TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-01-20, n. 202100097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-01-20, n. 202100097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100097
Data del deposito : 20 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2021

N. 00097/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00679/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, F D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mangeli in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 102;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2020 posizione 692125/A, nella parte in cui il Ministero della Difesa ha stabilito che le infermità non sono dipendenti da causa di servizio e ha conseguentemente negato il diritto del ricorrente ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo in relazione alle stesse, recependo il parere n. 45837/2019 dell'11 febbraio 2020, reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il dott. Nino Dello Preite e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, militare appartenente all’Esercito Italiano in servizio nella sede della -OMISSIS-, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del Decreto n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2020 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, con cui l’Amministrazione ha rigettato la domanda tesa al riconoscimento della causa di servizio per le patologie dallo stesso lamentate.

1.1. Premette in fatto che nel 2014 rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, documentato dal verbale di Polizia Stradale redatto in data 6 settembre 2014, e che, in esito agli esami diagnostici e alle cure del caso, gli veniva diagnosticata “ Cervicoalgia da contraccolpo, contusione torace e ginocchio destro ”.

1.2. Per tali patologie, in quanto ritenute postumi del sinistro stradale occorso durante il tragitto per raggiungere la sede di lavoro, il ricorrente presentava, in data 30 marzo 2016, apposita domanda di riconoscimento della causa di servizio, nella quale descriveva anche le mansioni fino a quel momento svolte.

1.3. A seguito di molteplici accertamenti clinico-diagnostici, la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Taranto, con verbale Modello BL/S – n. 400 del 17 aprile 2019 gli diagnosticava “ Cervicoalgia cronica sn cervicoartrosi, discopatie multiple, lussazione atlo odontoidea con stenosi del forame occipitale, radicolopatia cronica del brachioradiale di sinistra EMG certificata ” e lo giudicava “ permanentemente non idoneo al servizio nell’E.I. in maniera parziale qualora l’infermità in sub 1) sia riconosciuta SI dipendente da causa di servizio ”;
con successivo verbale modello BL/B – n. 265/E.I. del 6 maggio 2019 la menomazione complessiva dell’integrità fisica, psichica o sensoriale veniva ascritta alla Tabella A - Categoria 7 ^ .

1.4. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere n. 45837/2019, reso nell’Adunanza dell’11 febbraio 2020, esprimeva parere negativo in merito alla riconducibilità causale delle predette patologie a fatti di servizio.

1.5. Seguiva il provvedimento, in questa sede gravato, adottato dal Direttore del

II

Reparto - 7^ Divisione - Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa, con cui viene negata la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal Sig. -OMISSIS-.

1.6. La parte ha dunque impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, ritenendolo viziato sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche, chiedendo, altresì, l’espletamento in via istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio o di verificazione.

2. L’Amministrazione militare si è formalmente costituita in giudizio e, con memoria del 2 luglio 2020, ha resistito al ricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato ed inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è affidato ai seguenti motivi: “ Violazione di legge ovvero violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e succ. modificazioni. Eccesso di potere: motivazione erronea, motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria Violazione di legge ovvero violazione dell’art. 19 comma 4 del

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