TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2024-09-06, n. 202400225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2024-09-06, n. 202400225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400225
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00225/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00270/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Piacenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

del provvedimento dell’U.T.G. - Prefettura di Piacenza prot. n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Piacenza e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa P P e udito per parte attrice il difensore come specificato nel verbale;

Sentita parte attrice ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 17 ottobre 2023, emesso dalla Prefettura di Piacenza, prot. n. -OMISSIS-, di revoca del contratto di soggiorno, sottoscritto in data 24/08/2023, relativo alla domanda di lavoro subordinato stagionale presentata dal Sig. -OMISSIS- in favore dello straniero ed odierno ricorrente -OMISSIS- e di revoca della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (Mod. 209) emesso in pari data.

Con decreto presidenziale n. 108 del 13 agosto 2024 si rigettava l’istanza cautelare per assenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio il 29 agosto 2024, ha depositato memoria difensiva il 31 agosto 2024 eccependo la tardività del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4 settembre 2024, valutata, senza obiezioni della difesa attorea, la possibilità di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 C.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Visto l’art. 60 C.p.a., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”.

Il ricorrente, in particolare, rappresenta che l’U.T.G.- Prefettura di Piacenza con il provvedimento impugnato, di cui la difesa attorea in epigrafe al ricorso indica la notificazione effettuata alla data del 16 maggio 2024, revocava il contratto di soggiorno, sottoscritto in data 24/08/2023, relativo alla domanda di lavoro subordinato stagionale presentata dal Sig. -OMISSIS- in favore dello straniero ed odierno ricorrente -OMISSIS- e per l’effetto disponeva altresì la revoca della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (Mod. 209) emesso in pari data.

Preliminarmente ai motivi di ricorso, rivolti a sostenere l’idoneità del requisito reddituale, la difesa attorea ha precisato che il ricorrente è residente in Egitto, quindi in uno stato extra UE, evidenziando ciò ai fini dei termini di notifica del ricorso ex art. 41, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010, valido anche per la parte ricorrente (citando T.A.R. Bari, sez. I, 11/05/2011 n. 691 e T.A.R. Salerno, n. 210/2017).

Sul punto l’Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso in quanto il provvedimento, notificato in data 20 dicembre 2023, veniva impugnato soltanto il 12 luglio 2024, ossia oltre sei mesi dalla piena conoscenza.

La resistente aggiunge che, in materia, la giurisprudenza afferma che “….Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e affidata all'apprezzamento del giudice di merito ” (citando Cassazione civile, Sez. III, Sentenza n. 12021del 08 agosto 2002) e che “ Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale ” (con riferimento a Cassazione civile, Sezione III, sentenza n.11550 del 14 maggio2013). Quanto all’asserita residenza all’estero del richiedente, la resistente rileva che il termine più ampio per la notifica non opera là dove, come nella specie, la notifica del provvedimento sia avvenuta al ricorrente all’indirizzo da lui fornito in Italia, a nulla rilevando che questi avesse formalmente all'estero, al tempo della notificazione, la propria residenza anagrafica (riferendosi in tal senso a Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 26147 del 3 novembre 2017).

Il Collegio rileva che la notifica del provvedimento impugnato, di cui al protocollo n. -OMISSIS-, indicata da parte attrice nell’epigrafe del ricorso nel giorno 16 maggio 2024 (senza prova alcuna di tale asserzione), risulta, invece, effettuata il 20 dicembre 2023, come rilevato dall’Avvocatura dello Stato (doc n. 3 depositato in giudizio dalla resistente).

Parte attrice, evidenziando che l’interessato sarebbe residente in Egitto, senza peraltro provarne l’assunto, reclama l’applicabilità dei più ampi termini di notifica del ricorso ex art. 41, comma 5, Codice del Processo Amministrativo.

Tuttavia, nel caso di specie, l’Amministrazione ha ampiamente dimostrato l’elezione di domicilio in Italia ai fini amministrativi (comunicazione di ospitalità, di cui al documento n. 4 depositato in actis dall’Amministrazione, presso un appartamento nel Comune di -OMISSIS- in via -OMISSIS-) ed è incontrovertibilmente provato dalla ricevuta della raccomandata (documento n. 3 depositato in actis dall’Amministrazione) che il ricorrente si trovava in Italia, e proprio nel domicilio dichiarato, al momento dell’avvenuta regolare notificazione in data 20 dicembre 2023.

Di conseguenza, l’applicazione del termine previsto dall’art. 41, comma 5, C.p.a. (“ Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa ”) opera quando la parte risieda - e si trovi effettivamente - fuori dal territorio italiano, ma certamente non è predicabile qualora il soggetto sia fisicamente presente in Italia e, vieppiù, presso il domicilio eletto, al momento della notificazione del provvedimento impugnato: in tal caso, infatti, non sussiste alcuna ragione per l’applicazione di un termine impugnatorio maggiore, previsto dall’ordinamento a favore del soggetto che, in quanto residente all’estero, si trovi stabilmente in un luogo al di fuori dell’Italia, ma non quando egli sia presente entro i confini nazionali al momento della conoscenza legale del provvedimento a lui destinato e persista medio tempore a dimorarvi fino alla notificazione del ricorso avverso quel provvedimento. Come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, a livello teleologico l’allungamento del termine per la notificazione del ricorso risponde ad una ratio specifica, derivante dalle evidenti maggiori difficoltà che la residenza all’estero di qualcuna delle parti determina ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, situazione che evidentemente non si verifica quando il residente all’estero ha eletto domicilio nel territorio nazionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2021 n. 4257).

Pertanto, il Collegio conclude che il ricorso è tardivo in quanto notificato all’Amministrazione in data 12 luglio 2024 oltre il termine di 60 giorni, nonché – ad abundantiam – oltre il più ampio termine concesso dall’art. 41, comma 5, C.p.a., dalla notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 20 dicembre 2023, e va dichiarato irricevibile.

Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo.

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