TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-01-05, n. 202100143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-01-05, n. 202100143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100143
Data del deposito : 5 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2021

N. 00143/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04152/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4152 del 2020, proposto da
E D R, F R G, rappresentati e difesi dagli avvocati V G, U S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul Decreto Cron. n. 14598/2015 – Rep n. 8950/2015 della Corte di Appello di Roma - Sezione Equa Riparazione, depositato in Cancelleria in data 04.11.2015, non opposto, reso esecutivo in data 29.04.2016, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti, quali avvocati antistatari, delle spese processuali del procedimento ex L. n. 89/2001, liquidate in complessivi € 450,00 oltre spese forfettarie al 15%, Iva, CPA ed € 27,00 per esborsi, per il procedimento monitorio ed in € 1.888,50 oltre spese forfettarie al 15%, oltre Iva, CPA ed € 27,00 per esborsi per il giudizio di opposizione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale le parti ricorrenti (interessate alla corresponsione delle spese di lite liquidate dal g.o. in relazione al giudizio per la determinazione della equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001 proposto da Tamborrini Sabrina) hanno lamentato l’inottemperanza al decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma distinto in epigrafe e divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;

RITENUTO che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies L. n. 89/2001, consistente nei sei mesi dall’invio di tale documentazione, il quale per la sua natura speciale assorbe altresì il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996;

CONSIDERATO che il Ministero intimato non si è costituito in giudizio;

CONSIDERATO, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del gravame, stante il palese inadempimento del Ministero intimato che è d’altro canto evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001, nonché dal comportamento del debitore che ha mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, cpa), con conseguenziale ordine al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della presente statuizione, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dal citato Ministero e che sia di fatto decorso il termine di sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti dal citato art. 5 sexies della citata legge n. 89 del 2001;

RITENUTO di dover accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta - in caso di perdurante inadempimento, e, in applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (che, tramite il suo comma 777 ha novellato il capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89) - individuato nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari e senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;

RITENUTO, inoltre, che la peculiarità della materia e la stessa giurisdizione della sezione giustificano il rigetto della domanda volta al pagamento della ulteriore penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a.;

RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;

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