TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-06-28, n. 202402090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-06-28, n. 202402090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402090
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 02090/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00779/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno - Questura di Trapani, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;

per l'annullamento

del provvedimento n. 02-2022/DACUR13BIS disposto dal Questore di Trapani il 27/01/2022, notificato il 24/02/2022, con il quale nei confronti del Sig. -OMISSIS-, sopra generalizzato, è stato imposto il divieto di accedere e di stazionare per un periodo di anni due nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame indicato in epigrafe, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Trapani del 27 gennaio 2022, prot. n. 02-2022/DACUR13BIS, con cui è stata disposta a suo carico la misura di prevenzione personale di cui all’art. 13 bis del d.l. del 20 febbraio 2017, n. 14.

2. In particolare, la misura prefata è stata adottata sulla base di un giudizio di pericolosità sociale afferente al ricorrente in relazione al deferimento del medesimo alla Autorità giudiziaria per il reato p. e p. dagli artt. 582, 61 e 110 del c.p. (lesioni personali aggravate), commesso in data 24 ottobre 2021 in danno di -OMISSIS-”.

3. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

- “ 1) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza di motivazione sul pericolo per la sicurezza pubblica: illegittimità del provvedimento impugnato per difetto ovvero per erronea valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 13 bis del D.L. n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48. ”.

In particolare, con il mezzo in esame, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, perché, a suo dire, non ricorrerebbe nel caso di specie il requisito oggettivo di aver commesso reati contro la persona in occasione di disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento o nelle loro immediate vicinanze.

A riprova di ciò, il ricorrente deduce di essere stato fermato dagli agenti di P.S. in luogo distante dal locale pubblico e che, comunque, gli agenti non avrebbero assistito all’episodio contestato.

Assume ancora il ricorrente che egli non è stato destinatario di alcuna “ denuncia ” per i predetti reati, in quanto i reati contestati sono perseguibili a querela, che, nel caso di specie, pur proposta dalla persona offesa, è stata successivamente rimessa in data 24 novembre 2021.

In sostanza, il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, perché il Questore non avrebbe tenuto conto delle rappresentate circostanze.

- “ 2) Violazione di legge ed eccesso di potere per indeterminatezza dell’ambito spaziale e dell’ambito temporale del divieto imposto. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa con riferimento alla portata del divieto medesimo in rapporto alla occasionalità ed alla concreta gravità della condotta. ”.

Con il mezzo in esame, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per la irragionevolezza del disposto divieto, nella sua dimensione temporale e spaziale.

Assume il ricorrente che il Questore non avrebbe individuato i locali pubblici oggetto del divieto, che, pertanto, risulterebbe illegittimo per difetto di specificità.

Anche la durata della misura, disposta per anni due, sarebbe irragionevole e immotivata, non avendo la Questura rappresentato, a dire del ricorrente, le esigenze di pericolosità sociale che potessero giustificare l’adozione della misura di prevenzione per il periodo massimo consentito dalla legge.

4. Il ricorrente ha altresì proposto istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, ed egli vi è stato ammesso in via provvisoria dalla Commissione appositamente costituita presso il Tar Palermo, con decreto del 6 giugno 2022, n. 66.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile in data 9 giugno 2022.

6. All’udienza del 7 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è manifestamente infondato sulla base delle seguenti ragioni.

8. Anzitutto è infondato il primo motivo di ricorso.

8.1 Sul punto, giova premettere che l’art. 13 bis del D.L. n. 17/2014 conv. in L. n. 42/2017, ai commi da 1 a 2, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, (nel testo sostituito ad opera dell'art. 11, co. 1, lett. b), n. 1, D.L. n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020 – “Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento”) prevede che : “1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-bis.     Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-ter.     In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.

2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. “.

8.2 Come è agevole desumere dalla lettura delle previsioni appena richiamate, il DASPO urbano – modellato sul DASPO “ sportivo ” ( ex art. 6 della legge 13.12.1989, n. 401) – è ascrivibile a quelle misure di prevenzione amministrative (personali) che, in quanto tali, non richiedono la commissione di un reato, ma un semplice pericolo per la sicurezza, il decoro e l’ordine pubblico.

La misura in questione, infatti, tutela la sicurezza urbana intesa quale “ bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni ” (art. 4 del d.l. n. 14/2017).

8.3 Quanto alle condizioni applicative della misura di prevenzione in esame, l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Collegio, interpreta la citata disposizione nei seguenti termini: “ La norma pone, quindi, due condizioni per l'adozione della misura: a) l’essere stato denunciato, "negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale";
il rapporto tra le figure delittuose isolate dalla norma è di alternatività, assumendo rilievo tanto una qualsiasi fattispecie criminosa che risulti però commessa "in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi" quanto i reati specificamente individuati in relazione al bene giuridico tutelato (contro la persona o il patrimonio) ovvero in considerazione della contestazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ex art. 604-ter c.p., purché in relazione a questa seconda categoria si tratti di delitti non colposi;
è stato pertanto statuito che "Il divieto di accesso impugnato trova fondamento sufficiente sulla sola denuncia per disordini in aree limitrofe a locali pubblici situati in aree urbane" ed altresì che "il provvedimento impugnato risulta legittimato dal presupposto della pendenza di un procedimento penale per uno dei fatti previsti dall'art. 13 bis citato" (cfr. ord.

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