TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-17, n. 202202070
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Testo completo
Pubblicato il 17/11/2022
N. 02070/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;
nei confronti
del Provveditorato regionale della Calabria e del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato regionale per la Calabria del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- , di irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS- del Corpo della Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, impugna il provvedimento con cui il Provveditorato regionale per la Calabria del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della deplorazione per inosservanza delle disposizioni sulla conservazione delle munizioni (art. 4, co. 1, lett. l), d.lgs. 449/1992). Il procedimento disciplinare è scaturito da un ordinario controllo dell'armamento e del munizionamento avvenuto in data -OMISSIS-, all'esito del quale è stato appurato che il ricorrente possedeva, anziché 30 cartucce appartenenti al lotto 2008, consegnato in dotazione, altrettante cartucce di lotti differenti (17 cartucce appartenenti al lotto 2008, 1 cartuccia appartenente al lotto 2001, 10 cartucce appartenenti al lotto 1993 e 2 cartucce appartenenti al lotto 1992).
2. Resiste il Ministero della Giustizia, richiamando la relazione istruttoria predisposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria presso il Provveditorato regionale.
3. La causa viene trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 4 novembre 2022.
4. Con il primo motivo di ricorso, l'esponente denuncia l'illegittimità provvedimentale per violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.) e del principio del giusto procedimento, in quanto la