TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-10-19, n. 202300776
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 19/10/2023
N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2022, proposto da
Green Energy Sardegna 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, A S, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio V, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali - Servizio Tutela del Paesaggio Sassari e Nuoro, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Direzione Generale dell'Ambiente, Comune di Nule, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento, previa concessione della misura cautelare,
- della Deliberazione n. 30/56 del 30 settembre 2022 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna recante “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 21 MW da realizzarsi nel Comune di Nule (SS) e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale ricadenti nei comuni di Nule (SS), Osidda (NU) e Buddusò (SS). Proponente: Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. Procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.”;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti a esso presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti, inclusi:
- la nota prot. D.G.A. n. 3964 del 17 febbraio 2022 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato di difesa dell'Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, recante “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e della Delib.G.R. n. 45/24 del.2017. Progetto: “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 21 MW, da realizzarsi nel Comune di Nule (SS), e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale (R.T.N.), ricadenti nei Comuni di Nule (SS), Osidda (NU) e Buddusò (SS)”. Proponente: Società Green Energy Sardegna 2. S.r.l. N. Reg. 19/I/19. Anticipazione esito negativo, ex art. 10 – bis della L. 07.08.1991, n. 241, s.m.i.”;
- i pareri sfavorevoli espressi nell'ambito del procedimento di VIA dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Sassari e Nuoro, e segnatamente: il parere prot. n. 10695 del 29 ottobre 2020;il parere prot. 15127 del 14 ottobre 2021;il parere prot. 8143 del 22 giugno 2022;
- per quanto occorrer possa: la nota prot. 23512 del 17 novembre 2020 (prot. D.G.A. n. 23395 del 16.11.2020), adottata dalla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente nella parte in cui richiama il parere sfavorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro prot. n. 10695 del 29 ottobre 2020;la nota prot. n. 5895/XIV.12.2.5 del 12 febbraio 2020, adottata dalla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, nella parte in cui elenca i beni presenti nell'“area buffer” di 1600 m.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Green Energy Sardegna 2 S.r.l. è titolare di un progetto consistente nella realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile eolica della potenza di 21 MW, composto da 7 aerogeneratori di potenza pari a 3 MW ciascuno, da ubicarsi presso il Comune di Nule (SS), località “Su Campu”, con le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da collocarsi nei comuni di Nule, Osidda (NU) e Buddusò (SS).
Rispetto ad esso, ha esposto che, avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e nonostante i pareri favorevoli assunti dai Servizi di tutela del paesaggio regionali per le aree interessate nonché dal Comune di Nule, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e di Nuoro ha formulato parere negativo, confermato anche in seguito alle osservazioni presentate dalla ricorrente, conducendo infine all'adozione della a deliberazione n. 30/56 del 30 settembre 2022, con cui la Regione Sardegna ha concluso negativamente il procedimento di compatibilità ambientale.
2. Avverso tali atti la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 14 bis della l. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021 – violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2 del d.lgs. 42/2004 – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e delle linee guida di cui al d.m. 10.09.2010 - eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione nonché per violazione dei principi di buona amministrazione e del giusto procedimento – illogicità e arbitrarietà – violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento ex art. 97 cost. e di proporzionalità – abuso di potere .
In primo luogo, il parere negativo della Soprintendenza non può essere considerato vincolante, come ritenuto dalla Regione.
Ciò in ragione del disposto dall’art. 30, comma 2 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, in quanto l’Impianto non interferisce con beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004. Gli unici beni archeologici oggetto di provvedimento di tutela (vale a dire, i Nuraghi Voes e Iscopalzu e il Nuraghe Biddè) sono, infatti, collocati rispettivamente ad una distanza di oltre 1 Km e di quasi 2 km dall’area dalla turbina più prossima a ciascun sito.
Né si può sostenere che l'art. 30 cit. sarebbe applicabile ai soli procedimenti stricto sensu autorizzatori e non anche al procedimento di VIA, neppure valendo, a tal fine, il richiamo, contenuto nella deliberazione impugnata, alla fascia di rispetto di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021. Invero, come ravvisabile dall’incipit della norma (“ Ai soli fini della presente lettera […] ”), la determinazione della fascia di rispetto di sette chilometri per impianti eolici rileva ai soli fini della qualificazione dell’area quale “area idonea”.
