TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-10-18, n. 201202445

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-10-18, n. 201202445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201202445
Data del deposito : 18 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03639/2011 REG.RIC.

N. 02445/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03639/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3639 del 2011, proposto da:
M3 Costruzioni srl, con sede in Catania via Ingegnere n.95, in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con srl M e l’Impresa Savoca Sabatino, nonché con SC Progetti srl e Sysma Systems Management, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Umberto, 296;

contro

La S.A.C. - Società Aeroporto Catania Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Zoccolanti, 5;
--U.R.E.G.A. Ufficio Reg.le Espletamento Gare Appalti - Sez. di Catania, U.R.E.G.A, Uff. Reg.Le Espletamento Gare Appalti, Sezione Centrale, Ass.to Regionale Infrastrutture e Moblita' , Dipartimento delle Infrastrutture Mobilita' e Trasporti, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Consorzio Nazionale Coop. di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop., in proprio e n.q. di mandataria dell’ATI tra la srl Musumeci Costruzioni Generali e la srl IPE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via V. Giuffrida, 37;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione della ricorrente, con i relativi verbali, dalla pubblica gara per l'aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate in acciaio ed opere connesse presso l'aeroporto di Catania - Fontanarossa, comunicato con nota prot. n. 237247 datata 10 novembre 2011, nonche', occorrendo, avverso tale nota, avverso la mancata riammissione al concorso in autotutela, avverso la nota prot. n. 267415 del 5 dicembre 2011, in subordine, avverso il bando pubblico, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto, lex specialis, in parte qua;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.A.C.- Società Aeroporto Catania Spa -e dell’U.R.E.G.A. Ufficio Reg.Le Espletamento Gare Appalti - Sez. di Catania e dell’ U.R.E.G.A, Uff. Reg.Le Espletamento Gare Appalti Sezione Centrale e dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Moblita' , Dipart. Infrastrutture Mobilita' e Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2012 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La S.A.C. - Società Aeroporto Catania S.p.A. - con bando del 27 luglio 2011 ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato "... di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate in acciaio ed opere connesse presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa ..." da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso .

La procedura di gara ha avuto inizio il 9 novembre 2011, data in cui si è insediata la Commissione di gara.

In tale seduta, durante le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione ha escluso dalla procedura il Raggruppamento M3 Costruzioni S.r.l., M S.r.l. e Savoca Sabatino;
indi, con nota prot. n.237247 del 10.11.2011, ne ha comunicato formalmente l’esito e i presupposti motivi di esclusione:

- “i professionisti non amministratori, indicati per l'espletamento del servizio, non producono le

dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.L.vo 163/2006 come espressamente richieste nel disciplinare;

-“il professionista con meno di cinque ami di abilitazione professionale indicato non risulta essere componente del raggruppamento”

La Commissione nella medesima seduta, ha poi proceduto all'apertura delle buste contenti le offerte economiche ed alla determinazione della soglia di anomalia.

La M3 Costruzioni, nelle more di espletamento della procedura, con ricorso depositato il 16.12.2011, ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, previa domanda cautelare di ammissione con riserva, la sua esclusione dalla gara adducendo, con riferimento ad entrambi i motivi di esclusione, la seguente articolata censura:

-Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, del D.P.R. 05.10.2010 n.207, del D.L. 13.05.2011 n.70, convertito In Legge 12.07.2011 n.106 e della Legge Regionale 12.07.2011 n.12. Nonché, occorrendo, della Legge Regionale 02.08.2002 n.7, che recepisce e modifica la Legge 11.02.1994 n. 109, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e del D.Lgs. 17.03.1995 n. 158;

-Violazione delle Direttive CE 31.03.2004 n.17 ed 31.03.2004 n.18;

-Violazione del principi di par condicio, favor partecipationis e concorrenza e del principio del giusto procedimento;

-Violazione del principi generali in materia di appalto, nonché dei principi di trasparenza, buon andamento e ragionevolezza, di cui all'art. 97 della Costituzione;

-Eccesso di potere. Illogicità manifesta;

-Difetto di motivazione;

-Illegittimità derivata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, con l'ordinanza del 16 gennaio 2012, n. 73, ha accolto l'istanza cautelare annessa al ricorso, ordinando l'ammissione in gara con riserva della M3 Costruzioni e fissando per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 19 luglio 2012.

