TAR Napoli, sez. I, sentenza 2019-07-30, n. 201904188
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2019
N. 04188/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2019, proposto da
Research Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato B D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, alla via Cesario Console, 3;
contro
Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Giosuè Carducci, 42;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria
ex lege
in Napoli, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
Italiana Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia, 20;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Reggia di Caserta, Fratelli Navarra s.r.l., Icores s.r.l., in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determina dirigenziale del 30.1.2019 prot. 18580631 recante l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Completamento delle opere di restauro e valorizzazione della Reggia di Caserta e del Parco monumentale, riqualificazione urbana di Piazza Carlo III – I stralcio funzionale, restauro di elementi architettonici, artistici e di verde storico" all’operatore economico r.t.i. costituendo Italiana Costruzioni/Fratelli Navarra/Icores s.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa s.p.a., di Italiana Costruzioni s.p.a. e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 1 marzo 2019 e depositato il 14 marzo 2019 il Consorzio ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione della procedura in epigrafe, disposto dall’amministrazione appaltante in favore dell’operatore economico r.t.i. Italiana Costruzioni/F.lli Navarra, I.Co.Res., prima classificata con 53,14 punti, di cui 34,47 per l’offerta tecnica.
Va premesso che il Consorzio ricorrente si è collocato in seconda posizione con 52,92 punti, di cui 34,61 per l’offerta tecnica (cfr. verbale n. 6 del 22 gennaio 2019 allegato al ricorso), quindi con una differenza di 0,22 punti rispetto alla prima graduata.
La selezione è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione dei seguenti subpunteggi: offerta tecnica 80 punti, offerta temporale 5 punti, offerta economica 15 punti.
Con il primo motivo di diritto l’istante deduce la violazione del disciplinare di gara e dell’art. 95, comma 6 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta, lamentando l’illegittima attribuzione all’operatore controinteressato di 3,40 punti previsti per uno dei sottocriteri di valutazione dell’offerta tecnica (B.1.a “Struttura operativa del cantiere” , subpunteggio massimo di 10 punti) in violazione della lex specialis che imponeva di documentare il requisito della professionalità e comprovata esperienza nella gestione del cantiere. L’aggiudicataria si sarebbe limitata a descrivere un “prototipo di modello organizzativo del cantiere”, senza indicare nominativamente i professionisti designati, senza dare alcuna evidenza dei ruoli, della qualità e dell’esperienza delle figure tecniche che saranno effettivamente impiegate nell’esecuzione delle opere, informazioni che, viceversa, sarebbero state dettagliatamente fornite dalla ricorrente (la quale, per il medesimo subcriterio ha ottenuto 4,90 punti).
La deducente evidenzia che la descritta carenza dell’offerta tecnica avrebbe dovuto condurre alla esclusione del raggruppamento aggiudicatario dall’appalto per inadeguatezza dell’offerta rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante, ovvero alla mancata assegnazione del subpunteggio;a tale proposito rileva che, sottraendo al punteggio complessivo riportato dall’operatore aggiudicatario il subpunteggio riferito al citato sottocriterio (3,40 punti), il Consorzio Research si sarebbe collocato al primo posto con conseguente aggiudicazione dell’appalto.
Con un secondo profilo di illegittimità parte ricorrente assume la violazione dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, difetto di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Pur sussistendone i presupposti di legge - data la consistente riduzione del costo del lavoro offerto rispetto a quanto indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 – l’amministrazione avrebbe omesso di attivare il subprocedimento di verifica della congruità del costo della manodopera nei confronti dell'offerta dell'aggiudicataria in violazione dell’art. 95, comma 10, secondo cui “Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d” (a sua volta, tale ultima disposizione prevede che “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: ….d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16” ).
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione, di condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica mediante affidamento dell’appalto ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
Si è costituita in giudizio Invitalia s.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto non sarebbe stato dimostrato che la rimodulazione del punteggio nel senso auspicato dalla istante avrebbe consentito a quest’ultima di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto (c.d. prova di resistenza). Nel merito, l’amministrazione replica alle censure di parte ricorrente concludendo per il rigetto del gravame.
Resiste in giudizio anche la società controinteressata Italiana Costruzioni s.p.a. che svolge articolate deduzioni difensive e chiede il rigetto del grame proposto ex adverso.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali assume la propria estraneità agli atti impugnati, avendo unicamente ricoperto il ruolo di committente finale dell’opera.
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 565 del 3 aprile 2019 con la seguente motivazione: “…ad una valutazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito dalla ragionevole previsione di accoglimento;Considerato, in particolare, che: -quanto alla prima censura, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente in ordine all’obbligo dei concorrenti di indicare nominativamente i professionisti designati per l’esecuzione dell’appalto e di allegare i relativi curricula, in difetto di specifiche ed univoche previsioni contenute nella lex specialis;- in relazione al secondo profilo di illegittimità, non risultano documentati i presupposti per l’apertura del procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera, alla luce delle deduzioni difensive delle controparti processuali” .
All’udienza pubblica del 3 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto indetto da Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori di “Completamento delle opere di restauro e valorizzazione della Reggia di Caserta e del Parco monumentale, riqualificazione urbana di Piazza Carlo III – I stralcio funzionale, restauro di elementi architettonici, artistici e di verde storico" al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società Italiana Costruzioni s.p.a. (mandataria capogruppo), Fratelli Navarra s.r.l., Icores s.r.l. (mandanti).
Con riguardo al primo motivo di gravame, non ha pregio l’eccezione in rito sollevata da Invitalia s.p.a. in ordine alla presunta inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere ( rectius carenza di interesse).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, il Consorzio Research ha fornito la c.d. “prova di resistenza” avendo chiarito che, in caso di accoglimento del primo motivo di gravame concernente uno dei sottocriteri di valutazione dell’offerta tecnica, il punteggio riportato dal r.t.i. controinteressato dovrebbe essere decurtato di 3,40 punti e, dato il divario con il Consorzio ricorrente (secondo classificato con uno scarto di 0,22 punti), quest’ultimo conseguirebbe l’aggiudicazione dell’appalto.
Non può quindi dubitarsi in ordine alla sussistenza delle condizioni soggettive per agire in giudizio, giacché, da un lato, parte ricorrente è titolare di una situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l’ingiusta lesione per effetto della contestata azione amministrativa (legittimazione processuale) e, sotto distinto profilo, è stata data prova del vantaggio pratico e concreto che l’istante potrebbe ricavare dall’eventuale accoglimento del gravame (interesse a ricorrere).
In riferimento alla seconda censura, la relativa infondatezza per le ragioni di seguito illustrate ne rende superfluo lo scrutinio.
Nel merito, la censura è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
L’art. 95, comma 6 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che, tra i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono rientrare, tra l’altro, l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto.
A sua volta il disciplinare di gara, con riferimento al sub-criterio B.