TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-03-30, n. 201100790

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-03-30, n. 201100790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201100790
Data del deposito : 30 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00695/1998 REG.RIC.

N. 00790/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00695/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 1998, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B S, Lombardo A M, rappresentati e difesi dall'avv. F C, con domicilio eletto presso F C in Catania, via Monfalcone, 22; e successivamente, quanto a Lombardo A M, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso P C in Catania, via Umberto, 296;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

con ricorso originario:

- del provvedimento del Direttore generale del Ministero dell’Interno 17.10.1997, prot. n. 97/1834/E-B/1267/VT, notificato il 21.11.1997;

- del parere 10.10.1997 della commissione consultiva ex D.M. 30.10.1980 modificata dal DPR n. 364 del 19.4.1994, sconosciuta;

per il riconoscimento del diritto dei coniugi B - Lombardo alla speciale elargizione per le vittime di terrorismo e criminalità organizzata ex legge n. 302/1990;

con motivi aggiunti depositati il 16.7.2010:

- del provvedimento della Prefettura di Catania del 30.4.2010, comunicato il 6.5.2010;

con motivi aggiunti depositati il 29.10.2010:

- del provvedimento del Dirigente dell’Area Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’Interno del 5.8.2010, notificato il 31.8.2010 di diniego di integrazione della elargizione già percepita e dello speciale assegno vitalizio;

- della sconosciuta nota della Prefettura di Catania 2.3.2010;

- delle sconosciute note della Questura di Catania 6.11.2009 e 11.2.2010;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - I coniugi B - Lombardo impugnano il provvedimento, meglio precisato in epigrafe, con il quale il Direttore generale del Ministero dell’Interno ha denegato in parte la speciale elargizione prevista dalla legge n. 302 del 1990 in favore di familiari di vittima innocente della criminalità organizzata. La motivazione del diniego - che ha escluso dal beneficio il signor B - si riferisce alla mancanza di prova obiettiva della completa estraneità del medesimo agli ambienti ed ai rapporti criminali.

Avverso detto provvedimento in ricorso si deducono le censure di violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 302 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti, per carenza assoluta di presupposto, violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 3 DPR n. 364 del 1994, eccesso di potere per difetto di istruttoria (primo motivo di gravame), violazione degli articoli 7, 8, 10 e 11 della legge n. 141 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria (secondo motivo di gravame).

L'amministrazione resistente ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 1475 del 1998 la terza sezione di questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare avanzata in ricorso, per ritenuta fondatezza delle censure di violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 302 del 1990, di eccesso di potere per difetto di motivazione, tenuto anche conto della sentenza del Tribunale penale di Catania, sezione seconda, esecutiva in data 1.4.1998 - prodotta in giudizio dal difensore dei ricorrenti - con la quale il ricorrente B S è stato assolto dai reati posti a base del diniego impugnato. Pertanto, si ordinava al Ministro dell’Interno di " elargire ai ricorrenti, con riserva dell'esito del giudizio di merito, l'indennità speciale per vittime del terrorismo ".

Con ordinanza n. 866 del 1998 il Cga ha riformato la predetta decisione cautelare, ritenendo sussistenti presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare avuto riguardo anche alla sentenza del Tribunale di Catania su menzionata, e limitando la misura cautelare all'obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza di elargizione del B " alla luce della sentenza sopravvenuta ".

La misura cautelare veniva eseguita in data 23.7.1999, come si evince dagli atti e come affermato dalla stessa ricorrente signora Lombardo nel primo atto di motivi aggiunti.

Dopo l'emanazione della legge n. 244 del 2007 la signora Lombardo chiedeva, ai sensi dell'articolo 2, comma 105, della predetta legge, l'integrazione della elargizione di cui alla legge n. 302 del 1990 nella misura

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