TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-02-25, n. 202100564

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-02-25, n. 202100564
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100564
Data del deposito : 25 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2021

N. 00564/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00440/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 440 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R T, G P e S S, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Catania, Via Pasubio 6;

contro

Ministero dell'Interno (Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Comune di Mascalucia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

-O-in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

-O-in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
-O-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti

della informazione interdittiva antimafia emanata con provvedimento prot.-O-dalla Prefettura di Siracusa, Ufficio territoriale del Governo e notificata il -O-

della nota prot.-O-della Prefettura di Siracusa Ufficio territoriale del Governo, notificata il -O-

di ogni altro atto propedeutico, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da -O-

- della Determinazione Dirigenziale n. -O-, con la quale il Responsabile del Servizio Area Urbanistica del Comune di Mascalucia, dispone la “ REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA affidamento del servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia. CIG: -O-(mandante) per avvenuta interdittiva antimafia ”;

- della nota prot. n.-O- del RUP del Comune di Mascalucia, Area Urbanistica, con la quale (seppur in modo non chiaro) si comunica alla -O-“ Revoca dell’aggiudicazione definitiva del servizio settennale, di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia. CIG:-O-(Capogruppo) -O-(mandante) per avvenuta interdittiva antimafia ”;

- della Determinazione Dirigenziale n. -O-, nella parte in cui il Responsabile del Servizio Area Urbanistica del Comune di Mascalucia “ CONFERMA REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINAZIONE n. -O-del servizio di spazzamento e raccolta, del Comune di Mascalucia. CIG: -O-srl ”;

- della Determinazione Dirigenziale n. -O-, nella parte in cui il Responsabile del Servizio Area Urbanistica del Comune di Mascalucia “ DETERMINA DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE il servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia, in favore -O- ” e “ DI AFFIDARE l’espletamento del servizio con la consegna del servizio e sotto riserva di Legge, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa sottoscrizione di apposito verbale, a favore -O- ”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno (Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo);

Visto l’atto di intervento ad opponendum di -O-S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha rappresentato quanto segue.

-O-S.r.l. -O-opera nel settore dell’igiene urbana ed ambientale.

In tanti anni di attività non ha sofferto mai di alcun genere di criticità legale con riguardo ai titoli abilitativi necessari per lo svolgimento del suo core business e, negli ultimi cinque anni (-O-), è stata anche inserita nella c.d. white list , quale impresa che la Prefettura ha certificato non essere soggetta ad alcun tentativo di infiltrazione mafiosa.

-O-la società ha ritenuto opportuno, per ragioni di sviluppo imprenditoriale, affacciarsi nel settore della raccolta urbani dei rifiuti;
-O-più in particolare, ha partecipato ad alcune gare d’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani unitamente alle società -O-S.r.l., imprese già operanti nel settore della raccolta dei rifiuti e iscritte nell’elenco delle imprese non soggette ad alcun tentativo di infiltrazione mafiosa.

La predetta partnership commerciale, tuttavia, non ha assorbito l’intero spettro della presenza di -O-S.r.l. all’intero del settore della raccolta dei rifiuti;
nello stesso tempo -O-S.r.l. ha continuato a operare in tutti gli altri settori all’interno dei quali già operava senza il contributo commerciale di alcuno ed ha sperimentato, da sola, l’ingresso in altri comparti del settore rifiuti.

Le collaborazioni fra -O-da un lato, e -O-S.r.l., dall’altro, sono cessate per divergenze imprenditoriali già nel 2016;
sennonché solo successivamente alla predetta data, le citate compagini sociali, che sino a quale momento avevano goduto della iscrizione nella white list , sono state oggetto di provvedenti restrittivi dell’Autorità giudiziaria perché riconducibili al sig. -O-, soggetto che gli organi inquirenti prima e la magistratura giudicante dopo, hanno ritenuto affiliato ad organizzazioni mafiose;
circostanza conosciuta dalla -O-S.r.l. solo dagli organi di stampa, allorquando il predetto è stato sottoposto a misure cautelari.

L’attività di -O-S.r.l. è proseguita regolarmente anche dopo le vicissitudini giudiziarie che hanno interessato le predette imprese.

-O-a causa delle vicende che hanno interessato le già citate società -O-S.r.l, è stata sottoposta dalla Prefettura di Siracusa, nel 2018, ad una visita ispettiva del Gruppo Interforze della sezione antimafia.

All’esito della predetta istruttoria, l’Amministrazione dell’Interno non ha assunto alcun provvedimento nei confronti della -O-la quale ha continuato a svolgere regolarmente la propria attività imprenditoriale ed ha acquisito ulteriori commesse pubbliche e private.

In data 6 dicembre -O-, -O-S.r.l. ha inoltrato istanza alla Prefettura di Siracusa per il rinnovo dell’iscrizione nella white list , sicura di potere confidare sul proprio inappuntabile curriculum e sugli esiti positivi della visita ispettiva svolta dal Gruppo Interforze.

Invece, in data -O-, la Prefettura di Siracusa ha notificato alla -O-S.r.l. il provvedimento di interdittiva antimafia, il preavviso di revoca dell’iscrizione dalla white list e l’avvio del procedimento finalizzato alla nomina degli amministratori straordinari ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014.

Con ricorso notificato in data 13 marzo 2020 e depositato in data 14 marzo 2020 la -O-S.r.l. ha proposto le domande in epigrafe.



1.1. Ha proposto atto di intervento ad opponendum -O-evidenziando di avere interesse concreto ed attuale al rigetto del gravame di -O-s.r.l. in quanto la stessa è stata dichiarata aggiudicataria dell’appalto indetto dall’ARO Milazzo per l’affidamento settennale del servizio di igiene ambientale, e -O-s.r.l., graduata al secondo posto, ha ottenuto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione con sentenza di prime cure impugnata da -O-sicché il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio determinerebbe l’aggiudicazione del testé citato appalto a -O-S.r.l.



1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno (Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo), chiedendo il rigetto del ricorso e della contestuale istanza di sospensione.



1.3. Dopo l’accoglimento della domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, decr. 16 marzo 2020, n. 124) e l’accoglimento della domanda cautelare ex art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, decr. 10 aprile 2020, n. 287), con ordinanza 29 aprile 2020, n. 403 la domanda cautelare è stata respinta.



1.4. Con ordinanza-O-- sull’appello proposto da -O-S.r.l. avverso la sopra richiamata ordinanza cautelare - il Giudice di seconde cure ha ritenuto che le esigenze cautelari della società ricorrente potevano essere tutelate attraverso una sollecita definizione del ricorso nel merito, senza sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.



1.5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 30 luglio 2020, -O-S.r.l. ha avversato gli atti in epigrafe, riguardanti – in sintesi – la revoca dell’affidamento dell’appalto all’ATI tra -O-S.r.l. e -O-S.r.l. del Comune di Mascalucia e il successivo affidamento dello stesso all’ATI tra-O-S.r.l. e -O-S.r.l..



1.6. Con decreto 31 luglio 2020, n. 585 è stata respinta la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. avanzata dalla parte ricorrente.

Alla camera di consiglio del 17 settembre 2020, come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla sospensiva in relazione alla fissazione dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2020;
pertanto è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.

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