TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2023-09-27, n. 202314305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2023-09-27, n. 202314305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314305
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 09340/2023 REG.RIC.

N. 14305/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09340/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9340 del 2023, proposto da M B, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Montefiascone (Vt) in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza della responsabile del Settore VI dell'AC, in data 29 marzo 2023 n. 3, notificata il successivo 4 aprile 2023, di rimessione in pristino degli interventi compiuti nella sua abitazione, qualificati come di ristrutturazione edilizia pesante, in quanto comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e la modifica della volumetria complessiva dell'edificio, realizzati in assenza di permesso di costruire.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, con ordinanza in data 18.07.2023, si era disposto che il Comune intimato depositasse i documenti di cui all’art. 46, co. 2, c.p.a., oltre documentata relazione dei fatti per cui è causa, riferita in particolare all’eventuale pendenza di un procedimento amministrativo derivante da istanza di sanatoria presentata dalla parte ricorrente;

Rilevato che detto Comune non ha provveduto all’adempimento di tale incombente;

Ritenuta la necessità di reiterare la suddetta ordinanza, affinché il Comune depositi, nel termine di 15 giorni dalla notifica della presente, la suddetta documentazione;

Ritenuta altresì la necessità di onerare la parte ricorrente della notifica della presente ordinanza (entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria), del deposito della prova di tale notifica, nonché del deposito di documentazione idonea a dimostrare la pendenza del suddetto procedimento di sanatoria;

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