TAR Napoli, sez. III, sentenza 2017-07-11, n. 201703718

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2017-07-11, n. 201703718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703718
Data del deposito : 11 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2017

N. 03718/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04132/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4132 del 2016, proposto da:
P Amotors s.r.l., con sede sociale in Ggnano di Aversa alla Via Boscariello, angolo Via Orientale, in persona dell'Amministratore Unico, R P, rappresentato e difeso dall'avv. A A con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Melisurgo, n. 4,
fax 081/5528256, pec: andreaabbamonte@avvocatinanoli.legalmail.it;

contro

Comune di Ggnano di Aversa (di seguito: Ggnano), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Depretis, 19, fax: 0815020089 PEC: tommasocastiello@legalmail.it;

per l'annullamento:

a. della nota prot. n. 8602 del 1° settembre 2016, con la quale il Comune di Ggnano di Aversa - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ha diffidato la P Amotors s.r.l. a rimuovere le auto esposte sul lotto di terreno dalla stessa condotto in locazione in località Boscariello;

b. dell'ordinanza n. 9 del 22 giugno 2016, con la quale il Responsabile SUAP del Comune di Ggnano, ha disposto la rimozione immediata delle auto esposte sul predetto fondo, assumendo che l'attività in oggetto non poteva essere autorizzata in assenza di un titolo edilizio valido ed efficace;

c. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa la nota del 16 maggio 2016, con la quale il SUAP di Ggnano di Aversa informava la ricorrente che la pratica relativa alla SCIA risultava carente del permesso di costruire.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ggnano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1730 del 25 ottobre 2016 del TAR;

Vista l’ordinanza d’appello cautelare n. 160 del 19 gennaio 2017 del Consiglio di Stato (Sez .V)

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 il dott. G P e uditi per le parti l’avv. Massimo Falco su delega orale dell’avv. Abbamonte e Giuseppe Parisi su delega dell’avv. Castiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La società ricorrente, P Amotors, è titolare di un’autorizzazione di Polizia n. 2085/2013 rilasciata, ai sensi dell’art. 115 e ss. Regio decreto 18 giugno 931, n. 773 (Testo unico leggi di pubblica sicurezza: TULPS) , rilasciata dal comune di Ggnano in data 24 giugno 2005 per la gestione di un’agenzia di affari deputata alla vendita di auto nuove ed usate.

2.- Riferisce la società ricorrente che, in data 12 luglio 2013, aveva stipulato un contratto di locazione di un fondo di circa mq 1500 in località via Boscariello, identificato al catasto urbano col Foglio n. 5, p.lla 24, sito nello stesso comune di Ggnano, di proprietà di tal D L L.

Il suddetto contratto è stato comunicato, in data 13 giugno 2013 (rectius 13 luglio, prot. n. 53), al Comando di Polizia Municipale di Ggnano ed alla Questura di Caserta per il tramite del predetto Comando.

3.- Sul fondo oggetto del contratto di locazione, la società ricorrente ha allestito un’esposizione di auto collegata all'agenzia di affari tutt'ora operante alla via Boscariello angolo Via Orientale.

In data 14 aprile 2016, la locale Stazione Carabinieri contestava alla società ricorrente, la violazione dell'art. 115 TULPS, assumendo la necessità, per condurre l’attività di esposizione di veicoli sul menzionato fondo, che fosse stata previamente presentata comunicazione ovvero SCIA alle autorità amministrative competenti;
per questo irrogava la sanzione amministrativa di €. 1.032,00.

4.- A seguito dell’accertamento dei Carabinieri, il Responsabile del SUAP di Ggnano ha emesso l’ordinanza n. 3 del 18 aprile 2016, con la quale intimava a R P, nella qualità di amministratore della società ricorrente, la chiusura immediata dell’attività di esposizione auto, perché presentata in assenza di apposita SCIA.

