TAR Trento, sez. I, sentenza 2025-01-28, n. 202500015

TAR Trento
Sentenza
28 gennaio 2025
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TAR Trento
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2025-01-28, n. 202500015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202500015
Data del deposito : 28 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2025

N. 00015/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00155/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 155 del 2024, proposto da-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Monica Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, presso lo studio dell’avvocato anzidetto, in Via Grazioli n. 71;



contro

Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini – Ufficio Edilizia Privata – S.U.A.P., presso il Comune di Pergine Valsugana, non costituito in giudizio;



per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento, con riserva di richiesta di sospensione dell’efficacia:

- dell’ingiunzione di rimessa in pristino – n. prot. -OMISSIS- di data -OMISSIS- del Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini Ufficio Edilizia Privata – S.U.A.P., avente il seguente oggetto “ Legge Provinciale n. 1 d.d. 04.03.2008 e s.m.. Realizzazione di una terrazza in luogo della copertura esistente in p.ed. -OMISSIS- c.c. -OMISSIS- e realizzazione di un manufatto ad uso deposito in p.ed. -OMISSIS- c.c. -OMISSIS-, via -OMISSIS- a Pergine Valsugana ”.

- del rapporto tecnico relativo al sopralluogo effettuato da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di data -OMISSIS-;

- di tutti gli atti e documenti presupposti, connessi e consequenziali a detti provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Pergine Valsugana;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. A seguito di circostanziata segnalazione, corredata da documentazione fotografica, del 16 agosto 2023 da parte del proprietario della confinante p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS- circa opere asseritamente abusive realizzate in p.ed. -OMISSIS- e in p.ed. -OMISSIS- (ex p.f. -OMISSIS-) C.C. -OMISSIS-, il Comune di Pergine Valsugana ha disposto, previa comunicazione in tal senso agli interessati, un sopralluogo di verifica svoltosi a cura di un tecnico della Direzione Servizi ai Cittadini unitamente al personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale in data 6 maggio 2024. In esito a tale controllo emergeva quanto segue: “ 1. a piano sottotetto, in corrispondenza del fronte sud-est della p.ed. -OMISSIS- c.c. -OMISSIS-, in luogo della terrazza a vasca di superficie complessiva pari ma 4,47 mq ricavata all’interno di parte di una copertura a falda unica assentita, da ultimo, con concessione edilizia n. 2 di data 12/01/2010, è stata realizzata una terrazza di lunghezza media pari a circa 4,65 m e larghezza media pari a circa 2,70 m, avente una superficie complessiva pari a circa 12,55 mq. Tale terrazza, realizzata in sostituzione della copertura preesistente, risulta dotata di pavimentazione in gres e di un parapetto costituto da piantoni in acciaio inox e corda e, al momento dell’ispezione, risultava arredata con alcuni divanetti e tavolini in rattan……….3. sulla p.ed. -OMISSIS- c.c. -OMISSIS-, che costituisce lo spazio esterno di pertinenza dell’edificio principale, è stata realizzata una robusta struttura in legno di dimensione in pianta pari a circa 4,00 x 3,00 m con altezza variabile compresa tra un massimo di circa 3,00 m (al colmo) e un minimo di circa 2,45 m (in banchina), entrambe misurate in corrispondenza del tavolato. Tale struttura è caratterizzata da una copertura a due falde, con manto di copertura in tegole ardesiate. Al momento del sopralluogo tale manufatto, dotato di platea di fondazione e servito da impianto elettrico, risultava chiuso su tutti i lati per mezzo di un telo plastificato e risultava utilizzato come deposito di masserizie. ” La terrazza a vasca di più modeste dimensioni era stata a suo tempo assentita con la citata concessione edilizia n. 2 del 12 gennaio 2010 nell’ambito di importanti lavori di ristrutturazione che avevano interessato la p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS-. Peraltro, successivamente all’avviso da parte del Comune circa il sopralluogo che sarebbe stato effettuato (cfr. nota prot. n. 12791 del 15 marzo 2024), la proprietaria della p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS- aveva depositato in data 2 aprile 2024 una comunicazione per opere libere relativa ad un intervento sulla terrazza posta al secondo piano della sua proprietà. L’Amministrazione ha ritenuto tale comunicazione irricevibile per la mancata presentazione in particolare della documentazione tecnica (relazione e fotografie) necessaria per valutare l’intervento.

2. Il Comune di Pergine Valsugana in data 4 giugno 2024 ha, quindi, ingiunto alla proprietaria e all’usufruttuario delle particelle edificiali -OMISSIS- con provvedimento prot. n. -OMISSIS- la demolizione delle opere ivi descritte (terrazza di dimensioni ampliate e struttura in legno esterna) eseguite su tali particelle e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e ciò, quanto alla p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS-, in conformità a quanto autorizzato con concessione edilizia n. 2 del 12 gennaio 2010. La terrazza da ultimo ricavata sulla p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS- con l’eliminazione della copertura e che presenta una superficie pari all’incirca a 12,55 mq, accresciuta rispetto alla precedente superficie pari a 4,47 mq, secondo quanto emerge dal provvedimento del Comune, configura un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 77, comma 1, lett. e) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 eseguito in assenza del necessario titolo edilizio ovvero, ex art. 80, comma 1, lett. b) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 , eseguito in assenza di permesso di costruire e quindi abusivo ai sensi dell’art. 128, comma 1, lett. a) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. Quanto alla struttura in legno esterna - considerate le caratteristiche dimensionali e strutturali e la natura permanente nonché la presenza di fondazioni, impianto elettrico, della chiusura su tutti i lati con pesanti teli in plastica e l’utilizzo quale deposito di pertinenza dell’unità immobiliare adiacente - l’Amministrazione ne ha escluso la riconducibilità all’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 78, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ed essendo stata eseguita in assenza del necessario titolo edilizio ovvero, ex art. 80, comma 1,

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