TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-02, n. 202402299
Ordinanza cautelare
23 aprile 2020
Sentenza
2 ottobre 2024
Decreto cautelare
9 aprile 2020
Decreto cautelare
9 aprile 2020
Ordinanza cautelare
23 aprile 2020
Sentenza
2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2024
N. 02299/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2020, proposto da
PE OR e OL OR, in proprio e quali amministratori della società OR PE e OL S.S., rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, e AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A. - delle seguenti cartelle di pagamento inviate dall’Agenzia delle entrate – Riscossioni – Agente della Riscossione, prov. di Verona, su incarico di AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura “conto AGEA”, ai ricorrenti in qualità di coobbligati, inerenti il pagamento del c.d. prelievo supplementare latte di vacca ex l. 119/03 art. 1, comma 9: 1. cartella di pagamento n. 122 2018 00145277 45 001 ricevuta il 12.09.2018; 2. cartella di pagamento n. 122 2018 00145277 45 002 ricevuta il 12.09.2018;
B. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, con particolare riferimento all’atto di iscrizione a ruolo ed al ruolo indicato nelle cartelle sopra descritte (ossia al ruolo n. 2018/002672 reso esecutivo il 19 aprile 2018), nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dei ricorrenti, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Riscossione, di AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Avepa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 10 settembre 2024, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. OL Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con le cartelle di pagamento indicate in epigrafe, l’Agenzia delle entrate – Riscossioni – Agente della Riscossione, su incarico di AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura “conto AGEA” ha comunicato ai ricorrenti gli importi iscritti a debito nel ruolo reso esecutivo in data 19 aprile 2018, sia a titolo di capitale, che di interessi, per c.d. `Prelievo Latte sulle Consegne", con riferimento alla campagna lattiero - casearia 2014- 2015.
La società ricorrente ha impugnato la cartella avanti al Tribunale di Verona il quale, con sentenza n. sentenza n. 2888/2019 pubblicata il 19 dicembre 2019, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del G.a..
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2020 i ricorrenti hanno riassunto il giudizio avanti all’intestato TAR, riproponendo i medesimi motivi di impugnazione già fatti valere avanti il Giudice Ordinario e che di seguito si riportano in sintesi:
1. la notifica della cartella sarebbe affetta da nullità poiché manca la relazione di notifica, e la relativa sottoscrizione; inoltre, la notifica sarebbe avvenuta in violazione della normativa vigente;
2. le cartelle sarebbero nulle per difetto di sottoscrizione;
3. la cartella di pagamento sarebbe viziata siccome l’iscrizione a ruolo non è stata preceduta da una valida intimazione di pagamento, in quanto effettuata da AVEPA e non dalla Regione Veneto ai sensi degli artt. 1, comma 9, e 8 sexies, l. n. 33 del 2009, e la stessa iscrizione a ruolo è stata effettuata da AVEPA, asseritamente incompetente;
4. il riferimento contenuto nelle cartelle di pagamento al prelievo supplementare per l’anno 2016, sarebbe errato, il regime delle quote latte essendosi concluso il 31 marzo 2015; nelle cartelle impugnate risulterebbe omesso ogni riferimento agli atti di accertamento che dovevano essere necessariamente “notificati”, alla fine di ogni annata lattiero - casearia, ai produttori di latte da parte di AGEA; in particolare, sarebbe stato indicato il numero di un atto di intimazione effettuato da AVEPA, che riguarda la