TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-21, n. 202405612
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2024
N. 05612/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06160/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6160 del 2023, proposto da
M C, rappresentato e difeso dagli avvocati E S e E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E S in Roma, via Marianna Dionigi 57;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8757/2022 del 25 ottobre 2022, pronunciata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, a definizione del giudizio rubricato al n. 19666/2022 RG del Tribunale medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, in forza della quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondergli una somma pari ad euro 10.375,13, oltre interessi legali.
2. – Nel corso della camera di consiglio del 25 ottobre 2023, questo Tribunale ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., due possibili profili di inammissibilità del ricorso in ottemperanza, anche per effetto della violazione della norma di cui all’art. 14, D.L. n. 669 del 1996, in quanto:
a) il titolo esecutivo risulta essere stato notificato ad un indirizzo PEC del Ministero della Giustizia diverso da quello indicato su Registro PP.AA.;
b) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’Avvocatura dello Stato presso un indirizzo PEC diverso da quello indicato sul Reginde e sul Registro PP.AA.
3. – La camera di consiglio è stata rinviata a data successiva per consentire a parte ricorrente di prendere posizione sui profili di inammissibilità rilevati dal Collegio.
Parte ricorrente ha, così, rinotificato il ricorso all’Avvocatura dello Stato e ha depositato una memoria nella quale ha affermato la ritualità della notifica del titolo esecutivo.
4. – Successivamente, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, il quale ha dedotto:
a) che la sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza è