TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-09-04, n. 202402366

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-09-04, n. 202402366
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402366
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 02366/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01333/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, D S, A T, E B, S F S, G C C M, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Milano, via della Guastalla 6;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Comune di Milano-Area Attività commerciali e SUAP – Unità Programmazione e Gestione Commercio su aree pubbliche – Ufficio Edicole, in data 17.04.2023, PG -OMISSIS- (ore 10.27.17), avente ad oggetto la “DECADENZA dell' autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici e REVOCA della relativa concessione di suolo pubblico per il chiosco sito provvisoriamente in -OMISSIS-, per inattività” (ns. doc. A);

- nonché di ogni ulteriore atto comunque antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, con particolare riferimento all''avvio di procedimento del Comune di Milano atti PG -OMISSIS-, volto alla decadenza dell''autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici ed alla revoca della relativa concessione di suolo pubblico per il chiosco sito provvisoriamente in -OMISSIS-, per presunta inattività, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1/2/2024:

per l’annullamento:

-) del provvedimento del Comune di Milano-Area Attività commerciali e SUAP – Unità Programmazione e Gestione Commercio su aree pubbliche – Ufficio Edicole, in data 17.04.2023, PG -OMISSIS- (ore 10.27.17), avente ad oggetto la “DECADENZA dell' autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici e REVOCA della relativa concessione di suolo pubblico per il chiosco sito provvisoriamente in -OMISSIS-, per inattività” (ns. doc. A);

- nonché di ogni ulteriore atto comunque antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, con particolare riferimento all''avvio di procedimento del Comune di Milano atti PG -OMISSIS-, volto alla decadenza dell''autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici ed alla revoca della relativa concessione di suolo pubblico per il chiosco sito provvisoriamente in -OMISSIS-, per presunta inattività, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere;

- della nota del Comune di Milano – Area Attività Commerciali e SUAP – Unità Programmazione e Gestione Commercio su aree pubbliche – Ufficio Edicole, a firma del Direttore di Area dott. P S e del Responsabile del Procedimento dott. F B, datata 7.11.2023, mai notificata alla ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di sostituzione con ampliamento e trasferimento dell''edicola posta provvisoriamente in -OMISSIS- (ns. doc. B);

- nonché di ogni ulteriore atto comunque antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, con particolare riferimento all''avvio di procedimento del Comune di Milano atti PG -OMISSIS-, volto alla decadenza dell''autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici ed alla revoca della relativa concessione di suolo pubblico per il chiosco sito provvisoriamente in -OMISSIS-, per presunta inattività, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è titolare dell’autorizzazione del Comune di Milano n. 4476 del 9.11.2020, ritirata il 26.11.2020, per la vendita di quotidiani e periodici, nei locali siti in Milano, ai -OMISSIS-.

Con nota datata 13.10 2022, il Comune di Milano avviava il procedimento amministrativo volto alla decadenza dell’autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici e alla revoca della relativa concessione di suolo pubblico, per inattività, adducendo una prolungata sospensione dell’attività commerciale sulla base di accertamenti effettuati tra il 27 luglio e il 29 agosto 2022, periodo in cui l’edicola sarebbe rimasta chiusa.

Con le “note partecipative” del 22.12.2022, la sig.ra -OMISSIS- evidenziava che, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, e ai conseguenti provvedimenti di limitazione della libertà di circolazione, l’edicola oggetto di causa non veniva aperta tutti i giorni, e soprattutto per tutta la giornata, senza peraltro interrompere completamente la propria operatività. A comprova di ciò, le medesime “note partecipative” allegavano ricevute di fornitura di quotidiani e riviste dal distributore DPD D’Albenzi Antonio e C., relative al periodo novembre 2020-ottobre 2022.

Le stesse “note partecipative” segnalavano altresì che l’edicola versava in uno stato di degrado per la presenza di topi e ratti, tali da creare problemi di natura sanitaria per la titolare e per gli stessi utenti, problema del resto già segnalato all’ Amministrazione con comunicazione del 21.07.2022, corredata del relativo materiale fotografico.

In ragione di tali “note partecipative” parte ricorrente chiedeva l’archiviazione del procedimento amministrativo aperto dal Comune di Milano.

Con nota prot. 53082/2023 del 30.01.2023, il Comune di Milano comunicava che “in sede di ulteriore verifica effettuata in loco il 19/01/2023 da parte di un ispettore della scrivente Area l’edicola è risultata chiusa”: da qui il preavviso di decadenza dell’autorizzazione alla vendita di quotidiani e riviste. La ricorrente inviava, quindi, al Comune di Milano ulteriori controdeduzioni, insistendo per l’archiviazione del procedimento per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, ed allegando, ad integrazione della documentazione in precedenza già depositata, copia delle ricevute di fornitura di quotidiani e riviste. Nello specifico, si rilevava anche che la circostanza che, nel corso della verifica effettuata il 19.01.2023, l’edicola fosse risultata chiusa non poteva essere posta a fondamento del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione “per mancato svolgimento dell’attività”, che presuppone viceversa una prolungata chiusura dell’esercizio commerciale che nella specie non sussisteva, come dimostrato dalla produzione documentale fornita. Nella medesima sede, si sottolineava altresì che, nel mese di marzo 2023, l’edicola era temporaneamente chiusa per lo svolgimento di lavori di bonifica e manutenzione ordinaria anche in ragione dello stato di degrado del chiosco, e dei luoghi ad esso circostanti.