Inoltre, poiché non trova applicazione l'art. 26, comma 2 D.Lgs. 42/2004, come ritenuto dalla Regione, neppure mai richiamato dai pareri della Soprintendenza e, comunque, per l’assorbente ragione per cui l’area di Impianto non è sottoposta a puntuali vincoli archeologici o culturali.
In ogni caso, il provvedimento è illegittimo per violazione degli artt. 3 e 14 e ss. della L. 241/1990, che impongono, in ossequio ai principi generali di efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa, oltre che ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, di bilanciare gli interessi concorrenti, adottando un provvedimento finale che costituisca il frutto di una autonoma valutazione dell’Amministrazione procedente.
- II Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 14 e 14 bis della l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2 del d.l. 50/2022 - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per violazione dei principi di trasparenza, di pubblicità, di buona amministrazione e del giusto procedimento – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e del d.m. 10.09.2010 – violazione e falsa applicazione della direttiva ue 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 e della direttiva 2009/28/ce del 23 aprile 2009 - violazione e falsa applicazione della comunicazione repowerue del 18 maggio 2022 e della “proposta di regolamento del consiglio che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili” del 9 novembre 2022 - violazione del principio di buon andamento della p.a. ex art. 27 cost. e di proporzionalità – arbitrarietà. illegittimita’ derivata .
In ogni caso, la deliberazione n. 30/56 del 30 settembre 2022 si pone in insanabile contrasto con il disposto di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, ove prevede che “ eventuali valutazioni negative dia[no] adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori ”.
Nel caso di specie, è del tutto mancato qualsivoglia giudizio in concreto di compatibilità dell’Impianto con le esigenze di tutela dei beni vincolati, anche alla luce del fatto che i beni archeologici individuati dalla Soprintendenza “ nelle vicinanze ” dell’Impianto Nule sono beni oggetto di “ vincolo puntuale ” e, pertanto, da fare oggetto di “ puntuale ” tutela, a nulla rilevando la mera “ visibilità ” dell’Impianto.
Visibilità peraltro da escludersi, come controdedotto dalla società e ignorato dalla Soprintendenza, posto che l’Impianto Nule non interferisce in alcun modo sulla visibilità dei siti archeologici indicati dal momento che sono gli stessi siti a non essere visibili dalla viabilità primaria o secondaria.
Quanto poi all'asserita incompatibilità sul piano agropastorale, non può sottacersi il dato per cui ciò che dalla Soprintendenza viene enfatizzato altro non è che un assetto agropastorale, in taluni casi in stato di abbandono. Al punto che lo stesso Comune di Nule auspica e ritiene necessario “ un importante intervento di valorizzazioni di queste realtà ” e che i Servizi regionali di tutela del paesaggio hanno espresso pareri favorevoli.
Né la Soprintendenza ha in alcun modo esplicitato le ragioni per cui neppure gli interventi di mitigazione e valorizzazione del sito siano considerati bastevoli al fine di “ superare le criticità emerse ” o ha mai indicato, in alcuno dei pareri formulati, le prescrizioni/condizioni che avrebbero consentito il superamento delle criticità asseritamente esistenti.
- III Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 14 e 14 bis della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e dell’allegato 3 al d.m. 10.09.2010 – violazione e falsa applicazione della direttiva ue 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 e della direttiva 2009/28/ce del 23 aprile 2009 – violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 7 del d.lgs. 199/2021 – violazione e falsa applicazione della delib.g.r. n. 40/11 del 7.8.2015, in combinato disposto con la delib.g.r. 59/90 del 27.11.2020 – violazione del principio di proporzionalità – arbitrarietà .
Infine, la Deliberazione n. 30/56 del 30 settembre 2022 è illegittima anche nella parte in cui ha fondato il giudizio negativo di compatibilità ambientale sulla mera e statica ubicazione dell’Impianto in “ area non idonea ” ai sensi dell’Allegato alla D.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015, in quanto il mero inquadramento dell’Impianto nella suindicata “area non idonea” non può assurgere aprioristicamente ad elemento ostativo ai fini della approvazione del progetto, né la fascia di rispetto summenzionata può essere interpretata nel senso di imporre distanze minime inderogabili dalle aree archeologiche.