TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-08-01, n. 201805151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-08-01, n. 201805151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201805151
Data del deposito : 1 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2018

N. 05151/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03605/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3605 del 2017, proposto da
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N Z, con domicilio come da Pec dei registri di giustizia;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;

per l'annullamento

previa sospensione:

a) dell’ordinanza n. 60 del 24.05.2017, notificata in data 26.05.2017, acquisita al prot. consortile n. 4675, del Sindaco del Comune di Giugliano in Campania, adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, con la quale è stato ordinato al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, di provvedere alla rimozione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, depositati da ignoti, in Località Casacelle, nella stradina ubicata in fondo al lato destro di Via Casacelle e che conduce in Via della Repubblica del Comune di Parete nonché “la messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area”;

b) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui precipuamente la Relazione relativa al sopralluogo tecnico effettuato dal Settore Ambiente del Comune di Giugliano in Campania del 03.04.2017 nonché la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/90 prot. n. 30317 del 10.04.2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 21/26 luglio 2017 il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha impugnato l’ordinanza n. 60 del 24.05.2017, notificatagli in data 26.05.2017, acquisita al prot. consortile n. 4675, del Sindaco del Comune di Giugliano in Campania, adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, con la quale gli era stato ordinato di provvedere alla rimozione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, depositati da ignoti, in Località Casacelle, nella stradina ubicata in fondo al lato destro di Via Casacelle e che conduce in Via della Repubblica del Comune di Parete nonché “la messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area” ed i relativi atti presupposti, tra cui precipuamente la Relazione relativa al sopralluogo tecnico effettuato dal Settore Ambiente del Comune di Giugliano in Campania del 03.04.2017, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/90 prot. n. 30317 del 10.04.2017.

2. A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto che in data 03.04.2017, il Settore Ambiente del Comune di Giugliano in Campania, a seguito di sopralluogo, redigeva relazione tecnica rilevando, in Località Casacelle, nella stradina ubicata in fondo al lato destro di Via Casacelle che conduce in Via della Repubblica del Comune di Parete, la presenza di rifiuti abbandonati da ignoti e costituiti da “rifiuti RSU (buste di immondizia chiuse, materiali edili di risulta) rifiuti speciali pericolosi (bidoni di pittura, guaina), cumuli di sfalci di potature”.

Sulla scorta di tale relazione il Sindaco del Comune di Giugliano in Campania, ritenuto “necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito” ed ancora che “non è stato possibile risalire all’autore materiale dell’abbandono dei rifiuti” e che, pertanto, “per le considerazioni su esposte, la violazione dell’art. 192, c.1 D, Lgs. 152/06, sia imputabile a titolo di colpa al proprietario dell’area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi”, con l’Ordinanza n. 60 del 24.05.2017, acquisita al prot. Consortile n. 4675 del 26.05.2017, adottata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, aveva ordinato al Consorzio ricorrente di provvedere “alla rimozione di rifiuti speciali pericolosi ... non pericolosi... alla messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all’area...”.

3. Ritenendo l’ordinanza de qua illegittima, l’ha impugnata, articolando avverso la medesima, in un unico motivo di ricorso, le seguenti censure:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 152/2006

VIOLAZIONE DEI PROTOCOLLI DI INTESA DEL

2012 – VIOLAZIONE DEL PATTO PER LA TERRA DEI FUOCHI – VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI A SEGUITO DELL’ADESIONE AL PATTO PER LA TERRA DEI FUOCHI - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA’ - SVIAMENTO.

Assume il Consorzio ricorrente in primo luogo la violazione dell’art. 192 D.Lgs. 152/2006, per assenza dei relativi presupposti, con particolare riferimento alla prova dell’elemento soggettivo, attesa l’assenza, da parte del Comune di Giugliano in Campania, di qualsivoglia accertamento volto a determinare la corresponsabilità del Consorzio ricorrente in grado di giustificare, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento adottato.

