TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-08-26, n. 201910585

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-08-26, n. 201910585
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910585
Data del deposito : 26 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2019

N. 10585/2019 REG.PROV.COLL.

N. 08572/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8572 del 2003, proposto da
Azienda Agricola Sudati Giuseppe , Az Agr Flli Riva Primino Giulio e Mariangelo, Soc Az Agr Bastide Flli Boschiroli Ss, Soc Az Agr Caldi Flli Ss, Soc Az Agr Manzoni Fratelli Ss in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati C V, A G, con domicilio eletto presso lo studio A G in Roma, via A. Gramsci, 14;

contro

Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura non costituita in giudizio;

nei confronti

Soc Egidio Galbani S.p.A non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della comunicazione AGEA del 30 luglio 2003 e dei relativi allegati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 8572/2003) le Aziende nominativamente indicate in epigrafe, produttrici di latte vaccino hanno adito questo Tribunale per l’annullamento della comunicazione dell’AGEA in data 30 luglio 2003 con cui è stato loro richiesto di provvedere al versamento dei prelievi sottesi alla eccedenza della produzione lattiera nell’ambito delle operazioni di compensazione nazionale degli esuberi di produzione ex art. 1, comma 5 della legge n. 79/2000.

Avverso tale comunicazione i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

a)Violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990;

b)Violazione degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 4 e 10 lett. b) della legge n. 241 del 1990.

c)Violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1991 per omessa comunicazione della sanzione amministrativa al soggetto ritenuto trasgressore;

d) Violazione dell’art. 1, comma 8 della legge n. 118/99 e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990;
eccesso di potere nello svolgimento della procedura di compensazione;

e)Violazione dell’art. 1, comma 8 della legge n. 118/1999 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione;

f) Violazione dell’art. 10, comma 47, lett. V della legge n. 119/2003;

g) Violazione dell’art. 1, comma 1 della legge n. 118/1999.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Con le prime tre censure parte ricorrente prospetta la violazione degli artt. 1, 3 e 10 l. n. 241/90 e 14 l. n. 689/81 e dei principi di trasparenza, efficacia e pubblicità in quanto il provvedimento impugnato richiederebbe il pagamento di somme dovute, in definitiva, dai produttori ai quali, però, non sarebbero comunicati né l’atto in esame né i dati ed i risultati del procedimento che avrebbero portato al calcolo della multa e alla compensazione ed il termine e l’autorità a cui ricorrere;
inoltre, il prelievo sarebbe qualificabile come sanzione e, pertanto, anche per tale motivo dovrebbe essere specificamente comunicato al produttore ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/81, adempimento nella fattispecie non avvenuto.

I motivi sono infondati.

La mancata comunicazione degli atti impugnati ai produttori è giustificata dal meccanismo di operatività del prelievo previsto dalla l. n. 468/92, applicabile ratione temporis alla fattispecie.

L’art. 5 comma 3 l. n. 468/92, infatti, stabilisce che “gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare”.

Ne consegue che il particolare meccanismo di operatività del prelievo, che coinvolge solamente l’acquirente e l’Agea, non prevede un formale coinvolgimento del produttore al quale, pertanto, legittimamente l’Agea non ha comunicato l’atto impugnato.

Peraltro, nella fattispecie la ricorrente ha, comunque, avuto contezza del provvedimento tanto che lo ha impugnato davanti a questo Tribunale;
le censure, pertanto, si profilano anche inammissibili per difetto d’interesse.

Per esigenza di completezza il Tribunale rileva, con specifico riferimento a quanto dedotto nella terza doglianza, che, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, il prelievo supplementare sul latte non ha natura sanzionatoria in quanto costituisce un meccanismo finalizzato a ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitandone la produzione e, pertanto, si iscrive nell’ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata ( così TAR Lazio – Roma n. 5975/2011).

L’impossibilità di qualificare il prelievo supplementare come sanzione preclude, pertanto, di ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 14 l. n. 689/81 richiamato nel terzo motivo.

Con la quarta e la quinta censura la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1 comma 8 l. n. 118/99 e 3 e 7 l. n. 241/90 ed eccesso di potere e difetto di motivazione e comunicazione in quanto l’Agea avrebbe effettuato le operazioni di compensazione nazionale senza specificarne i criteri né avrebbe comunicato ai produttori l’atto con cui è stato determinato il prelievo.

I motivi sono inaccoglibili.

La censura prospettata da parte ricorrente è generica e lamenta un vizio che non concerne l’atto impugnato ma, semmai, il provvedimento con cui l’Agea ha effettuato le operazioni di compensazione nazionale che non è stato ritualmente gravato.

Per quanto concerne, poi, la mancata comunicazione del prelievo al produttore la censura è, innanzi tutto, inammissibile per carenza di interesse dal momento che, comunque, la ricorrente ha avuto notizia del prelievo in esame.

A ciò si aggiunga che l’entità del prelievo è per il produttore facilmente desumibile dalla differenza tra la quota individuale e l’ammontare delle consegne effettuate agli acquirenti né parte ricorrente prospetta (come pure sarebbe stato necessario) specifici errori nella determinazione, in concreto, del prelievo da parte dell’Agea.

Con la sesta censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 comma 47 lettera v) l. n. 119/03 in quanto l’Agea avrebbe effettuato le compensazioni nazionali sulla base dei criteri previsti dal d. l. n. 8/00, convertito dalla legge n. 79/00, da ritenersi inapplicabile alla fattispecie, relativa al periodo di commercializzazione 2002/2003;
in ogni caso la normativa applicata sarebbe inadeguata come desumibile dalla relazione introduttiva al d.l. n. 49/03, convertito dalla l. n. 119/03 che ha abrogato il d.l. n. 8/00.

Il motivo è infondato.

L’abrogazione del d. l. n. 8/00, disposta dall’art. 10 comma 47 d.l. n. 49/03, ha effetto, come espressamente previsto dalla disposizione da ultimo richiamata, a decorrere dal primo periodo di applicazione del decreto (che è entrato in vigore il 31/03/03) e, quindi, dal periodo 2003/04, successivo a quello (2002/03) cui è riferibile il provvedimento impugnato.

Per altro, la prospettata “inadeguatezza” (cfr. pag. 11 dell’atto introduttivo) del d.l. n. 8/00 costituisce un aspetto meramente affermato da parte ricorrente e, comunque, insuscettibile di tradursi in un vizio di legittimità dell’atto impugnato.

Con la settima censura la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 118/99 in quanto il taglio della quota latte “B” in ragione del 75%, rispetto a quella originariamente assegnata ai produttori dal bollettino AIMA n. 1 del 1993/1994, sarebbe avvenuto in contrasto con quanto statuito dall’art. 1 comma 1 l. n. 118/99;
in ogni caso, la riduzione della quota in esame si porrebbe in contrasto con numerose ordinanze cautelari del TAR Lazio e non terrebbe conto delle indicazioni provenienti dalle sentenze n. 520/95 e n. 380/98 della Corte Costituzionale.

Il motivo è infondato.

L’art. 1 comma 1 d.l. n. 43/99, convertito dalla l. n. 118/99 ed invocato nel gravame ai fini della dedotta inapplicabilità della riduzione della quota “B”, riguarda, infatti, il solo periodo 1995/1996, diverso da quello oggetto di causa (2002/2003).

Infine, parte ricorrente non risulta avere specificamente indicato le ordinanze cautelari asseritamente violate né i profili di rilevanza delle sentenze della Consulta indicate nella censura. Sotto questo profilo la doglianza è dunque inammissibile.

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