissibile per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato, e il secondo ricorso per motivi aggiunti va respinto per infondatezza.

L’accoglimento dell’istanza cautelare in primo grado e in appello costituisce ragione di compensazione delle spese di lite.

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