5.- La Società ricorrente, a questo punto, valutando di non opporsi all’accertamento dei Carabinieri, nella stessa data del 18 aprile 2016, presentava al SUAP di Ggnano, SCIA relativa all'attività di "esposizione di auto" in corso, alla via Boscariello snc ed, il successivo 22 aprile, pagava la prescritta sanzione pecuniaria.

6.- Anche a seguito di segnalazione prot. n. 52/3 del 12 maggio 2016, proveniente dalla locale Stazione dei Carabinieri, e del parere e della nota del Responsabile dell’Area tecnica, il responsabile del SUAP, con nota del 16 maggio 2016, comunicata in pari data alla società ricorrente, rilevava che la SCIA presentata il precedente 18 aprile era carente della documentazione relativa alla conformità urbanistica nonché all’autorizzazione o permesso di costruire.

Seguiva l’ordinanza n. 9 del 22 giugno 2016, con la quale il Responsabile SUAP ingiungeva nuovamente la rimozione immediata delle auto esposte sul predetto fondo, assumendo che l'attività in oggetto non avrebbe potuto essere autorizzata, trattandosi di area sulla quale sussisteva pregressa autorizzazione edilizia provvisoria n. 4/2004, ampiamente scaduta;
in ragione di questa circostanza riteneva non assentibile l'attività di esposizione di auto in vendita oggetto di SCIA.

7.- Con nota prot. n. 8602 del 1° settembre 2016, il Responsabile del SUAP ha rinnovato la diffida alla rimozione delle autovetture esposte sul lotto di terreno in questione.

La società ricorrente, con istanza prot. 008755 del 6 settembre 2016, nel sollecitare il Responsabile SUAP a definire positivamente la SCIA, presentata come sopra anticipato in data 18 aprile 2016, avuto riguardo all'assenza di attività edilizia sulle aree in questione, ha contestualmente chiesto la sospensione delle ordinanze di rimozione delle autovetture presenti in loco. L’istanza non ha ricevuto riscontro.

8.- Con l’odierno ricorso, notificato il 19 settembre 2016 e depositato il successivo 26, P Amotors ha impugnato, ai fini dell’annullamento, previa sospensione cautelare, la richiamata nota prot. n. 8602/2016, deducendo diversi profili di illegittimità.

Resiste in giudizio il comune di Ggnano di Aversa che, con memoria depositata il 21 ottobre 2016, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza cautelare n. 1730 del 25 ottobre 2016, questo TAR ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 160 del 19 gennaio 2017, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare.

Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli articoli 17-bis, 17- ter, comma 3, e 115 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
dell’art.19, comma 3, L. n. 241 del 1990.

1.1.- A suo avviso, la nota del 16 maggio 2016, con la quale il SUAP di Ggnano di Aversa avrebbe invitato la società richiedente la SCIA commerciale ad integrare la pratica, sarebbe viziata da difetto d’istruttoria e da una evidente errore nei presupposti.

Il comune di Ggnano, senza considerare la prescrizione di cui all’art. 19, comma 3, secondo capoverso, L. n. 241/1990 avrebbe direttamente adottato i provvedimenti inibitori a suo danno senza concederle la possibilità di conformare alla normativa urbanistica vigente l’attività intrapresa, prescrivendo in sede istruttoria le eventuali misure ritenute a tal fine necessarie.

1.2.- Il motivo è infondato.

Come precisato in fatto, la società ricorrente ha inoltrato una SCIA in data 22 aprile 2016 commerciale per ottenere l’assenso all'attività di esposizione delle auto;
tale SCIA segue all’accertamento dei Carabinieri, condotto il precedente 18 aprile, ed all’ordinanza n. 3 di pari data con la quale il SUAP, ai sensi degli artt. 17-bis e 115 del TULPS, le aveva ingiunto la sospensione dell’attività di esposizione.

A seguito d’istruttoria, il SUAP, con nota del 16 maggio 2016, comunicata a mezzo PEC in pari data, ha informato la società ricorrente dell’incompletezza della SCIA per assenza del certificato di conformità urbanistica e dell’autorizzazione ovvero del permesso di costruire.

