TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-03-09, n. 202100584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-03-09, n. 202100584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202100584
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2021

N. 00584/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02193/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Paolino in Salerno, piazza Sant'Agostino, 29;



contro

Consiglio Notarile di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Torretta, 4;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone e Leandro Traversa, con domicilio eletto presso lo studio Visone in Salerno, via Dogana Vecchia, 40;



per l'annullamento

della delibera del -OMISSIS-del Consiglio Notarile di Salerno avente come ordine del giorno "Vertenza notai -OMISSIS-: determinazioni";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Notarile di Salerno e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, la dott.ssa Anna Saporito e trattenuta la causa in decisione senza discussione, allo stato degli atti, ai sensi del comma 2 del citato art. 25;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14 dicembre 2016 e depositato il successivo 30 dicembre, il notaio -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo Della Lucania del 5 settembre 2016 con la quale veniva disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti del notaio -OMISSIS-, avviato su sua richiesta.

1.1. Espone il ricorrente di aver chiesto l’intervento del Consiglio Notarile, ai sensi dell’art. 93 della legge notarile, in relazione al discredito generato a suo danno dal collega -OMISSIS- il quale, effettuando le visure in modo non conforme alla normativa vigente, aveva informato il proprio cliente di aver riscontrato sulla sua proprietà una pregressa ipoteca da lui mai concessa ma nascente da un atto di mutuo ipotecario stipulato dal notaio -OMISSIS- nell'anno 2007 per conto di altra persona.

2. Avverso la delibera di archiviazione insorge il notaio -OMISSIS-, formulando - con unico, articolato motivo – censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Si sono costituiti in giudizio il notaio -OMISSIS- e il Consiglio Notarile, che hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, affermando comunque l’infondatezza nel merito del ricorso. Il notaio -OMISSIS- ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ragione della impugnativa di un atto endoprocedimentale, in alcun modo lesivo della posizione del ricorrente; il Collegio Notarile ha chiesto la cancellazione

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