TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2013-10-24, n. 201300653

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2013-10-24, n. 201300653
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201300653
Data del deposito : 24 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01678/2013 REG.RIC.

N. 00653/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01678/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2013, proposto da:


F M, rappresentata e difesa dall'avv. S P, con domicilio eletto in Salerno, p.za Sant'Agostino,29;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2012 - pubblicato in data 10.06.2013. dalla commissione per gli esami di avvocato istituita presso la corte di appello di Salerno


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;


RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’ iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;


RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure

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