Il Collegio è quindi dell’avviso che permane il profilo di inammissibilità, già rilevato in sede cautelare, a sollevare le dedotte censure posto che parte ricorrente non ha mai impugnato l’ordinanza di chiusura immediata n. 3 del 18 aprile 2016, disposta dal SUAP, atto che costituisce il presupposto giuridico dell'ordinanza oggetto dell’odierna impugnativa.

1.3.- Orbene, la società ricorrente, forte anche dell’ordinanza di appello cautelare del Consiglio di Stato n. 160/2017, sostiene l’assenza di profili di inammissibilità nell’odierno ricorso, posto che, al precipuo scopo di regolarizzare la propria posizione e, in questo modo, continuare a svolgere l'attività di esposizione di auto in località Boscariello, nel rispetto della normativa vigente in materia ha svolto i seguenti adempimenti:

a. ha provveduto, tempestivamente, ad estinguere l’illecito amministrativo con il pagamento, il 20 aprile 2016, dell'importo di €1.032,00, con conseguente consegna all'Ufficio verbalizzante, in pari data, della relativa ricevuta;

b. in data del 18 aprile 2016, ha presentato al SUAP di Ggnano di Aversa, SCIA relativa all'attività di "esposizione di auto".

In buona sostanza, la ricorrente sostiene di avere, di fatto, regolarizzato la propria posizione con riguardo all’attività commerciale in corso ed avviato una nuova procedura amministrativa in quel momento ancora in fase istruttoria, attesa la natura meramente interlocutoria della nota SUAP del 16 maggio 2016.

1.4.- L’assunto non è condivisibile.

Va preliminarmente chiarito che il pagamento della sanzione pecuniaria ha il solo effetto di estinguere la relativa obbligazione nei confronti dell’amministrazione erogante la contravvenzione, senza avere rilievi sulla sostanza delle irregolarità riscontrate e poste a fondamento della sanzione medesima, proprio perché questa mira a punire il comportamento non conforme all’ordinamento del soggetto inciso. Per le irregolarità, l’interessato, a prescindere quindi dal pagamento della sanzione pecuniaria, deve comunque compiere quegli adempimenti specifici, necessari per incanalare l’attività svolta nel solco della normativa applicabile.

Ebbene, la società ricorrente pretende in sostanza di fare svanire gli effetti dell’ordinanza n. 3/2014 solo per avere presentato, nella stessa data, la SCIA commerciale e pagato l’oblazione.

La pretesa non è però sostenibile perché trascura un dato invalicabile, che la SCIA non si è mai perfezionata.

Si rammenta infatti che l’amministrazione, con comunicazione del 16 maggio 2016, notificata in pari data tramite PEC (della quale si condivide unicamente l’assunto della ricorrente circa il suo carattere meramente endo-procedimentale e non provvedimentale, come ex adverso sostenuto dalla difesa del comune), aveva dato puntuale e tempestivo riscontro alla SCIA, informando la ricorrente che “da una disamina della documentazione pervenuta la pratica risulta carente della seguente documentazione: conformità urbanistica – autorizzazione o Permesso di costruire”.

Come chiarito dalla giurisprudenza, in caso di presentazione di SCIA, la Pubblica Amministrazione mantiene il potere di verificare la sussistenza in concreto dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività comunicata dal privato: quindi, entro il termine legale ogni segnalazione può essere sottoposta al potere di verifica della conformità a legge dell'attività denunciata e all'adozione di strumenti inibitori;
decorso tale termine, poiché presupposto indefettibile perché la SCIA possa spiegare i suoi effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all'Amministrazione, sussiste comunque il potere di inibire l'attività dichiarata (cfr., ex multis, questo TAR, sez. II, 25 luglio 2016, n. 3869).