Ciò in considerazione del rilievo che detto disposto normativo risulta incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, nel quale non vi sarebbe spazio alcuno per ipotesi di responsabilità oggettiva, di tal che, il proprietario del terreno su cui sono stati abbandonati i rifiuti è responsabile dell’abuso, esclusivamente quando, ai fini della commissione dell’illecito, possa essergli ascritto un comportamento doloso o colposo.

Pertanto ai fini della responsabilità è necessario che sussista e sia provato, attraverso l’esperimento di adeguata e approfondita istruttoria, l’esistenza di un nesso di causalità fra l’azione o l’omissione ed il superamento dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’area, meramente in ragione di tale qualità.

Da ciò, nella prospettazione attorea, l’illegittimità dell’agere del Sindaco del Comune resistente e del conseguente provvedimento che ne era scaturito, atteso che nell’ordinanza impugnata non si evincerebbe alcun riferimento circa lo svolgimento di qualsivoglia istruttoria tesa ad accertare l’(eventuale) esistenza di dolo o colpa grave imputabile al ricorrente, ma, contrariamente a quanto sancito dalla normativa in subiecta materia, il Consorzio era stato considerato tout court, in quanto gestore dell’area interessata dallo sversamento dei rifiuti, soggetto responsabile per l’abbandono dei rifiuti de quibus e, pertanto, legittimo destinatario del provvedimento impugnato, ponendo così in essere una inammissibile quanto illegittima equiparazione tra status di gestore e condizione di trasgressore.

Né ad avviso del Consorzio potrebbe affermarsi una responsabilità per culpa in vigilando, atteso che il dovere di diligenza che grava sul titolare o sul gestore del fondo, non può di certo trasformarsi in una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area pur in presenza di appositi cartelli e mezzi preclusivi all’accesso e di abbandonare rifiuti. Tale tipo di richiesta, inoltre, travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nel caso di specie, senza ulteriori specificazioni.

Nel caso de quo non potrebbe attribuirsi al Consorzio ricorrente una trascuratezza e/o incuria nella gestione dell’area, se si considera che non si tratterebbe di vegetazione già esistente sul posto e cresciuta per incuria, né di vegetazione presente sugli argini o sulle sponde dei corsi d’acqua in gestione che ostacolerebbe il libero deflusso delle acque di piogge, circostanza quest’ultima che rientrerebbe indubbiamente nella manutenzione ordinaria e straordinaria che l’ente deve esercitare sul proprio territorio, bensì di rifiuti non pericolosi (rifiuti urbani indifferenziati, imballaggi di plastica, carta e cartoni, materiali di risulta edili, guaina) e, di sfalci di potature trasportate e abbandonate da ignoti in località Casacelle del Comune di Giugliano in Campania, che solo un’attività di vigilanza costante, effettuata giorno e notte (impossibile da attuare e non rientrante tra le funzioni che la legge regionale attribuisce all’ente consortile) avrebbe consentito di impedire.

Da ciò l’illegittimità dell’atto gravato, per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai presupposti per l’adozione dell’ordinanza ex art. 192 Dlgs. 152/06.

Nella prospettazione attorea detto vizio sarebbe evidente anche sotto altro profilo, avuto riguardo alla violazione degli obblighi/impegni assunti dall’amministrazione comunale a seguito della sottoscrizione dei Protocolli di Intesa del 23 marzo 2012, del 17 ottobre 2012 nonché a seguito dei finanziamenti, diretti proprio alla tutela ambientale del territorio, ottenuti dalla Regione Campania per effetto dell’adesione al Patto per la Terra dei Fuochi.

