TAR Aosta, sez. I, sentenza breve 2021-04-08, n. 202100018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza breve 2021-04-08, n. 202100018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202100018
Data del deposito : 8 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2021

N. 00018/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti G C, N B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio N B in Chatillon, via Chanoux 45;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;



nei confronti

Regione Valle D'Aosta, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;



per l'annullamento

- del decreto -OMISSIS-, notificato al ricorrente signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con cui la Questura di Aosta gli ha revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia;

- della nota -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Regione Valle D'Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stato revocato il porto d’armi.

Il giudizio di inaffidabilità espresso dalla Questura di Aosta nei suoi confronti si fonda su un episodio avvenuto -OMISSIS-al termine di una battuta di caccia.

Il ricorrente espone che stava scendendo verso una strada interpoderale quando è entrato in un terreno recintato per accorciare il percorso ed all’interno dello stesso era scivolato facendo partire accidentalmente un colpo dal fucile che aveva ucciso un pony che si trovava all’interno del recinto.

In conseguenza di ciò era stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 638 c.p. ma successivamente è stata richiesta dalla Procura della Repubblica l’archiviazione, riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 544 c.p., per mancanza di dolo tenendo anche conto del fatto che il ricorrente si era prontamente offerto di risarcire il danno al proprietario dell’animale ucciso.

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