L’ Amministrazione, con nota in data 17.04.2023, PG -OMISSIS- impugnata con il ricorso introduttivo, ha disposto la decadenza dell’autorizzazione amministrativa n. 4476 del 9.11.2020, rilasciata in favore della ricorrente per la vendita di quotidiani e periodici, e la revoca della relativa concessione di suolo pubblico per presunta inattività. Contestualmente, la stessa Amministrazione ha ordinato la rimozione del manufatto sito nei -OMISSIS- e l’eventuale ripristino del manto stradale, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dello stesso atto gravato, avvisando che in caso di inottemperanza, l’Amministrazione avrebbe avviato la procedura per la rimozione forzosa e la demolizione della struttura, con ripristino del suolo pubblico, addebitandone le spese al concessionario.

A fronte di detto provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso a sostegno del quale deduce:

violazione (per erronea e falsa applicazione) dell’art. 22, comma 5, lett. a) del D.LGS. 31.03.1998, n. 114, nonché dell’art. 1, comma 2 del 7 22.04.2001, N. 170;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento di potere, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché per ingiustizia manifesta.

La ricorrente rappresenta che in sede di partecipazione al procedimento amministrativo ha documentalmente dimostrato (mediante bolle di vendita/consegna) l’apertura (sebbene limitata) dell’esercizio commerciale, addirittura durante il periodo di emergenza sanitaria, anche tenuto conto che il legislatore non ha previsto un volume minimo di attività;
inoltre in fase procedimentale l’odierna ricorrente avrebbe richiamato anche la grave situazione di degrado conseguente alla presenza (non solo nel chiosco oggetto di concessione ma anche nel sedime stradale civico antistante) di topi e ratti.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 1 febbraio 2024 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 6 novembre 2023 con cui è stata rigettata la richiesta di sostituzione con ampliamento e trasferimento dello stesso chiosco con il quale parte ricorrente ribadisce le censure già formulate con il ricorso introduttivo lamentando la illegittimità del provvedimento comunale del 6.11.2023 per illegittimità derivata dal provvedimento comunale del 2.05.2023 anche perché il Comune non avrebbe tenuto conto delle cause giustificative rappresentate dalla ricorrente.

Si è costituito il Comune di Milano affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Preliminarmente va richiamata la disciplina di interesse di cui all’art. 22, comma 5 del d. lgs. 114/1998 secondo cui “Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a)sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno…”.

Dai documenti in atti e da quanto emerge dalle memorie dell’Amministrazione, appare evidente che l’edicola della ricorrente è rimasta certamente quasi sempre inattiva nel periodo tra il 2020 e il 2023.

Vanno, infatti, considerate le seguenti circostanze in fatto, acclarate in atti in modo evidente tanto da non ritenere necessaria ulteriore attività istruttoria ai fini della presente decisione:

-) i sopralluoghi svolti dalla Polizia Locale precisamente, in data 19.10.2020, 4.01.2021, in data 27.07.2022 e in data 29.08.2022 e infine in data 19.01.2023, in orari diversi, danno conto della chiusura dell’edicola;
(all.2, 3, 7, 10 del Comune in data 21/7/2023);

-) i commercianti della zona hanno riferito agli agenti di P.L. che “l’edicola in questione non avrebbe mai funzionato”;

-) la ricorrente non ha corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico (cosap) relativo agli anni 2021-2023;

-) la quantità irrisoria di prodotti acquistati mensilmente e la poca varietà degli stessi (cfr. all. 9 documentazione depositata dal Comune di Milano in data 21/7/2023) non può essere ritenuta compatibile con l’apertura di un servizio continuativo offerto agli utenti;

-) i prodotti in vendita risultano acquistati dal titolare di altra edicola e non dal distributore di zona (cfr. all. 9 depositato dal Comune di Milano in data 21/7/2023);

-) il degrado in cui versa l’edicola (cfr. materiale fotografico allegato 5) e dell’area circostante certamente risulta favorito dall’inattività di vendita di giornali;
condivisibilmente con le argomentazioni del Comune, infatti, la costante e diligente presenza in loco della titolare dell’edicola avrebbe senz’altro contribuito ad alleviare il degrado dell’area e ad evitare la presenza dei ratti.

Dall’esame di tutti queste circostanze deve ritenersi che i provvedimenti adottati dall’amministrazione risultano legittimamente assunti e adeguatamente motivati tenuto anche conto della giurisprudenza consolidata secondo cui “La revoca a seguito di inattività protratta per il periodo normativamente previsto costituisce una decadenza "ex lege" si pone quale atto dovuto di natura ricognitivo-dichiarativa e la stessa può essere evitata soltanto nella sussistenza delle ipotesi derogatorie specificamente previste o con la concessione di una proroga a seguito di motivata richiesta inoltrata prima della scadenza del termine suddetto”( T.A.R. Roma Lazio sez. II. 19 luglio 2011 in Foro amm. TAR 2011, 7-8, 2370).

Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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