TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-17, n. 202202070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-17, n. 202202070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202070
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 02070/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00743/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 743 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;

nei confronti

del Provveditorato regionale della Calabria e del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato regionale per la Calabria del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- , di irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, -OMISSIS- del Corpo della Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, impugna il provvedimento con cui il Provveditorato regionale per la Calabria del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della deplorazione per inosservanza delle disposizioni sulla conservazione delle munizioni (art. 4, co. 1, lett. l), d.lgs. 449/1992). Il procedimento disciplinare è scaturito da un ordinario controllo dell'armamento e del munizionamento avvenuto in data -OMISSIS-, all'esito del quale è stato appurato che il ricorrente possedeva, anziché 30 cartucce appartenenti al lotto 2008, consegnato in dotazione, altrettante cartucce di lotti differenti (17 cartucce appartenenti al lotto 2008, 1 cartuccia appartenente al lotto 2001, 10 cartucce appartenenti al lotto 1993 e 2 cartucce appartenenti al lotto 1992).

2. Resiste il Ministero della Giustizia, richiamando la relazione istruttoria predisposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria presso il Provveditorato regionale.

3. La causa viene trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 4 novembre 2022.

4. Con il primo motivo di ricorso, l'esponente denuncia l'illegittimità provvedimentale per violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.) e del principio del giusto procedimento, in quanto la sanzione è stata inflitta nonostante egli non avesse potuto partecipare all'audizione dinanzi al Consiglio regionale di Disciplina per gravi ragioni di salute, comprovate da un certificato medico e dal verbale della visita di controllo domiciliare dell'INPS (all. 5 ricorso).

La doglianza è infondata, giacché, per costante giurisprudenza, l'impedimento alla partecipazione alla seduta del Consiglio di Disciplina deve consistere in una vera e propria impossibilità oggettiva ad intervenire all'audizione, non potendosi ritenere sufficiente un qualsiasi stato di infermità, e l'onere di dimostrarne la sussistenza grava sull'incolpato. In mancanza di tale dimostrazione, l'assenza del sottoposto al procedimento disciplinare non vizia il procedimento stesso, né il provvedimento finale (cfr. T.A.R. Aosta, Sez. I, 30 ottobre 2017, n. 62;
T.A.R. Roma, Sez. I, 24 settembre 2021, n. 9892;
T.A.R. Napoli, Sez. VII, 7 aprile 2021, n. 2308). La giurisprudenza ha anche precisato che per ritenere sussistente il legittimo impedimento « non risulta sufficiente la presentazione di un certificato medico che ne attesti una malattia, essendo invece onere di chi intenda far valere questa sua situazione personale, per ottenere il differimento della riunione, dare prova appunto di tale legittimo impedimento » (T.A.R. Roma, Sez. I ter , 12 ottobre 2017, n. 10245).

Nella fattispecie il ricorrente ha trasmesso all'amministrazione un certificato, datato -OMISSIS-, attestante uno stato febbrile elevato (39,5°) con dolori diffusi e contenente il mero consiglio di stare a riposo per 6 giorni onde evitare eventuali complicanze. Il documento è inidoneo a dimostrare l'impossibilità assoluta di presenziare all'audizione, tenutasi tre giorni dopo (-OMISSIS-). L'oggettivo impedimento non emerge neppure dal verbale della visita ispettiva, attestante unicamente l'incapacità al lavoro e, comunque, non trasmesso all'amministrazione. L'interessato ha inoltre omesso di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, ove fosse stato presente alla riunione, onde indirizzare l'amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta. In particolare, come si osserverà a breve, egli non ha fornito informazioni rilevanti al fine di provare l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione.

5. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio del giusto procedimento e degli artt. 55 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 32 d.p.r. 395/1995 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento alla Segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale -OMISSIS-, della quale egli è -OMISSIS-.

La censura è destituita di fondamento.

L'art. 32, co. 4, d.p.r. 395/1995 prescrive che l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti che ricoprono cariche sindacali deve essere comunicato alla segreteria nazionale dell'associazione, ove maggiormente rappresentativa dei lavoratori sul piano nazionale. Tuttavia, la comunicazione non ha precipua funzione di garanzia dell'incolpato, avendo unicamente la funzione di rendere edotte dell'episodio le organizzazioni sindacali per valutazioni d'ordine generale e per il monitoraggio dell'andamento complessivo dei procedimenti disciplinari. L'art. 32 d.p.r. 395/1995, inoltre, non riconnette alcuna conseguenza all'omissione di siffatto adempimento. Ne consegue che la mancata comunicazione non costituisce causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio (T.A.R. Reggio Calabria, Sez. I, 7 aprile 2017, n. 322).

6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti per il medesimo fatto (art. 9 d.lgs. 449/1992 e art. 117 d.p.r. 3/1957).

Anche questo motivo è infondato.

La sospensione del procedimento disciplinare è prescritta unicamente quando l'appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria viene sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti (art. 9 d.lgs. 449/1992).

L'identità dei fatti non sussiste nel caso di specie, poiché il fatto contestato nel procedimento disciplinare consiste nel possesso di un munizionamento irregolare, mentre l'azione penale è stata esercitata per l'omessa denuncia di tale munizionamento all'autorità di pubblica sicurezza (cfr. all. 7 ricorso).

7. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta l'insussistenza dei presupposti dell'illecito disciplinare, in quanto il ricorrente avrebbe sempre custodito le proprie munizioni con la massima diligenza, esibendo, alla data del controllo, lo stesso numero (30) di cartucce affidatogli.

La censura è infondata.

La contestazione disciplinare concerne la diversa composizione del munizionamento: come esposto, il ricorrente ha ricevuto in dotazione 30 cartucce appartenenti al lotto 2008, mentre, in sede di controllo, ha esibito altrettante cartucce, ma appartenenti a diversi lotti. È dunque emerso il possesso di un munizionamento che il ricorrente non aveva titolo di detenere. Come esposto nella relazione del Provveditorato, l'esponente si era giustificato sostenendo che il possesso di cartucce differenti da quelle in dotazione fosse riconducibile alla sua partecipazione alle esercitazioni di tiro organizzate dall'amministrazione, potendo, dunque, esservi stata confusione tra le cartucce da esercitazione e quelle in dotazione. Tuttavia, all'esito dei controlli, la dichiarazione del ricorrente è risultata inverosimile, poiché le due esercitazioni alle quali egli aveva partecipato prevedevano l'utilizzo di cartucce appartenenti ai lotti 2000 e 2008. È rimasto, dunque, ingiustificato il possesso di munizioni afferenti ai lotti 1992, 1993 e 2001.

8. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.

9. Stante la costituzione formale dell'amministrazione, le spese di giudizio vengono compensate.

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