TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-11-22, n. 201705500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-11-22, n. 201705500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705500
Data del deposito : 22 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2017

N. 05500/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02042/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2042 del 2017, proposto da:
Guerrato s.p.a., G.S.N. s.r.l., Gioma s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati A T e M O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A T in Napoli, via Santa Lucia, 15;

contro

SO.RE.SA. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Tre Re a Toledo, 60;
Regione Campania, A.S.L. Napoli 2, A.S.L. Caserta, Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Siram s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Marone, Renato Ferola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Marone in Napoli, via Cesario Console, 3;
Zephyro s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Maria Alessandra Bazzani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;
Graded s.p.a., Aldo Epifani s.r.l., Impresa Costruzioni Generali Melato s.r.l., Gesta s.p.a., Alfredo Cecchini s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- della determina del direttore generale di SO.RE.SA. s.p.a. n. 68 del 3 aprile 2017, comunicata il successivo 12 aprile, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della “procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione – multi servizio tecnologico – da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL e alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania” – Lotto n. 2, in favore del r.t.i. Siram s.p.a./ Graded s.p.a.;

- dell'avviso di aggiudicazione ex art. 79 D. Lgs. n. 163/06 comunicato il 12 aprile 2017;

- dei verbali di gara in seduta pubblica o riservata nella parte in cui hanno ritenuto ammissibili le offerte del r.t.i. Siram e del r.t.i. Zephyro (già Prima Vera);

- del verbale n. 40 del 23 marzo 2017 con cui sono stati comunicati i punteggi relativi alle offerte tecniche e sono state aperte le offerte economiche;

- del medesimo verbale n. 40 del 23 marzo 2017 nella parte in cui ha ritenuto la insussistenza di offerte anomale;

- di ogni altro atto di gara nella parte in cui non ha escluso le offerte proposte dal r.t.i. Zephyro (già Prima Vera) e dal r.t.i. Siram per il Lotto n. 2;

- per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, ai sensi dell'art. 122 c.p.a. e per l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara di appalto, subentrando, ove del caso, nella esecuzione della stessa;

- in subordine, per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di SO.RE.SA. s.p.a., di Siram s.p.a. e di Zephyro s.p.a.;

Visti i ricorsi incidentali proposti da Siram s.p.a. e di Zephyro s.r.l. avverso la mancata esclusione del r.t.i. Guerrato/G.S.N. s.r.l./Gioma s.r.l.,

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la presente sentenza è redatta in forma semplificata ai sensi dell’art. 120, comma 10, del c.p.a., trattandosi di giudizio in materia di appalti pubblici;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso introduttivo proposto dalle società Guerrato s.p.a., G.S.N. s.r.l., Gioma s.r.l. e nei gravami incidentali articolati dalle società controinteressate;

Considerato che:

- in via preliminare, non possono trovare accoglimento le domande avanzate dalla difesa di Zephyro s.p.a. nell’ultima memoria, di trattazione congiunta con distinti giudizi proposti da altri concorrenti per il medesimo lotto e per altri lotti della medesima procedura di gara e, altresì, di integrazione del contraddittorio con tutte le imprese interessate alla definizione dei giudizi;

- invero, non vi è ragione per differire la trattazione della presente causa, poiché la stessa è matura per la decisione, non si ravvisano evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva che inducano a disporre la riunione ex art. 70 c.p.a. con altri giudizi, considerato inoltre che il contenzioso in materia di appalti pubblici è informato a criteri di semplificazione e celerità;

- quanto alla integrità del contraddittorio, parte ricorrente ha assolto all’onere previsto dall’art. 41 c.p.a. avendo notificato il gravame, oltre che all’amministrazione appaltante, alle società che la precedono nella graduatoria conclusiva per il lotto n. 2;

Rilevato che:

- in omaggio a consolidato indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014), si impone il previo scrutinio dei ricorsi incidentali c.d. “escludenti” volti ad ottenere l'accertamento della doverosità dell'esclusione dalla procedura del r.t.i. Guerrato, posto che l'eventuale accoglimento renderebbe inammissibile, per accertato difetto di legittimazione attiva, il gravame principale;
questo perché, secondo tale impostazione, la partecipazione legittima alla gara del concorrente non vincitore rappresenta fattore legittimante alla proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione;

- al riguardo, va rilevato che entrambe le società controinteressate Siram s.p.a. e Zephyro s.r.l. hanno dedotto in via incidentale i medesimi profili di illegittimità avverso l’ammissione in gara del r.t.i. Guerrato;

Rilevato che:

- va respinta l’eccezione di irricevibilità, peraltro genericamente formulata, dalla difesa di SO.RE.SA.;
al riguardo, occorre infatti rilevare che i gravami incidentali sono stati tempestivamente inviati per la notifica entro il termine decadenziale di 30 giorni di cui agli artt. 42, primo comma, e 120, quinto comma, del c.p.a. decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale;

- è infondata la prima censura incidentale concernente la presunta violazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art.

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