TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-03-07, n. 202404652

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-03-07, n. 202404652
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404652
Data del deposito : 7 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2024

N. 04652/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15094/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15094 del 2023, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marina Di Caulonia, via Brooklyn 10;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento dell'illegittimità

del silenzio/inerzia serbato dall'amministrazione sull'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento per le classi di concorso A060, A020, A026, A032, A047.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa F D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all’estero in altro paese UE.

2. All’esito della camera di consiglio del 6 febbraio 2024, rilevato che il ricorso introduttivo, notificato in data 19.10.2023, risultava depositato in data 14.11.2023 e, dunque, oltre il termine dimezzato previsto per il rito del silenzio ai sensi dell’art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a. ed ha assegnato alle parti dieci giorni per presentare memorie.

3. Con memoria depositata in data 15.2.2024, il difensore della parte ricorrente ha motivato la tardività del deposito adducendo e documentando un proprio grave impedimento fisico che l’ha costretta all’immobilità per più di venti giorni nel periodo immediatamente successivo alla notifica del ricorso.

L’Amministrazione resistente non ha formulato controdeduzioni.

4. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Ritiene il Collegio l’applicabilità al caso di specie dell’art. 37 c.p.a. secondo cui il Giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di “ gravi impedimenti di fatto ”.

6. Così superata la questione della possibile irricevibilità del ricorso, nel merito esso deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.

7. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta all’istanza proposta da parte ricorrente e diretta all’amministrazione resistente al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero.

Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione dei provvedimenti in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.

Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso;
il ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.

Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “ Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato ” e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale “ Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

8. Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.

Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.

Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.

Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl;
sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou;
sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.

9. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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