Assume al riguardo che:

- In data 23.03.2012 tra la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli e numerosi Comuni della Provincia di Napoli, tra cui anche il Comune di Giugliano in Campania, la Camera di Commercio, il Compartimento della Polizia Stradale, l'ANAS ed il CONAI, era stato sottoscritto il Protocollo di Intesa “Attività di prevenzione, controllo e rimozione dei rifiuti volte alla riduzione dei fenomeni dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade e loro pertinenze, nonché ad impedire l'illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati”. Il citato Protocollo di Intesa all’art. 2 (Impegni delle Parti), comma 3, prevedeva che i “Comuni...provvedono, in via ordinaria, alla rimozione dei rifiuti, evitando comunque il loro accumularsi, svolgendo, mediante l’ausilio della Polizia Municipale, una costante attività di controllo e vigilanza sugli assi viari che sono altresì oggetto degli ordinari servizi di controllo e vigilanza da parte delle forze dell’ordine”.

- Successivamente, in data 17.10.2012, era stato poi sottoscritto un ulteriore Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, diverse associazioni ambientaliste, l’ARPAC, le AA.SS.LL. NA 1, NA 2 e NA 3 ed altri Comuni della Provincia di Napoli, avente ad oggetto “Attività di prevenzione e vigilanza finalizzate ad evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti nonché ad impedire l’illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati”, con il quale si era esteso alle parti costituite il Protocollo del 23.03.2012.

In quest’ultimo Protocollo, era stata dichiarata la presa d’atto della volontà della Regione Campania di impegnarsi attivamente nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nel precedente Protocollo del 23.03.2012 e, precipuamente, quello dell’ “eradicazione del fenomeno costituito dall’abbandono, dallo sversamento e dalla combustione di rifiuti lungo gli assi viari e/o in luoghi diversi pubblici e privati” ed, altresì, si era affermato che il citato obiettivo era conseguibile solo attraverso attività continuativa di controllo e di recupero dei rifiuti analoga a quella condotta per le strade urbane, raggiungibile unicamente attraverso la cooperazione degli enti territorialmente competenti.

Anche tale ultimo Protocollo, all’art. 3 (Impegno dei Comuni), prevedeva che “I Comuni … svolgeranno, avvalendosi delle Polizie Locali, una costante attività di controllo e vigilanza sugli assi viari che sono altresì oggetto degli ordinari servizi di controllo e vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine ... al fine di evitare “abbandono e l’accumulo dei rifiuti”. Nella prospettazione attorea, in base a quanto espressamente sancito nei citati Protocolli di Intesa, il Comune di Giugliano in Campania, unitamente agli altri Enti sottoscrittori, era divenuto soggetto tenuto alla vigilanza territoriale e si era impegnato, anche in ragione dei finanziamenti ottenuti in conseguenza degli stessi, al controllo e alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade e le loro pertinenze nonché ad un’attività di controllo e di recupero dei rifiuti analoga a quella prevista per le strade urbane.

- Il Comune di Giugliano in Campania aveva, altresì, aderito al Patto per la Terra dei Fuochi, che non solo aveva previsto il compito dei Comuni di “effettuare con tempestività gli interventi di rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sui corsi d'acqua”, ma, all’art. 2 aveva altresì previsto per i Comuni sottoscrittori che “La Regione Campania stanzia per le attività di controllo e tutela ambientale 5.000.000 di Euro destinati a finanziare i progetti presentati dagli enti firmatari per iniziative volte a contrastare il fenomeno dei roghi .. . A tal fine ,.. . entro trenta giorni dalla stipula del Patto, pubblicherà apposito bando per la presentazione dei progetti”.

- Per effetto di quanto previsto dal Patto per la Terra dei Fuochi, precisato che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 6 del 30.09.2013 è stato approvato l’ “Avviso pubblico per l’assegnazione dei finanziamenti ai comuni delle Province di Napoli e Caserta per attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi”, il Comune di Giugliano in Campania, quale Comune capofila, in associazione con i Comuni di Villaricca, Parete e Melito di Napoli, aveva partecipato al predetto avviso pubblico, collocandosi al primo posto in graduatoria e ottenendo per intero, giusta Deliberazione di Giunta regionale n. 862/2015 di approvazione della graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al finanziamento, il richiesto finanziamento per un importo pari ad € 1.000.000,00, teso alla realizzazione del Progetto relativo al “Videocontrollo del territorio e di tutela ambientale nell’ambito delle iniziative previste dal Patto Terra dei Fuochi”, finalizzato all’installazione di numerose (n. 64) postazioni di videosorveglianza con registrazione h24, suddivise tra postazioni mobili e fisse con telecamere a lettura di targa e telecamere del tipo orientabile (PTZ) per monitorare le aree oggetto di abbandono di rifiuti e contrastarne il fenomeno, compresa l’area oggetto del presente giudizio.

