TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-10-20, n. 202300577
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 00577/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , e il -OMISSIS- di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono ex lege domiciliati, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
- dello “-OMISSIS- – verbale -OMISSIS- del 10.06.2023 del Consiglio di classe della-OMISSIS-di Perugia, contenente il giudizio di non ammissione della ricorrente all’esame di Stato e la mancata attribuzione dei crediti formativi per l’anno scolastico -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi, per quanto possa occorrere: il tabellone riportante i risultati dello scrutinio finale dell’anno scolastico -OMISSIS- della classe -OMISSIS-, nella parte in cui contempla la ricorrente tra i non ammessi all’esame di maturità; la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “comunicazione non ammissione all’esame di Stato”; tutte le operazioni dello scrutinio finale, le valutazioni ivi compiute e, segnatamente, quelle attinenti alle materie Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca, Lingua e cultura straniera inglese, la relativa attribuzione dei punteggi e la mancata assegnazione dei crediti per l’anno scolastico -OMISSIS-; i verbali -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- del Consiglio di classe della -OMISSIS-; il documento del Consiglio di classe della classe -OMISSIS- datato 12.05.2023; tutti i giudizi espressi nei confronti della ricorrente, nonché le relative attribuzioni di punteggio e le valutazioni delle verifiche dell’andamento didattico-disciplinare, attribuiti nelle singole discipline di insegnamento sulla cui scorta è stata disposta la negativa deliberazione del Consiglio di classe;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 21.08.2023,
- della “scheda del candidato” predisposta in data-OMISSIS- Commissione d’esame del -OMISSIS-, contenente i dati anagrafici, i dati di presentazione e i dati di valutazione all’esito dell’esame di Stato sostenuto dalla candidata -OMISSIS-, depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 6.07.2023, dalla quale risulta l’esito della prova orale ed altresì l’attribuzione di un punteggio finale pari a-OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi, per quanto possa occorrere, la pubblicazione in data 3.7.2023 nell’albo esiti finali dei risultati delle prove di maturità, dalla quale risulta la mancata indicazione dell’esito finale dell’esame della studentessa -OMISSIS-, la nota prot. -OMISSIS- del Presidente della III Commissione d’esame, trasmessa a mezzo PEC, la nota PEC prot. n. -OMISSIS- della Dirigente scolastica del -OMISSIS-, la nota PEC prot. -OMISSIS- della Dirigente scolastica del -OMISSIS-, il “Registro dei risultati degli esami – Quadro Sinottico Candidati” redatto in data-OMISSIS- Commissione d’esame del -OMISSIS-, nella parte in cui non sono stati assegnati i crediti scolastici in favore dell’alunna per l’ultimo anno di scuola, né risulta l’indicazione dei crediti scolastici complessivamente attribuiti alla studentessa, dalla quale risulta l’attribuzione alla candidata -OMISSIS-, di un punteggio finale pari a 50/100 e la relativa nota di accompagnamento prot. -OMISSIS- della Dirigente scolastica, documenti entrambi depositati in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 26.07.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del merito e del -OMISSIS- di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 15.06.2023, la ricorrente, studentessa del quinto anno del -OMISSIS-, ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti indicati in epigrafe, in forza dei quali ella è risultata non ammessa all’esame di Stato per il conseguimento della maturità.
Secondo la ricorrente, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per i motivi di seguito sintetizzati.
I. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 13 e 15 del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 45 del 9.03.2023 ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo la ricorrente, si duole del fatto che la valutazione che ha portato alla sua non ammissione all’esame di Stato sarebbe affetta da carenza di istruttoria e di motivazione e contrasterebbe con l’andamento della stessa allieva nella maggior parte delle materie, con la media dei voti riportati nelle stesse e con quelli ottenuti nelle materie caratterizzanti dell’indirizzo prescelto (Storia, Filosofia e Storia dell’arte);
II. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 13 e 15 del d.lgs. n. 62/2017, dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 45 del 9.03.2023, dell’art. 1, co. 5, del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 2, co. 4 e 8, del D.P.R. n. 249/1994 ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo la ricorrente, la sua mancata ammissione all’esame di Stato sarebbe illegittima perché non preceduta da atti che durante l’anno scolastico avessero evidenziato situazioni di criticità tali da rendere necessaria l’attivazione di procedure di recupero formativo, né da comunicazioni all’allieva o alla sua famiglia di siffatte situazioni di criticità.
Con il proprio ricorso, la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, l’ammissione con riserva, anche con decreto monocratico ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., all’esame di Stato.
2. – Con decreto monocratico n. -OMISSIS-è stata concessa alla ricorrente la tutela cautelare urgente nella forma dell’ammissione con riserva all’esame di Stato.
3. – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, il collegio, impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche in rito, ha confermato nelle more del giudizio la misura cautelare dell’ammissione con riserva della ricorrente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria.
5. – Dalla documentazione successivamente versata in atti risulta che la ricorrente ha quindi sostenuto le prove dell’esame di Stato, ottenendo le votazioni di tredici ventesimi alla prima prova scritta, di sette ventesimi alla seconda prova scritta (Lingua e cultura latina) e di undici ventesimi al colloquio.
Risulta, inoltre, che la ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio di classe l’attribuzione, a titolo di crediti scolastici, di nove punti su dodici per il terzo anno di corso e di dieci punti su tredici per il quarto anno di corso.
Con riguardo ai crediti scolastici relativi al quinto anno, la difesa dell’Amministrazione riferisce che sarebbe stato attribuito un punteggio figurativo di sette punti su quindici per consentire l’inserimento del nominativo della ricorrente nel gestionale informatico dell’esame di Stato, pur contestando la spettanza alla studentessa di detto credito in ragione della sua mancata ammissione all’esame da parte del Consiglio di classe.
Per questa ragione, nell’albo degli esiti finali dell’esame di Stato, non sarebbe stato riportato il voto finale accanto al nominativo della ricorrente.
6. – Con atto notificato il 11.08.2023 e depositato il 21.08.2023, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la “scheda del candidato” del 3.07.2023, dalla quale risulta l’esito della prova orale e l’attribuzione di un punteggio finale pari a-OMISSIS-, e gli altri atti in epigrafe indicati, dai quali risulta la mancata indicazione dell’esito finale dell’esame della studentessa.
Secondo la ricorrente, tali atti sarebbero affetti da nullità per elusione del giudicato cautelare o, comunque, sarebbero illegittimi per la mancata attribuzione dei crediti scolastici per il quinto anno di corso e la mancata espressione della votazione finale dell’esame di Stato al quale l’allieva era stata ammessa con riserva in forza dei provvedimenti cautelari emessi da questo Tribunale.
Con i motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto la concessione della tutela cautelare anche nei confronti dei suddetti atti, con ordine alle Amministrazioni resistenti di portare a termine il procedimento di valutazione della candidata, attraverso l’attribuzione alla stessa del numero di crediti scolastici effettivamente spettanti in ragione della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, secondo la tabella sub A allegata al d.lgs. n. 62/2017, e la successiva espressione del voto definitivo e finale dell’esame di Stato.
7. –