In conseguenza del provvedimento giudiziale di ammissione con riserva, in data 7 febbraio 2012, è stata riaperta la procedura di gara

All'esito di tale seduta, l'amministrazione ha riammesso in gara la ricorrente con riserva ed ha rideterminato la soglia di anomalia, nella quale la M3 Costruzioni risultava aver offerto un ribasso maggiore rispetto a quello offerto dal raggruppamento Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti";
nella medesima seduta la Commissione dichiarava che le offerte, affette da sintomi di anomalia, sarebbero state oggetto di verifica.

Il Raggruppamento capeggiato dal Consorzio Ciro Menotti dapprima, con atto notificato il 16 febbraio 2012, ha spiegato intervento ad opponendum nel presente giudizio e poi ha proposto ricorso in appello avverso l'ordinanza del TAR n. 73/2012 (eccependo in tal sede, tra l'altro, la inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notifica al medesimo, quale contro interessato al mantenimento del provvedimento di esclusione, già, a suo dire, individuato nel verbale impugnato). Il C.G.A, con ordinanza del 20.04. 2012, n.235 ha respinto l'appello.

Nelle more l'UREGA con nota del 13 aprile 2012 ha comunicato al Consorzio Ciro Menotti il verbale di gara del 10 aprile 2012 con cui veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore del Raggruppamento M3 Costruzioni col ribasso del 45,5283%.

Il Raggruppamento ricorrente, in data 9 maggio 2012, ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio anche al Raggruppamento capeggiato dal Consorzio Ciro Menotti;
quest’ultimo ha impugnato, con atto notificato nei giorni 16/24 maggio 2012, in via incidentale i verbali di gara ed il provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui la M3 Costruzioni non è stata esclusa dalla gara anche per motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli rilevati dal seggio di gara nella seduta del 9 novembre 2011.

Avverso tale ricorso incidentale, la M3 Costruzioni ha proposto controricorso eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse e la manifesta tardività dello stesso e ha opposto altresì altro ricorso incidentale con il quale è stata dedotta l’illegittimità dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui il Consorzio Ciro Menotti è stato ammesso alla gara.

La s.p.a. S.A.C., l’U.R.E.G.A, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e l’interveniente Consorzio Nazionale Coop. di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop, in proprio e n.q., hanno contestato la fondatezza dell’impugnativa e il detto Consorzio ne ha altresì eccepito l’inammissibilità.

All’udienza del 19 luglio 2012 la causa è stata assegnata a sentenza.

DIRITTO

A)L’eccezione di inammissibilità del gravame introduttivo per omessa notifica al soggetto controinteressato, proposta dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”, va rigettata.

Invero, nel verbale di gara impugnato del 9.11.2011 non risulta individuato alcun controinteressato, poichè la indicazione in tale sede delle offerte economiche ammesse ovvero di quelle affette da “i sintomi di anomalia” (con conseguente riserva di verifica) non configura né attribuisce alle imprese di riferimento alcuna posizione di graduatoria.

B)Il ricorso incidentale spiegato dal Consorzio “Ciro Menotti”, con atto notificato il 16/24 maggio 2012, è irricevibile per tardività.

Invero : 1)nella seduta del 7.02.2012, a seguito di convocazione del 26.01.2012, la Commissione aveva riammesso in gara il RTI M3 Costruzioni ed in tale sede era presente un rappresentante del RTI Consorzio Ciro Menotti;
2)con atto notificato il 16.02.2012, il RTI Consorzio Ciro Menotti è intervenuto nell’odierno giudizio;
3)per i soggetti intervenuti, l’art.42, comma 1^, cpa prevede che il termine per la proposizione del ricorso incidentale decorre dall’effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.

C)Il ricorso introduttivo del giudizio è fondato.

Ritiene il Collegio che:

1)La disposizione di cui alla parte finale della lettera F) del disciplinare di gara (a pag.11) non si attaglia, come dedotto dalla parte ricorrente, alla fattispecie di causa. Invero, nel caso, i soggetti designati dal R.T.I. concorrente per la redazione della progettazione esecutiva sono non dei singoli, individuati professionisti, ma piuttosto soggetti a struttura associativa, e cioè la s.r.l. S.C. Progetti e lo studio tecnico associato Sysma Systems Management, abilitati al peculiare incarico ai sensi dell’art. 90, comma 1°, D.L.vo n.163/06 (norma richiamata in disciplinare) e che, in tale loro veste, hanno legittimamente reso le dichiarazioni prescritte dall’art.38 del D.L.vo n.163/2006 (cfr

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