- Con Deliberazione n. 548 del 10.10.2016 recante il “Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi in Campania – 2017-2018”, la Giunta Regionale aveva previsto azioni idonee al perseguimento di finalità di deterrenza rispetto alle condotte illecite dell’abbandono e dell’incendio di rifiuti attraverso il rispristino del corretto ciclo dei rifiuti e della bonifica delle aree interessate, prevedendo la realizzazione di presidi dedicati (Sale Operative inter – istituzionali) da installare in taluni Comuni delle province di Napoli e Caserta , tra cui il Comune di Giugliano in Campania, maggiormente interessati dal fenomeno dello sversamento illecito e dell’incendio dei rifiuti (cfr. Delibera di Giunta Regionale n. 250 del 09.05.2017).

- Successivamente, a seguito del Protocollo di Intesa del 08.06.2017 siglato tra la Regione Campania e il Comune di Giugliano in Campania proprio per l’allestimento dei predetti presidi, con la recente Delibera n. 21 del 23.06.2017, la Giunta Regionale della Campania aveva definitivamente ammesso a finanziamento, per un importo di € 500.000,00, il progetto di cantiere riferito all’Azione del POC Campania 2014-2020 “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi di abbandono e incendio di rifiuti”, approvando la Convenzione tra la Regione Campania e la SMA Campania S.p.a.(società in house della Regione Campania) con la quale erano state definite le misure organizzative tese all’allestimento delle predette Sale Operative inter – istituzionali.

Nella prospettazione attorea pertanto il Comune di Giugliano in Campania, con la sottoscrizione dei Protocolli di Intesa del 2012, con l’adesione al Patto per la Terra dei Fuochi, in ragione del quale aveva ottenuto un finanziamento pari ad € 1.000.000,00, ed in ultimo con il Protocollo di Intesa del 08.06.2017 (relativo al progetto “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi di abbandono e incendio di rifiuti”), si era impegnato/obbligato a svolgere una adeguata attività di vigilanza e di rimozione dei rifiuti illecitamente sversati derivandone, pertanto, l’assenza in capo al Consorzio ricorrente di qualsivoglia responsabilità, sia a titolo di dolo che di colpa, in grado giustificare l’adozione dell’ordinanza sindacale gravata.

4. Si è costituito il Comune resistente, con deposito dell’ordinanza gravata e di articolata memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso sulla base del rilievo che la strada di cui è causa sarebbe una strada privata ad esclusivo servizio del Consorzio ricorrente - che non aveva disposto alcuna cautela al fine di evitare lo sversamento illecito dei rifiuti - e della circostanza che in nessun capo o articolo dei Protocolli di Intesa sottoscritti dal Comune di Giugliano, richiamati dal Consorzio ricorrente, il Comune si era obbligato a rimuovere i rifiuti insistenti su aree private.

5. L’istanza di sospensiva è stata accolta con ordinanza n. 01536/2017.

6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 3 maggio 2018.

7. Le censure, articolate in un unico motivo di ricorso, in quanto strettamente connesse e fondate sulla violazione del disposto dell’art. 192 D.lgs. 152/06, nonché sul connesso deficit istruttorio e motivazionale, possono essere esaminate congiuntamente.

8. Al riguardo si rileva che, come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni, già nel vigore della precedente disciplina (ex multis, Cfr.: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), in caso di rinvenimento di rifiuti depositati da parte di terzi ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. I;
19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).

Tanto perché l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accolla in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr.: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).

