TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-01-27, n. 201200087

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-01-27, n. 201200087
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200087
Data del deposito : 27 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01047/2011 REG.RIC.

N. 00087/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01047/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2011, proposto da:
Laboratorio Gamma Ditta Individuale di Cecaro Dott. Saverio, rappresentato e difeso dall'avv. A F B, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Pzavuota, in Ancona, corso Mazzini, 73;

contro



ASUR

Marche - Zona Territoriale N. 9 di Macerata, Azienda Sanitaria Unica Regionale

ASUR

Marche, non costituita;

per l'accertamento del diritto di accesso agli atti richiesti con istanza del 30/9/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la ditta ricorrente, con istanza ricevuta dall’amministrazione in data 18/1/2011, aveva chiesto l’accesso alla documentazione relativa al rapporto di convenzionamento in essere fra le parti, limitatamente al periodo 1/1/1993 – 31/12/1996 (in particolare, la ricorrente ha chiesto copia dei riepiloghi delle c.d. impegnative consegnate all’ex USL n. 19 e poi all’ASL n. 9);

- con nota del 18/2/2011, il responsabile del procedimento della Zona Territoriale n. 9 ha riscontrato l’istanza, sostanzialmente accogliendola ma prendendo tempo per quanto riguarda la materiale ostensione degli atti (e ciò in ragione della necessità di ricercare gli atti in archivio);

- poiché a tale nota non ha fatto seguito alcun ulteriore riscontro, in data 30/9/2011 la ditta ha presentato una nuova istanza, alla quale l’ASUR – Z.T. n. 9 non ha fornito risposta;

- il ricorso è ammissibile e fondato nel merito.

Per quanto riguarda il primo aspetto, va solo evidenziato che nel caso di specie il termine per la proposizione del ricorso non decorreva dalla data della prima istanza, visto che la stessa era stata sostanzialmente accolta (e dunque un’eventuale domanda giudiziale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse). E’ solo a seguito della reiterata e non giustificata inattività dell’amministrazione che la ricorrente ha potuto verificare che l’istanza era stata in pratica respinta e comunque non evasa. Pertanto, il termine di decadenza di cui all’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., non può che decorrere dalla data in cui è maturato il silenzio-rigetto sull’istanza del 30/9/2011 (ossia il 30/10/2011). Ne consegue che il ricorso, notificato il 14 e 15/11/2011 e depositato il 29/11/2011, è ammissibile in rito.

Nel merito, l’istanza de qua è sorretta da un interesse giuridicamente rilevante (ossia, dall’intenzione della ricorrente di utilizzare la predetta documentazione nell’instaurando giudizio finalizzato ad ottenere dall’ASUR il pagamento delle somme relative alle prestazioni sanitarie a cui si riferiscono le c.d. impegnative) e non riguarda atti sottratti al diritto di accesso;

- il ricorso va pertanto accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione a consentire la visione e l’estrazione di copia degli atti in questione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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