Nel caso di specie, come anticipato in fatto, si rammenta che la comunicazione del 16 maggio 2016 alla ricorrente trova la sua genesi, oltre che nel verbale dei Carabinieri del precedente 13 maggio, in due atti, indirizzati al SUAP, provenienti dal Responsabile dell’Area tecnica:

- il parere del 22 aprile 2016 sui profili tecnico-urbanistici della questione;

- la nota prot. n. 5013 del 16 maggio 2016, con la quale si precisava che l’attività di esposizione di auto non avrebbe potuto essere assentita, in quanto l’autorizzazione urbanistica provvisoria n. 4 dell’11 febbraio 2003, era da tempo scaduta.

Preso atto della carenza documentale, l’amministrazione comunale, lungi dall’irrigidirsi, si è mostrata disponibile e in adesione al dettato di cui all’art. 19, comma 3, primo capoverso, L. n. 241 del 1990 ha invitato la ricorrente ad integrare, nel termine di 30 giorni, la SCIA presentata con i rilevati elementi mancanti, in modo da conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente

Solo nel momento in cui la ricorrente non ha provveduto, l’amministrazione ha emesso la contestata ordinanza n. 9 del 22 giugno 2016 di rimozione delle autovetture.

A questo punto, anche a volere concedere che le integrazioni documentali richieste fossero frutto di un errore nei presupposti, in assenza di alcun riscontro da parte della società ricorrente, l’amministrazione comunale non ha potuto che emettere l’ordinanza impugnata.

In questo senso, gli atti amministrativi compiuti si sottraggono alle censure innanzi formulate.

2.- La contestazione in merito alla comunicazione del 16 maggio 2017, costituisce il fulcro del secondo motivo di ricorso, col quale la società ricorrente rileva che il SUAP di Ggnano sarebbe incorso in un macroscopico errore nel contestare l'assenza nella SCIA del permesso di costruire o comunque di un preventivo titolo edilizio.

2.1.- Ad avviso della ricorrente, la SCIA formulata in data 18 aprile 2016 era volta a comunicare l’inizio di un’attività economica, costituita dall’esposizione tout court di auto nuove ed usate, da rivendere poi nell’agenzia della medesima azienda, sita in Ggnano in via Boscariello, attuale sede legale della società, senza tuttavia alcuna esigenza di costruire nuove strutture.

Al riguardo, la società ricorrente fa presente che l’ordinanza impugnata sarebbe a suo avviso connessa all’attività edilizia posta in essere sul fondo in questione dalla locatrice e proprietaria dello stesso, D L L., o in ogni caso dal suo pregresso conduttore, laddove l'attività espositiva che intende svolgere non richiederebbe il compimento di alcun intervento edilizio.

Come chiarisce la stessa società ricorrente, l’autorizzazione provvisoria era finalizzata alla realizzazione di un piccolo prefabbricato;
se ed in quanto l’oggetto della nota abbia a riguardo il suddetto fabbricato, la ricorrente precisa che lo stesso è stato rimosso e non esiste più sul fondo.

2.2.- La censura si palesa inammissibile, perché tardiva e, comunque, nel merito infondata.

Come illustrato nell’esame del primo motivo di ricorso, l’amministrazione aveva preavvertito la società ricorrente dell’incompletezza della SCIA presentata il 18 aprile 2016 e, per questo, l’aveva invitata ad integrarla nel termine di trenta giorni;
in assenza di riscontro, l’amministrazione non ha potuto che reiterare il contenuto dell’ordinanza n. 13 del 2016.

La mancata impugnativa della suddetta ordinanza rende inammissibili le censure sollevate ora per allora in merito ad eventuali vizi di difetto di istruttoria e di insussistenza di presupposti.