8.1. Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.L. vo n. 152/2006, segnatamente del disposto di cui all’art. 192, in tema di ambiente, con la conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta (Cfr. C. di S., V, 19.3.2009, n. 1612, 25.8.2008, n. 4061).

In siffatto disposto normativo, tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, alcuno spazio v’è per una responsabilità oggettiva, nel senso che - ai sensi dell’art. 192 cit. - per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (T.A.R. Campania, sez. V 3/03/2014 n. 1294).

8.2. Si è altresì evidenziato che il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall’art. 14, comma 3, del D.L. vo n. 22 del 1997 (ora art. 192 del D.L. vo n. 152 del 2006), di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, (Cfr., ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935;
T.A.R. Campania, Sez. V, 5.8.2008, n. 9795;
T.A.R. Campania, sez. V 3/03/2014 n. 1294 cit.).

8.3. Ne deriva che ove non sia comprovata l’esistenza di un nesso causale tra la condotta del proprietario e l’abusiva immissione di rifiuti nell’ambiente, un concreto obbligo di garanzia a carico del medesimo, per la mera qualità di proprietaria/custode, è inesigibile, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula anche dal dovere di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., il quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato). La responsabilità del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o personale non è infatti una responsabilità oggettiva, presupponendo il dolo o la colpa del coobbligato solidale e l'accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati dei presupposti di questa forma di responsabilità (T.A.R. Napoli, sez. V, 15/06/2017, n. 3307).

8.4. La Sezione peraltro non ignora che secondo altro orientamento giurisprudenziale l'art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisca rilievo alla negligenza del proprietario, che - a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti - si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate” (Cons. di St., sez. V, 10 giugno 2014 n. 2977);
per cui “il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 3 agosto 2015 n. 809;
nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23.03.2015, n. 1692;
T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 6.03.2015, n. 189).

Peraltro l’accertamento dell’elemento soggettivo postula, oltre all’accertamento in contraddittorio, anche una valutazione della stessa ad opera dell’organo competente all’adozione del provvedimento ex art. 192 Dlgs. 152/06.

Inoltre, come di recente osservato (T.A.R. Bari, sez. I, 24/03/2017, n. 287) “L’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.

Insomma è ben diverso il mantenere in stato di corretta manutenzione e di pulizia le opere gestite dal rimuovere gli effetti prodotti sulle opere gestite da atti illeciti commessi da terzi ignoti. (Cons. Stato n.705/2016)”.

8.5. Pertanto dai principi desumibili expressis verbis dall’art. 192 D.lgs. 152/2006 si evince, quale corollario (T.A.R. Bari, sez. I, 24/03/2017, n. 287):

a) l’insufficienza, ai fini degli obblighi di rimozione e smaltimento, della sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti, atteso che la disposizione richiede la sussistenza dell’elemento psicologico, da indicarsi puntualmente in motivazione;

b) la necessità dell’accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo (Cons. Stato, Sez. V, n.705/2016;
in termini cfr. Tar Campania Napoli Sez. V, n.12/2016;
Tar Puglia - Lecce, Sez. I, nn.1023/2016;
945/2016;
Tar Sardegna, Sez. I, n.253/2016;
Tar Toscana, Sez. II, n.1068/2016).

Ineludibile pertanto si rileva, nel dettato dell’art. 192 comma 3 D.L. vo n. 152/2006, il ricorso all’accertamento in contraddittorio, quale presupposto per l’adozione delle relative ordinanze, al quale si affianca anche il generale obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, preposto anche alle garanzie partecipative generali, quali la possibilità di presentare memorie scritte e documenti.

Al riguardo, mentre l’art. 7 della legge n. 241/1990, con previsione di carattere generale, prescrive la doverosa comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, l’art. 192, comma 3, D.L. vo n. 152/2006, nella specifica materia ambientale, prescrive che i controlli svolti dall’Amministrazione riguardo all’abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, con la conseguente osservanza delle regole che garantiscono la partecipazione dell’interessato alla stessa istruttoria amministrativa (ex multis T.A.R. Campania, sez. V 3/03/2014 n. 1294).

