TAR Firenze, sez. II, decreto cautelare 2010-03-12, n. 201000196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, decreto cautelare 2010-03-12, n. 201000196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000196
Data del deposito : 12 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00392/2010 REG.RIC.

N. 00196/2010 REG.ATTI

N. 00392/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 392 del 2010, proposto da:
Azienda Agricola La Sterza di D S &
C. s.n.c., S D, rappresentati e difesi dall'avv. J S, con domicilio eletto presso J S in Firenze, corso Italia N. 2;

contro

Comune di Chianni in persona del Sindaco p.t., Provincia di Pisa in persona del Presidente pro tempore, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Dipartimento Provinciale di Pisa;

nei confronti di

Societa' Bartoli S.r.l., Societa' P &
P S.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche ai sensi di quantp disposto dall’art. 21, comma 9, legge 1034/1971,

- dell’ordinanza n. 1 del 8 gennaio 2010, notificata alla La Sterza s.n.c. in data 15 gennaio 2010, del Sindaco del Comune di Chianni, recante ad oggetto “Rimozione dei rifiuti dai terreni e relativo smaltimento/recupero in Chianni Loc. La Sterza di cui alla DIA n. 9/2007”, nella parte in cui ha ordinato al Sig. D S in qualità di titolare dell’Azienda Agricola “La Sterza di D S &
C. s.n.c.”, “la rimozione dei rifiuti dai terreni agricoli in Loc. La Sterza e il relativo smaltimento/recupero che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;
[…] il versamento della sanzione pecuniaria amministrativa di € 155,00 in virtù dell’art. 255 D.lgs. 152/06”.

- nonché di ogni ulteriore atto, provvedimento e/o comportamento presupposto, consequenziale o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ed in particolare: della ingiunzione n. 1 del 17 gennaio 2009 dell’Ufficio tecnico – Settore urbanistico – Edilizia Privata del Comune di Chianni, avente ad oggetto “immediata sospensione dei lavori di reinterro di un appezzamento di terreno agricolo ubicato in Chianni, loc. La Sterza di cui alla DIA n° 9/2007”;
del documento dell’Arpat di Pisa pervenuto al Comune di Chianni in data 8 gennaio 2009, prot. 55, con il quale “si accerta che il materiale utilizzato per il reinterro viene prodotto mediante trattamento con aggiunta di reagente flocculante e successiva sedimentazione e filtropressatura, tanto da far ritenere che tali fanghi siano da considerare rifiuti”;
e della nota dell’Arpat – Dipartimento provinciale Pisa del 6 ottobre 2009, prot. 77494, inviata al Comune di Chianni - Servizio Ambiente e all’Amministrazione Provinciale di Pisa, nella quale si afferma che “i materiali utilizzati mediante spandimento sui terreni posti in Via per Miemo Loc. La Stera Comune di Chianni (PI), di proprietà dell’Azienda Agricola La Sterza di D S &
C. s.n.c. prodotti presso l’impianto di trattamento ‘materiali inerti di cava’ della ditta Bartoli s.r.l. posto in Loc. il Ponte Comune di Peccioli (PI) sono di fatto rifiuti” e viene richiesta al Comune di Chianni l’emissione di un provvedimento ordinativo a carico del sig. D S per la rimozione dei rifiuti dai terreni agricoli ed il loro relativo smaltimento/recupero.

ogni ulteriore documento, parere, allegato, anche se non richiamato, dei suddetti atti.


Visto il ricorso con i relativi allegati, spedito a mezzo raccomandata postale per la notifica in data 11 marzo 2010 dall’Ufficio postale, Succursale n. 10 di Firenze e depositato in data di oggi;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie incidentalmente proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che l’istanza cautelare può essere trattata alla Camera di consiglio in data 1° aprile 2010;

Ritenuto, a prescindere dal fatto che non è dimostrato che la notifica dell’atto di ricorso - spedito in data di ieri - si è già perfezionata, insussistente, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare alla predetta Camera di consiglio, la rappresentata situazione di estrema gravità e urgenza posto che:

a) il ricorso è stato notificato a quasi due mesi dalla notifica dell’ordinanza impugnata, quando era già scaduto il termine di 30 giorni assegnato per la rimozione del materiale considerato rifiuto;

b) la richiesta della misura cautelare urgente si basa sul timore che l’Amministrazione possa procedere in ogni momento alla rimozione forzata con spese a carico della ricorrente, ossia su un danno meramente patrimoniale pienamente risarcibile in caso di esito favorevole della causa;

Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza di che trattasi;


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