In ogni caso, per stessa ammissione della ricorrente, sul fondo insiste un prefabbricato, oggetto dell’autorizzazione provvisoria n. 4 del 2004, ormai da tempo scaduta. In questo senso si spiega l’esigenza dell’amministrazione di vedere integrata la SCIA anche di un titolo edilizio aggiornato a fronte del permanere dei manufatti, la cui regolarità edilizia è cessata. Sul punto, il collegio osserva che è soltanto asserita e per nulla dimostrata l’affermazione della ricorrente circa il fatto che tale prefabbricato sarebbe stato ormai rimosso.

3.- Col terzo motivo, la società ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 17-bis, 17-ter, comma 3, 115 del TULPS;
dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e carenza d’istruttoria;
illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa, sviamento.

3.1.- Censura l’illegittimità dei provvedimenti di rimozione per mancanza dell'interesse pubblico concreto, non essendo l’esposizione di autovetture assimilabile ad attività edilizia.

3.2.- Anche in questo caso - in disparte il rilievo di inammissibilità di siffatte censure per mancata impugnativa della presupposta ordinanza - in presenza delle riscontrate manchevolezze, l’interesse pubblico alla misura adottata dall’amministrazione comunale trova il suo fondamento giuridico nell’esigenza del rispetto degli artt. gli artt.17-bis e 115 del T.U.L.P.S., l’inosservanza dei quali supporta di per sé, per le ovvie ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, senza ulteriori giustificazioni, la necessità di adottare i provvedimenti interdittivi.

3.3.- Parte ricorrente osserva, peraltro, che il fondo sul quale intende svolgere l’attività di esposizione di autoveicoli ha destinazione commerciale ed il suo relativo utilizzo sarebbe coerente con la destinazione di PUA. Ciò troverebbe conferma, a suo avviso, dalla nota del 4 luglio 2016 (allegato 10 all’atto introduttivo del ricorso), con la quale il Consorzio per Ggnano avrebbe confermato, nell’ambito del PUA, la destinazione G, “Commerciale Direzionale”, dell’area in questione.

Ed infatti il Consorzio – in risposta ad una non meglio definita richiesta del 28 giugno 2016, proveniente dalla proprietaria del fondo interessato dall’attività espositiva, non allegata agli atti della causa ed il cui contenuto non è dato altrimenti conoscere - si limita semplicemente a chiarire che il fondo è compreso nell’area omogenea G del Programma Costruttivo e “che lo sviluppo delle eventuali edificazioni potranno – nel rispetto di quanto previsto dallo stesso piano – essere eventualmente eseguite con il consenso e la partecipazione degli interessati”, per concludere nel senso che, da parte sua, nulla osta all’esecuzione di quanto dichiarato, oggetto della SCIA.

Orbene, la destinazione in area G del fondo – dato che l’amministrazione comunale nelle sue difese non contesta affatto – è la precondizione necessaria ma non sufficiente per consentire lo svolgimento dell’attività espositiva, essendo comunque indispensabile il titolo edilizio comprovante la conformità degli eventuali interventi costruttivi alla disciplina urbanistico-edilizia comunale.

4.- Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione delle medesime norme indicate col terzo motivo, per altri e diversi profili, ossia che, pur sussistendo comunque tutte le condizioni perché l’amministrazione procedesse alla compiuta disamina della SCIA, al contrario ha finito col rilevare ostacoli, giuridicamente erronei, alla positiva definizione della pratica.

La censura è infondata. Si rinvia sul punto a quanto illustrato con l’esame del primo e del terzo motivo. Va solo aggiunto che, col noto verbale del 18 aprile 2016, i Carabinieri avevano accertato l’esercizio abusivo e privo di titolo dell'attività di esposizione per la vendita di auto, in difetto di autorizzazione di Polizia.

Di qui l'ordinanza di chiusura immediata n. 3 del 18 aprile 2016, non impugnata.

La reiterata inottemperanza da parte della società ricorrente, unitamente all’assenza dei titoli edilizi autorizzativi, ha trovato poi il suo forzato epilogo nei provvedimenti di rimozione, oggetto di odierna impugnazione.

5.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi