TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-04-09, n. 201006054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-04-09, n. 201006054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201006054
Data del deposito : 9 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11167/1999 REG.RIC.

N. 06054/2010 REG.SEN.

N. 11167/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11167 del 1999, proposto da:
Soc. Ferrovie del Gargano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. S A, I M D, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via C. Menotti, 24;

contro

Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici , in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliato;

nei confronti di

Soc. Larivera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso l’avv.Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Dipartimento Trasporti Terrestri – Unità

APC

2 - del 3 maggio 1999, prot. n. 991, avente ad oggetto: “ autolinea ordinaria di competenza statale Triveneto-Isernia-Roma. Riattribuzione modifiche”e, ove occorra, del parere reso dall’Ufficio Provinciale MCTC di Campobasso e del provvedimento di indizione della pubblica riunione istruttoria del 28.1.1999 per la riattribuzione dell’autolinea;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soc. Larivera S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 17 luglio 1999, la Società ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, asseritamene adottato in esecuzione della sentenza 18 giugno 1998, n. 1424 di questa Sezione, che aveva annullato il provvedimento 30 luglio 1996 di autorizzazione, in favore della Società Larivera, delle modifiche delle modalità di esercizio dell’autolinea Triveneto-Isernia-Roma, determinanti, in realtà, mediante l’arretramento del capolinea di partenza, la concessione di una nuova autolinea Termoli-Isernia-Roma.

Deduce, a sostegno delle proprie ragioni, vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti, per resistere al ricorso, sia il Ministero dei Trasporti che la Società controinteressata .

All’Udienza del 25 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, oggetto del presente giudizio è il provvedimento adottato in esecuzione della sentenza 18 giugno 1998, n. 1424 di questa Sezione, che aveva annullato il provvedimento 30 luglio 1996 di autorizzazione, in favore della Società Larivera, delle modifiche delle modalità di esercizio dell’autolinea Triveneto-Isernia-Roma, determinante, in realtà, mediante l’arretramento del capolinea di partenza, la concessione di una nuova autolinea Termoli-Isernia-Roma.

Il Collegio deve porre in evidenza che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza n. 8355 del 17 luglio 2008, pronunciata su i ricorsi riuniti nn. 9601/1999 e 22020/2000, con la quale il provvedimento del Dipartimento Trasporti Terrestri – Unità

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