9. Va inoltre precisato, ai fini che qui interessano, che le competenze amministrative relative alla gestione e tutela del demanio idrico sono state legislativamente trasferite alle Regioni (d.lgs. n. 112/1998 e d.lgs. n. 96/1999), che, poi, nell’ambito dell’azione e programmazione regionale, ha disciplinato, con leggi regionali e per quanto d’interesse, i Consorzi di bonifica (ll.r.r. n. 8/1994 e n. 4/2003). Quest’ultimi enti sono, in particolare, i soggetti pubblici concessionari attraverso i quali, la stessa Regione concedente, in capo alla quale permangono poteri di programmazione, controllo e vigilanza, “promuove ed attua … la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale” (art. 1, comma 1, l.r. n. 4/2003).

Al riguardo occorre specificare che

a) “1. Ai fini della presente legge - l.r. n. 4/2003 - sono considerate opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, quelle concernenti:

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;

b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;

c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;

d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;

e) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 27;

f) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino.

2. Costituiscono altresì interventi pubblici di bonifica gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni…(art. 2 l.r. n. 4/2003)”. L’art. 3 L.R. 25/02/2003, n. 4 specifica ulteriormente i compiti dei Consorzi di Bonifica.

10. Ciò posto, i motivi di ricorso sono fondati alla stregua di quanto di seguito precisato.

10.1. Ed invero il provvedimento gravato è motivato sui seguenti rilievi:

VISTA la segnalazione dell’Associazione DEA (Difesa Eco Ambientale) acquisita al protocollo di questo Ente in data 27/03/2017 al Prot. N.0025359, con la quale si denunciava una situazione di pericolo e degrado ambientale in Loc. Casacelle, segnatamente nella stradina ubicata in fondo al lato destro alla Via Casacelle e che conduce in via a della Repubblica del Comune di Parete, derivante dall'abbandono e deposito ad opera di ignoti di:

-rifiuti RSU (buste di immondizia chiuse, bottiglie di vetro), Materiali edili di risulta (water, pezzi e frammenti di mattonelle e mattoni, rete metallica e pezzi di legno, bidoni di plastica);

- rifiuti speciali pericolosi come: bidoni di pittura, guaina e combusti;

- cumuli di sfalci di potature e sterpaglie selvatiche.

Visto la relazione di sopralluogo tecnico effettuato nel sito in oggetto dal personale tecnico del Settore Ambiente in data 03/04/2017, con il quale si accertava, l'abbandono e deposito ad opera di ignoti di:

rifiuti RSU ( buste di immondizia chiuse, bottiglie di vetro);

rifiuti speciali non pericolosi ( materiali edili di risulta, rete metallica e pezzi di legno, bidoni di plastica, pneumatici ):

rifiuti speciali pericolosi ( bidoni di pittura, guaina e combusti );

cumuli di sfalci di potature e sterpaglie selvatiche

PRESO ATTO CHE

la stradina sterrata in oggetto è identificata in Catasto con il Fg. 19 part. 203 - 204 - 205 207 - 208 - 210 - 212 ¬214 - 216 - 218 - 220 - 222 - 224 - 226 - 228 - 230 -232 - 234 - 237 - 238 - 240 e da visura catastale risulta essere in proprietà al " Demanio dello Stato Ramo Bonifiche ", nel sottosuolo di detta stradina è stato realizzato un 'impianto irriguo comprensoriale;

in attuazione dell'art. 86 del D. Lgs. 112/98 e del D.P.0 M. 12.10.2000, a partire dal 01.01.2002 la gestione dei beni del demanio idrico dello stato è stata trasferita alla Regione Campania;

con D. di Giunta Regionale n.5154 del 20.10.2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del demanio idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;

ai sensi dell' art.3 L.R. Campania N. 4 del 25 febbraio 2003 " NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE" la gestione dell'impianto e della stradina con le relative zone di pertinenza è affidata al

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