TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-02-13, n. 202100249
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2021
N. 00249/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2020 REG.RIC.
N. 00397/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Arcelormittal Italia S.Pa., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, A L, V P, E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco pro tempore del Comune di Taranto, Quale Ufficiale del Governo, Arpa Puglia, Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto non costituiti in giudizio;
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione Ambientale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, Ispra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2020, proposto da
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Taranto, Quale Ufficiale del Governo, Sindaco Pro Tempore di Taranto non costituiti in giudizio;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Arcelormittal Italia S.p.A. non costituiti in giudizio;
Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Codacons (Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Rienzi Carlo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 393 del 2020:
per quanto riguarda il ricorso principale depositato il 23/07/2020:
- dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 adottata dal Sindaco di Taranto avente ad oggetto “Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche - Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività”;
nonché, ove occorra:
- della nota prot. n. 67080 del 23 settembre 2019 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto;
- delle nota prot. n. 28932 del 23 febbraio 2020 del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 29308 del 24 febbraio 2020 del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 30850 del 26 febbraio 2020 del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 12369 del 24 febbraio 2020 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 01/04/2020 dalla ricorrente:
- della Comunicazione del Sindaco di Taranto prot. n. 173/2020 del 29 marzo 2020, avente ad oggetto “Ordinanza Sindacale n. 15 del 27.02.202 – rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto – emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche. Comunicazione”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
quanto al ricorso n. 397 del 2020:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020, avente a oggetto: “Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attività”, trasmessa alla ricorrente in pari data a mezzo pec;
- delle note del Comune di Taranto prot. 70759 del 21 maggio 2019, prot. 28932 del 23 febbraio 2020, prot. 29308 del 24 febbraio 2020 e prot. 30850 del 26 febbraio 2020;
- della nota dell’ARPA Puglia n. 12369 del 24 febbraio 2020;
- nonché, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto,
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1\4\2020 :
- dell’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020, avente a oggetto: “Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attività”, trasmessa alla ricorrente in pari data a mezzo pec;
- delle note del Comune di Taranto prot. 70759 del 21 maggio 2019, prot. 28932 del 23 febbraio 2020, prot. 29308 del 24 febbraio 2020 e prot. 30850 del 26 febbraio 2020;
- della nota dell’ARPA Puglia n. 12369 del 24 febbraio 2020;
- della comunicazione del Sindaco di Taranto del 29 marzo 2020, avente a oggetto “Ordinanza sindacale n. 15 del 27 febbraio 2020 - Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attività”, comunicata via pec in pari data e impugnata per la prima volta con il presente atto di motivi aggiunti;
- nonché, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti..
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Ministero dell'Interno e di Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione Ambientale per la Puglia e di Ufficio Territoriale del Governo di Taranto e di Ispra e di Comune di Taranto e di Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente per la Puglia e di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Ufficio Territoriale del Governo di Taranto e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con separati ricorsi ArcelorMittal Italia S.p.A., quale gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto in virtù di contratto d’ affitto con obbligo di acquisto a suo tempo stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché ILVA S.p.A. in A.S., impugnano l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020, avente ad oggetto “Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex ILVA – Arcelor Mittal di Taranto – emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività”, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, ivi compresa la nota di ARPA Puglia prot. 12369 del 24.2.2020.
In particolare, nel ricorso 393/20, Arcelor Mittal deduce i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e difetto dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti; violazione e falsa applicazione del D. Lgs 155/2010 e degli articoli 29 quater e 29 decies del D. Lgs 152/06; violazione Legge Regionale n. 32/2018 e della DGR. 805/2019; nonché eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto, carenza istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e del principio di precauzione; incompetenza assoluta e straripamento di potere;
2. Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità sotto altro profilo.
La ricorrente ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, nell’ambito del ricorso 397/2020, deduce i seguenti motivi di censura:
1/a. Carenza di potere o, in subordine, difetto dei presupposti normativi per l’esercizio del potere di urgenza da parte del sindaco, difetto di attribuzione o, in subordine, incompetenza; in via ulteriormente subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e degli